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L’OUA ha presentato ricorso al Tar contro la Mediaconciliaizone obbligatoria ed annuncia analoga iniziativa alla Corte di Giustizia Europea

Gli Avvocati si rivolgono anche alla Corte dei Conti contro lo spot televisivo del Ministero di Giustizia

Maurizio De Tilla, Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura: «L’Oua, numerosi Consigli dell’Ordine, molte associazioni forensi, migliaia di avvocati a titolo personale, impugnano al TAR la media conciliazione e convergono nel dire che la “media-conciliazione” obbligatoria è incostituzionale e danneggia i cittadini e che il regolamento attuativo è da abrogare. Non solo, il nuovo sistema è fuori dallo scenario comunitario, tanto è vero che il Ministero della Giustizia ha invocato la legislazione argentina per motivare questa inaccettabile scelta italiana, ed è anche per questa ragione che stiamo preparando un ulteriore ricorso alla Corte Europea. Infine, non mancheremo di rivolgerci alla Corte dei Conti affinchè non si buttino i soldi degli italiani per fare spot propagandistici sulla conciliazione, in gran parte obbligatoria, come sta facendo il Ministero di Giustizia».

Per l’Oua la media-conciliazione obbligatoria contravviene a principi elementari di diritto: «Perché – determinerà – spiega il presidente dell’Oua – un più difficile accesso alla giurisdizione da parte del cittadino e un aumento degli oneri e una lievitazione dei costi, tutti a suo carico.  Nonchè un maggiore dilatamento dei tempi per la presentazione della richiesta di giustizia al giudice: si fissa, inoltre, questo sistema per più dell’ottanta per cento dei processi, che rimarranno, di conseguenza, paralizzati almeno per un anno. Ma anche costituirà un ulteriore strumento dilatorio per la parte inadempiente che non ha alcuna volontà di conciliare la lite. Inoltre il nuovo sistema è sul piano sistematico, in totale disarmonia con aspetti processuali e tecnici con l’effetto perverso di un probabile corto circuito per innumerevoli domande. Nel decreto legislativo non si prevede l’assistenza necessaria dell’avvocato e si pone il legale in una situazione di sfiducia e di sospetto prescrivendo una obbligatoria dichiarazione scritta del cliente sull’avvenuta informativa. Non si individua nel mediatore un soggetto dotato di preparazione giuridica; infine si affida a questa imprecisata figura professionale il potere di formulare un progetto di accordo che, se non viene accettato, può produrre effetti penalizzanti per la difesa giudiziaria del cittadino. Un pasticcio a scapito della giustizia e dei cittadini, altro che spot pubblicitari propagandistici» 

«Siamo alla deriva di un istituto che, in via facoltativa, – conclude de Tilla – poteva trovare adeguato consenso nelle scelte dei cittadini. Saremo decisi e determinati nell’ostacolare l’assurda “mediaconciliazione” varata con un decreto legislativo che si pone in contrasto con la Costituzione e con la stessa Direttiva Europea, non mancano quindi le ragioni per ricorrere tanto al Tar quanto alla Corte Europea».

 
I MOTIVI DEL RICORSO AL TAR SULLA MEDIACONCILIAZIONE

L’Organismo Unitario dell’Avvocatura, insieme a Consigli dell’Ordine e a singoli avvocati, a notificato un ricorso al T.A.R. per l’annullamento del regolamento emanato dal Ministero della Giustizia, che riduce l’accesso alla giustizia, che abbassa la qualità della figura del mediaconciliatore con la laurea triennale senza iscrizione all’albo e si affida ad un regime transitorio che abilita immediatamente soggetti senza alcuna rigorosa preparazione. Sono inoltre previsti forti oneri economici a carico dei cittadini, quando tale fase stragiudiziale doveva essere gratuita. L’avv. prof. Giorgio Orsoni ha predisposto il ricorso al T.A.R.

«Tra i motivi dell’impugnativa – spiega  – figura anzitutto la genericità nella individuazione della figura del mediaconciliatore e delle strutture di conciliazione. E ciò in aperto contrasto con l’art. 60 della legge 60/09 che prevede che il soggetto deputato alla mediaconciliazione sia dotato di una particolare preparazione giuridica trattandosi di una molteplicità di materie destinate alla conciliazione. Ebbene non c’è traccia, di qualsivoglia criterio o parametro volto a selezionare gli organismi deputati alla mediazione in base a criteri di professionalità ed indipendenza. L’art. 16 del regolamento, infatti, si limita a stabilire che qualunque ente pubblico o privato che dia garanzie di serietà ed efficienza sia abilitato a costituire un organismo di mediazione. Non solo i criteri di selezione degli organismi di mediazione privilegiano, invece, fattori di natura economico-finanziaria che non sono indicativi della professionalità del mediatore ed anzi impediscono, per la loro incidenza patrimoniale, l’accesso degli esercenti la professione legale al registro degli organismi di mediazione».

Inoltre – continua – in aperto contrasto con la prescrizione della legge delega, l’art. 5 del Dlgs 28/10 configura il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di fatto precludendo l’immediato accesso alla giustizia. La “preclusione” alla quale fa riferimento la legge delega, non deve essere intesa quale inibizione, quanto invece quale limitazione alla tutela processuale. Il dlgs 28/10, concependo il procedimento di mediazione quale propedeutico alla domanda giudiziale, impedisce l’immediato accesso dei cittadini alla giustizia e rischia di compromettere l’effettività della stessa tutela giudiziale».

Secondo il testo del ricorso al T.A.R. con il regolamento non soltanto assistiamo alla mancata osservanza di alcuni articoli  del decreto legislativo (artt. 5 e 16 del Dlgs 28/10) ma anche  l’incoerenza con l’intero impianto legislativo.

«Un ultimo profilo di illegittimità è rilevabile nel Regolamento impugnato in relazione alle  previsioni dettate sulla disciplina transitoria. Alcune disposizioni ministeriali, nell’intento del legislatore del Dlgs 28/10, avrebbero dovuto avere efficacia limitata all’entrata in vigore del Regolamento oggetto della presente impugnazione. Ed invece, contravvenendo espressamente alle previsioni legislative (di cui all’art. 16 del Dlgs 28/10), il Regolamento non soltanto ha arbitrariamente introdotto una disciplina transitoria, ma l’ha utilizzata per sancire la sopravvivenza di organismi per i quali il legislatore aveva già previsto la decadenza. Si consideri che solo per siffatti organismi, la legge delega prevede la possibilità di una iscrizione di diritto nei costituendi registri e che anche tale disattenzione è sintomatica della palese illogicità ed arbitrarietà  del regolamento impugnato».

«Era un nostro dovere impugnare un regolamento con queste caratteristiche – conclude de Tilla –  e continuare la nostra battaglia contro la media-conciliazione obbligatoria così come è stata varata dal ministero, il nostro obiettivo è il buon funzionamento della giustizia civile e dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie giudiziarie, partendo dalla centralità del cittadino e dalla professionalità degli avvocati».

 

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