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La proroga della scadenza di un termine al primo giorno non festivo si applica anche alle sanzioni amministrative – Cassazione, Sent. 24375/2010

Il principio fissato dall’art. 155 cod. proc. civ., per cui, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ha carattere generale e trova applicazione anche alla materia delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. E’ quanto afferma la seconda sezione Civile della Cassazione nella sentenza n. 24375 del 1 dicembre 2010 che ha accolto il ricorso di un automobilista che ha eccepito la proroga della scadenza del termine per sottoporre la prorpia autovettura a revisione in considerazione del fatto che il termine scadeva il 31 ottobre 2004 e che detto giorno era festivo, perchè cadeva di domenica, così come il lunedì successivo, che coincideva con la festività di Ognissanti, con conseguente proroga al 2 novembre – l’automobilista era stato fermato e contravvenzionato il 1 novembre.

Nell’accogliere il ricorso la Cassazione ha sottolineato che al termine finale previsto per la revisione del veicolo si può applicare la proroga invocata. Va ricordato infatti che il principio che, se il giorno di scadenza di un termine é festivo, la scadenza é prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ha carattere generale ed é valido non solo per gli atti e procedimenti civili ma anche per l’adempimento delle obbligazioni. Il principio ha trovato applicazione anche in ordine al termine di trenta giorni – dal ricevimento del corrispondente invito del datore di lavoro – entro cui il lavoratore reinterato ai sensi del secondo comma dell’art 18 della legge 300/1970 deve riprendere servizio pena la risoluzione del rapporto.

Si é ritenuto, spiga la sentenza, che esso costituisce una norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni, applicabile, come tale, anche alle obbligazioni tributarie. Si é data conferma di ciò laddove si é ritenuto che esso non sia applicabile ai termini computati a ritroso o per i termini dilatori.

La forma espansiva di questo principio, attestata anche alle recenti modifiche dell’art. 155 cpc, induce a ritenere che esso sia applicabile anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, in relazione agli obblighi risalenti a disposizioni la cui violazione comporti la irrogazione di sanzioni amministrative.

(Litis.it, 20 Dicembre 2010, Nota di Marco Martini)

Allegato Pdf: Sentenza n. 24375 del 1° dicembre 2010
(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore P. D’Ascola)

 

 

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