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Il procedimento amministrativo – Legge 241/1990

di Stefania D’Urso

La Legge 241/1990 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi  – è una normativa che, in armonia con l’art. 97 della Costituzione, fissa regole generali dell’azione amministrativa ispirate ai seguenti 3 principi:

  1. Il principio del giusto procedimento , che consacra il diritto degli interessati;
  2. Il principio di trasparenza che prevede il carattere obbligatorio della motivazione del provvedimento amministrativo, l’obbligo della P.A. di identificare preventivamente l’ufficio ed il dipendente responsabile del procedimento e il diritto dei cittadini interessati di accedere ai documenti amministrativi;
  3. Il principio di semplificazione , che introduce alcuni istituti diretti, in conformità al principio di buona amministrazione, a snellire e rendere più celere l’azione amministrativa ( silenzio assenso, provvedimento implicito, conferenze dei servizi etc.)

L’art.4 sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di individuare, per ogni procedimento, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.

Individuata poi tale unità, il dirigente della stessa unità, provvede ad individuare , al suo interno, il soggetto responsabile del procedimento che può essere sia il dirigente stesso che un altro dipendente; al responsabile , poi viene assegnata la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento e la responsabilità , eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. L’art.6 della L. 241/1990 attribuisce al responsabile del procedimento, tutta una serie di compiti finalizzati alla cura della fase istruttoria del procedimento e all’effettiva adozione del provvedimento finale.

Gli altri istituti attraverso i quali si realizza la partecipazione al procedimento sono:

  • Il diritto di intervento nel procedimento;
  • Il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti;
  • Il cd. preavviso di rigetto, secondo cui , prima di adottare un provvedimento negativo, l’amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente agli interessati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
  • La stipulazione di accordi procedimentali, cioè integrativi e sostitutivi del provvedimento

Per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, il provvedimento, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, è dichiarato illegittimo per violazione di legge.

Nell’ottica, poi, di ridurre il contenzioso tra cittadini e P.A. e di rafforzare il profilo della trasparenza dell’azione amministrativa, l’art.10 bis aggiunto Legge 11 febbraio 2005, n. 15, introduce il principio per il quale, nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli interessati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

Il capo IV ( artt. 14-21), contiene una serie di disposizioni di notevole importanza, dirette a snellire l’azione amministrativa e, di conseguenza, ad uniformare la stessa ai principi di economicità e di efficacia.

La normativa in esame, al fine di semplificare l’azione amministrativa, prevede:

  1. Conferenza di servizi che costituisce una forma di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni con lo scopo di realizzare la semplificazione di alcuni procedimenti amministrativi particolarmente complessi.
  2. Accordi fra amministrazioni pubbliche con lo scopo di disciplinare lo svolgimento di attività di pubblico interesse in collaborazione;
  3. La generalizzazione del cd. silenzio facoltativo che comporta la facoltà per l’amministrazione di procedere a prescindere da un parere che non sia stato espresso entro i termini previsti;
  4. La generalizzazione della figura del silenzio devolutivo che comporta la possibilità di richiedere ad altri organi valutazioni tecniche di necessaria acquisizione che gli organi precedentemente aditi non abbiano effettuato;
  5. L’attuazione dell’istituto dell’autocertificazione che consente al privato di poter provare determinati fatti, stati e qualità a prescindere dalla esibizione di certificati relativi, ma presentando semplicemente una dichiarazione sostitutiva.
  6. La dichiarazione di inizio attività. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta, comprese le domande per le iscrizioni in albi e ruoli, viene sostituito da una dichiarazione dell’interessato corredata delle autocertificazioni e delle attestazioni richieste.
  7. La generalizzazione del silenzio assenso che ha reso di immediata applicazione la norma secondo la quale, in tutti i casi in cui la P.A. non dà risposta ad un’istanza di rilascio di provvedimenti amministrativi, il suo silenzio viene interpretato come provvedimento di accoglimento.

Sempre al Capo, è sancito il diritto di accesso agli atti ed ai documenti della P.A. da parte del cittadino come principio generale dell’ordinamento giuridico. Ovviamente, il diritto di accedere ai documenti amministrativi compete esclusivamente ai soggetti che vi abbiano un interesse concreto e personale in relazione alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata, deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. La richiesta viene accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie o altra modalità idonea. Le pubbliche amministrazioni assicurano che il diritto di accesso possa essere esercitato anche in via telematica.

L’art. 24 prevede una serie di limiti all’esercizio del potere di accesso. Trattasi di limiti riguardanti: i documenti coperti da segreto di Stato; i procedimenti in materia di sequestri di persona e di protezione dei testimoni di giustizia; i documenti coperti da segreto o divieto di divulgazione ed i documenti esclusi dal diritto di accesso per mezzo di appositi regolamenti governativi , al fine di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale, le relazioni internazionali, la politica monetaria e valutaria, l’ordine pubblico , la riservatezza di terzi, gruppi ed imprese. Anche per i procedimenti tributari, è prevista l’esclusione del diritto di accesso in quanto per questi ultimi, restano in vigore le particolari norme che li regolano.

(© Litis.it, Stefania D’Urso)

 

 

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