CivileGiurisprudenza

Il deposito della copia in luogo dell’originale non determina nullità della costituzione, ma mera irregolarità – Cassazione Civile, Sentenza 23211/2010

La costituzione in giudizio dell’attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota d’iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente una copia anziché l’originale dell’atto di citazione, depositato in seguito dopo la scadenza del termine prescritto, non determini alcuna nullità della costituzione stessa, ma integri una mera ipotesi d’irregolarità rispetto alle modalità stabilite dalla legge, non conseguendo a tale violazione alcuna lesione dei diritti della controparte e stabilendosi il contraddittorio con la notifica della citazione.

Per quanto riguarda il giudizio di Appello, il nuovo testo dell’art. 348 c.p.c. ha apportato significative modifiche alla disciplina dell’improcedibilità dell’appello, in quanto ha previsto quali ipotesi tassative  soltanto, al primo comma, la mancata tempestiva costituzione dell’appellante ed, al capoverso, la mancata comparizione dello stesso, una volta costituitosi, alla prima udienza ed in quella successiva; sotto il primo degli indicati profili, tuttavia, come chiaramente desumibile dal tenore letterale della disposizione, la sanzione immediata ed insanabile, anche quindi a prescindere dalla condotta processuale dell’appellato, attiene alla sola mancata tempestiva costituzione dell’appellante che deve aver luogo “in termini”, non anche al mancato rispetto delle “forme” previste per i procedimenti davanti al tribunale, nonostante alle stesse, compreso dunque il deposito dell’originale della citazione, operi rinvio il precedente art. 347 c.p.c.

 

Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 23192 del 17/11/2010

Fatto e diritto

[OMISSIS] impugna per cassazione la sentenza 20.2.07 n. 360 con la quale la corte d’appello di Napoli ne ha dichiarato improcedibile ex art. 348 c.p.c. l’impugnazione della sentenza di rigetto dell’opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo intimatogli dalla Soc. S. G.

Il giudice a quo ha ritenuto invalida la costituzione dell’appellante effettuata mediante iscrizione della causa a ruolo il 3.4.06 con il deposito della sola copia dell’atto d’appello, notificato il 28.3.06, mentre l’originale era stato successivamente depositato il 7.6.06, oltre il termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 165 e 347 c.p.c.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente – denunziando violazione degli artt. 347, 348, 165 e 156 c.p.c. – sostiene che il principio di tassatività delle cause d’improcedibilità, desumibile dal tenore letterale dell’art. 348 c.p.c., imponga di ritenere tale sanzione applicabile solo nel caso di mancata costituzione dell’appellante nei termini, onde il deposito di una copia in luogo dell’originale dell’atto di citazione non darebbe luogo ad una causa d’improcedibilità ma ad una mera irregolarità nella costituzione, ove tempestivamente avvenuta nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 165 e 347 c.p.c., mentre in relazione al deposito della copia dell’atto d’appello in luogo dell’originale soccorrerebbero i principi generali dettati dall’art. 156 c.p.c.

La censura è fondata.

Come la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha recentemente evidenziato, infatti, l’accertamento dell’avvenuto deposito, al momento della costituzione in giudizio dell’appellante, d’una copia (o velina) dell’atto d’appello in luogo dell’originale contenente la relata dell’avvenuta notifica, non comporta la sanzione d’improcedibilità del gravame (Cass. 29.7.09 n. 17666, 24.8.07 n. 17958, 9.12.04 n. 23027).

In proposito si è evidenziato come il nuovo testo dell’art. 348 c.p.c. abbia apportato significative modifiche alla disciplina dell’improcedibilità dell’appello, in quanto ha previsto quali ipotesi tassative (sulla tassatività delle ragioni d’improcedibilità dell’appello cfr. Cass. 2.7.03 n. 10404, 3.8.04 n. 14869, 28.1.09 n. 2171) soltanto, al primo comma, la mancata tempestiva costituzione dell’appellante ed, al capoverso, la mancata comparizione dello stesso, una volta costituitosi, alla prima udienza ed in quella successiva; sotto il primo degli indicati profili, tuttavia, come chiaramente desumibile dal tenore letterale della disposizione, la sanzione immediata ed insanabile, anche quindi a prescindere dalla condotta processuale dell’appellato, attiene alla sola mancata tempestiva costituzione dell’appellante che deve aver luogo “in termini”, non anche al mancato rispetto delle “forme” previste per i procedimenti davanti al tribunale, nonostante alle stesse, compreso dunque il deposito dell’originale della citazione, operi rinvio il precedente art. 347 c.p.c.

D’altra parte, sebbene l’art. 165 c.p.c. imponga all’attore di costituirsi, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione, depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo ed il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura ed i documenti offerti in comunicazione, non di meno questa Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare come la costituzione in giudizio dell’attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota d’iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente una copia anziché l’originale dell’atto di citazione, depositato in seguito dopo la scadenza del termine prescritto, non determini alcuna nullità della costituzione stessa, ma integri una mera ipotesi d’irregolarità rispetto alle modalità stabilite dalla legge, non conseguendo a tale violazione alcuna lesione dei diritti della controparte e stabilendosi il contraddittorio con la notifica della citazione (Cass. 13.8.04 n. 15777).

L’applicazione al giudizio d’appello dei principi espressi in tale decisione, che il Collegio condivide, rende evidente la non riconducibilità della fattispecie in esame all’ipotesi di mancata tempestiva costituzione, che sola varrebbe, a norma dell’art. 348 c.p.c. nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, a giustificare una pronunzia di improcedibilità.

Non può, dunque, condividersi la diversa soluzione adottata da Cass. 1.7.08 n. 18009 sulla base d’un “distinguo” tra art. 165 c.p.c., in relazione al quale accoglie la riferita giurisprudenza che esclude l’essenzialità in sede di costituzione del deposito dell’originale notificato dell’atto di citazione, ed art. 348 c.p.c., in relazione al quale, per contro, ravvisando la ratio della comminatoria dell’improcedibilità nell’esigenza di certezza dell’instaurazione del giudizio, tale essenzialità afferma in funzione d’un controllo da parte del giudice dell’effettiva proposizione dell’impugnazione; impostazione siffatta della questione, in vero, non solo non tiene conto della sopra evidenziata espressa limitazione del dettato normativo che ricollega la procedibilità dell’appello alla sola tempestività della costituzione, di per sé confermativa della volontà d’impugnare, e non alle modalità della costituzione stessa, ma soprattutto sembra fare riferimento ad un’ipotesi d’attività di controllo preventivo inauditae partes da parte del giudice a seguito della sola costituzione – che la normativa non prevede, nel qual caso avrebbe un senso anche un’immediata declaratoria d’improcedibilità – mentre tale controllo ha luogo successivamente in sede di decisione, laddove ben può il giudice prendere visione della copia notificata pur se tardivamente depositata.

Nella qual sede, alla declaratoria d’improcedibilità potrebbe pervenirsi soltanto ove venisse accertata una difformità tra copia depositata ed originale dell’atto d’impugnazione, ma ove non sia in discussione – come nella specie non è – la conformità dei due atti, devesi ravvisare nel deposito della copia in luogo dell’originale una mera irregolarità, non integrando tale deviazione dal modello legale una costituzione priva dei requisiti essenziali al raggiungimento dello scopo dell’atto e non comportando essa di per sé alcuna violazione dei diritti difensivi dell’appellato nei confronti del quale il contraddittorio si costituisce con la notifica della citazione.

Il qual appellato, tra l’altro, nella specie, ricevuta regolare notifica dell’atto d’impugnazione e ritualmente costituitosi in giudizio inserendo la copia notificata nel proprio fascicolo e svolgendo pienamente le proprie difese di merito, non ha denunziato violazione alcuna dei propri diritti difensivi e si è limitato alla difesa nel merito, senza prospettare l’esistenza del vizio in discorso e far discendere da esso una qualsivoglia lesione dei propri diritti di difesa.

Il ricorso va, dunque, accolto e la causa va rinviata ad altro giudice pari ordinato, che si indica in diversa sezione della medesima corte d’appello di Napoli, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di provvedere sulle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d’appello di Napoli.

Depositata in Cancelleria il 17 Novembre 2010

 

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