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Fatture per operazioni inesistenti, al contribuente la prova contraria – Cassazione Civile, Sentenza 21318/2010

Stesso principio nel caso in cui la contestazione sia basata sulle movimentazioni bancarie dei congiunti.

Quando l’Amministrazione finanziaria contesta al contribuente l’indebita detrazione di fatture, relative a operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni deve essere fornita dal contribuente mediante l’esibizione dei documenti contabili idonei a dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni. Lo stesso principio vale per gli accertamenti basati su movimentazioni bancarie effettuate su conti correnti intestati a terzi. 
 In questi termini si è espressa la Cassazione nell’interessante pronuncia n. 21318 del 15 ottobre, che riaffronta la problematica relativa alla legittimità degli accertamenti bancari effettuati presso conti correnti intestati a persone di famiglia, nonché quella della validità, nell’ambito del processo tributario, delle dichiarazioni rese da terzi in un procedimento penale.

Il giudizio di merito
Un ufficio finanziario emette, nei confronti di due coniugi, un avviso di accertamento con cui viene rideterminato in aumento il reddito di impresa enunciato nella dichiarazione congiunta, sulla base delle verifiche della Guardia di finanza, fondate anche su rilievi inerenti all’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e su accertamenti bancari estesi a prossimi congiunti dei contribuenti.

Il ricorso proposto dai contribuenti viene accolto dalla competente Commissione tributaria provinciale, che ritiene inutilizzabili e insufficienti gli elementi posti alla base dell’atto impositivo.
L’appello presentato dall’ufficio viene accolto parzialmente dai giudici del gravame che, per un verso, confermano la tesi dell’inutilizzabilità dei conti correnti bancari dei familiari dell’accertato, e, dall’altro, condividono le doglianze dell’ufficio ricorrente circa l’utilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti, con conseguente indeducibilità dei relativi costi.

L’Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione e denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 32 e 39 del Dpr 600/1973, in relazione alla legittimità degli elementi probatori posti a base dell’atto impositivo impugnato. I ricorrenti producono ricorso incidentale, lamentando l’illegittimo utilizzo della prova testimoniale nel procedimento tributario.

La decisione della Corte
Per i giudici di piazza Cavour, il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria è fondato e merita accoglimento.

1. Sugli accertamenti bancari presso terzi
Secondo la Cassazione, la decisione dei giudici di merito contrasta con l’orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità in merito agli accertamenti bancari nei confronti di terzi.

Innanzitutto, la Corte suprema ricorda che, in virtù di un principio già affermato dalla Cassazione, “…il rapporto di coniugio o di parentela, ovvero la qualifica di amministratore, determinano un legame talmente stretto da realizzare una sostanziale identità di soggetti, tale da giustificare automaticamente, salvo prova contraria, l’utilizzazione dei dati raccolti (Cass., 1 aprile 2003, n. 4987; Cass. 5 ottobre 2007, n. 20860; Cass., 7 settembre 2007, n. 18868)…” e poi richiama il principio – affermato in materia di società, ma estendibile all’imprenditore individuale (cfr., Cassazione, sentenza 27032/2007) – “…secondo cui, sempre in materia di accertamenti bancari, decisivo rilievo ai fini indiziari può avere la mancata risposta della società contribuente ai chiarimenti richiesti dall’Ufficio circa i c/c bancari intestati a persone fisiche riconducibili alla società in ragione degli strettissimi rapporti con essa intercorrenti”.

A tal riguardo, la Corte rileva poi che – a prescindere del rapporto famigliare dell’accertato con le titolari (moglie e figlia) dei conti correnti bancari posti alla base dell’accertamento, già di per sé sufficienti, in assenza di elementi di prova contraria, della riferibilità dei relativi movimenti all’attività esercitata dal contribuente – nel ricorso lo stesso contribuente dichiara, sua sponte, di aver utilizzato i conti correnti della moglie e della figlia, essendo impossibilitato a intrattenere rapporti diretti e personali con istituti di credito, a causa di precedenti segnalazioni al Centro rischi della Banca d’Italia.

Da queste premesse, prosegue la Corte, deve necessariamente trovare applicazione il consolidato principio secondo cui, in tema di accertamento dei redditi, è onere del contribuente dimostrare che le movimentazioni bancarie non sono riferibili all’attività svolta dal soggetto accertato (ovvero che le stesse sono indicate nelle dichiarazioni ovvero si riferiscono a operazioni non imponibili), vincendo così la presunzione, iuris tantum, per cui gli accrediti sono qualificati come ricavi mentre gli addebiti come corrispettivi degli acquisti (cfr., ex multis, Cassazione, sentenze 17387, 17390 e 19493 del 2010).

2. Sulle dichiarazioni rese da terzi (motivo del ricorso incidentale)

Nel ricorso incidentale, i contribuenti lamentano l’inutilizzabilità, per violazione degli articoli 32 del Dpr 600/1973 e 7 del Dlgs 546/1992, delle dichiarazioni rese da un terzo, nell’ambito di un procedimento penale a suo carico, ai fini della dimostrazione dell’utilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti.
 
Tale doglianza, secondo la Corte, non può essere accolta.
Al riguardo, i giudici di legittimità affermano – in linea con il costante insegnamento della stessa Corte in materia – il principio secondo cui “…può darsi ingresso alle dichiarazioni rese da terzi agli organi dell’Amministrazione Finanziaria o in altra sede qualificata, come ad ogni altro elemento indiziario acquisito in sede di verifica amministrativa, purché tali indizi trovino ulteriore riscontro nelle risultanze dell’accesso dei verbalizzanti (Cass., 10 marzo 2010, n. 5476; Cass., 12 febbraio 2010, n. 3389…”.
 
In altri termini, laddove il giudizio tributario sia fondato su dichiarazioni rese da terzi in altri procedimenti, spetta al giudice di merito verificarne la consistenza, sotto il profilo della gravità, della precisione e della concordanza, anche alla luce delle ulteriori risultanze probatorie emerse nel processo.

3. Sull’utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti
Anche su tale argomento, la Corte si rifà a precedenti pronunce in cui ha avuto modo di affermare che nel caso di contestazione “…di indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni deve essere fornita dal contribuente mediante l’esibizione dei documenti contabili legittimanti (Cass. n. 1727/07)”.

In merito, la Corte osserva che, se è vero, che l’Amministrazione non può limitarsi a una generale e apodittica non accettazione della documentazione del contribuente – essendo suo onere quello di indicare specificamente gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione – “…è altrettanto vero che resta onere del contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni (arg. da Cass. n. 21953/07)”.

Nella fattispecie in esame, concludono i giudici di legittimità, dalle dichiarazioni rese dai soggetti interessati emergerebbe l’inesistenza delle operazioni fatturate.

Marco Denaro

fonte: fiscooggi.it

 

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