GiurisprudenzaPenale

L’avviso di udienza di convalida può essere comunicato al difensore via fax anche un’ora e mezza prima – Cassazione Penale, Sentenza n. 42155/2010

E’ rituale la notifica dell’avviso di udienza di convalida effettuata al difensore a mezzo fax soltanto un’ora  e mezza prima dello svolgimento dell’incombete. Lo ha stabilito la Sesta sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 42155 depositata lo scorso 29 novembre 2010.
Motivano i supremi giudici evidenziando che l’art. 390 c.p.p., comma 2, non impone al g.i.p. alcun termine specifico per avvisare il difensore di fiducia della fissazione della relativa udienza, prevedendo soltanto che l’avviso deve essere dato “senza ritardo”.

L’art. 391 c.p.p., comma 2, stabilisce poi che “se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell’art. 97, comma 4”, così ribadendo la prevalente esigenza della rapidità, che caratterizza il modulo procedimentale della convalida e ne scandisce i tempi estremamente ristretti della procedura, e che costituisce espressione della garanzia del “habeas corpus”, assicurata all’arrestato o al fermato dall’art. 13, comma 3, della Carta fondamentale.

Ne è conferma l’art. 5, comma 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, secondo cui “ogni persona arrestata…. deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice”, e l’art. 9, comma 3, del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, ratificato e reso esecutivo con L. 25 ottobre 1977, n. 881, che, con formulazione analoga, riconosce il diritto della persona arrestata di essere condotta “al più presto” dinanzi ad un giudice.

(Litis.it, 13 Dicembre 2010)

Cassazione Penale, Sezione Sesta, Sentenza n. 42155/2010 del 29/11/2010

FATTO

1. Con ordinanza del 23 novembre 2009, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Massa convalidava l’arresto in flagranza eseguito nei confronti di [OMISSIS] e applicava al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso l’ordinanza con la quale è stato convalidato, ex art. 391 c.p.p., l’arresto propone ricorso per cassazione il [OMISSIS], lamentando la violazione di legge per l’omesso avviso al codifensore fiduciario di fissazione dell’udienza di convalida – tempestivamente eccepita dall’altro difensore presente – e la mancanza di motivazione sul punto specifico.

Contesta a tal riguardo che il G.i.p., avendo disposto il rinvio ad horas dell’udienza, una volta verificato l’omesso avviso ad uno dei due difensori fiduciari nominati, ha concesso alla difesa un brevissimo spazio temporale (circa mezz’ora dalla comunicazione al difensore non previamente avvisato), del tutto insufficiente a consentire al difensore di presenziare all’udienza ed espletare il suo mandato difensivo. Pertanto, conclude che è stato violato il diritto di difesa con conseguente nullità della convalida.

Deduce inoltre che nessuna motivazione è stata data dal giudice della convalida sul punto relativo alla tardiva notifica al codifensore.

Conclusivamente chiede che l’ordinanza impugnata sia annullata con ogni conseguenza di legge.

DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

Risulta dagli atti che: con separati atti del 21 novembre 2009, il ricorrente aveva nominato quali difensori di fiducia gli avv. [OMISSIS] e l’avv. [OMISSIS]; in pari data, alle ore 12,10 veniva depositata all’ufficio del g.i.p. la richiesta del P.M. di convalida dell’arresto; all’udienza di convalida fissata per il 23 novembre, il difensore presente, avv. [OMISSIS], eccepiva l’omesso avviso al codifensore della data di fissazione dell’udienza; il G.i.p., preso atto dell’omissione, sospendeva, alle ore 9,40, l’udienza rinviandone la trattazione alle successive ore 11, ordinando di dare avviso via fax al difensore non presente; il fax in questione risultava spedito all’avv. [OMISSIS] alle ore 10,39; il difensore non si presentava nè comunicava il motivo della sua assenza, mentre il codifensore presente, avv. [OMISSIS], eccepiva la brevità del tempo concesso alla difesa per presenziare all’incombente; l’udienza veniva chiusa alle ore 12,02, ovvero nell’imminenza della scadenza del termine perentorio di cui all’art. 391 c.p.p., comma 7.

Orbene, l’art. 390 c.p.p., comma 2, non impone al g.i.p. alcun termine specifico per avvisare il difensore di fiducia della fissazione della relativa udienza, prevedendo soltanto che l’avviso deve essere dato “senza ritardo”. L’art. 391 c.p.p., comma 2, stabilisce poi che “se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell’art. 97, comma 4”, così ribadendo la prevalente esigenza della rapidità, che caratterizza il modulo procedimentale della convalida e ne scandisce i tempi estremamente ristretti della procedura, e che costituisce espressione della garanzia del “habeas corpus”, assicurata all’arrestato o al fermato dall’art. 13, comma 3, della Carta fondamentale. Ne è conferma l’art. 5, comma 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, secondo cui “ogni persona arrestata…. deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice”, e l’art. 9, comma 3, del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, ratificato e reso esecutivo con L. 25 ottobre 1977, n. 881, che, con formulazione analoga, riconosce il diritto della persona arrestata di essere condotta “al più presto” dinanzi ad un giudice.

Ciò premesso, nel caso di specie l’avviso, dato al difensore circa un’ora e mezza prima della conclusione della udienza, deve ritenersi sufficiente, tenuto conto da un lato del ristretto arco di tempo entro il quale la convalida doveva essere validamente espletata, e dall’altro che l’udienza doveva svolgersi a Massa, distante da Lucca, dove ha sede lo studio dell’avvocato [OMISSIS], solo Km. 48.

Pertanto, il difensore aveva il tempo di presenziare all’incombente.

Va da sè che, alla stregua dei principi dianzi esposti, il Giudice non era tenuto a pronunciarsi sull’istanza di differimento, stante l’urgenza che caratterizza l’udienza di convalida.

2. Al rigetto del ricorso segue quindi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata in cancelleria il 29 novembre 2010

 

 

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