CivileGiurisprudenza

Salvo i casi determinati dalla legge, sì al danno patrimoniale solo se é leso un diritto inviolabile della persona – Cassazione Civ., Sentenza 24401/2010

Le sezioni Unite hanno chiarito (Cass. civ. 11 novembre 2008, n. 26972) che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, in tale prospettiva bollando come inammissibile duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, come pure a liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.

In definitiva non emergono, nell’ambito della categoria generale “danno non patrimoniale”, distinte sottocategorie, ma piuttosto specifici profili, determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale, di talché è solo a fini descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) o di lesione dei diritti della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), si impiegano nomi quali danno biologico o danno da perdita del rapporto parentale.

Il punto di approdo dell’operata rilettura costituzionalmente orientata dell’art. 2959 cod. civ., come norma deputata ad assicurare la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, è il recupero della responsabilità aquiliana nell’ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 cod. civ.) e danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.) e la definitiva puntualizzazione che, fuori dai casi determinati dalla legge, quest’ultimo trova ristoro solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, se cioè sussista una ingiustizia costituzionalmente qualificata (Cass. civ. n. 26972 del 2003).

(Litis.it, 22 Dicembre 2010)

Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza  n. 24401 del 01/12/2010

Svolgimento del processo

Con citazione del gennaio 1993 [OMISSIS]. e [OMISSIS], in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore [OMISSIS], convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Verona La ULSS [OMISSIS] Regione Veneto nonché i dottori [OMISSIS] e [OMISSIS] per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dalla figlia che, per difetto di assistenza e di cure adeguate al momento del parto, avvenuto il [OMISSIS], presso il Policlinico di [OMISSIS], aveva riportato gravi lesioni cerebrali.
Resistettero i convenuti, che contestarono l’avversa pretesa.
Nel corso del giudizio, a seguito di chiamata in causa, si costituirono Milano Assicurazioni s.p.a., l’Azienda Ospedaliera [OMISSIS], la ULSS [OMISSIS] e il Commissario Liquidatore della soppressa ULSS [OMISSIS].
Con sentenza in data 5 aprile 2000 il Tribunale di Verona condannò [OMISSIS], [OMISSIS] e il Commissario Liquidatore della ULSS [OMISSIS] al pagamento, in solido tra loro, della somma di L. 2.258.669.530, oltre rivalutazione e interessi, in favore di [OMISSIS]; della somma di L. 80.000.000, oltre rivalutazione e interessi, in favore di [OMISSIS]; del medesimo importo in favore di [OMISSIS].

Su gravame principale del dott. [OMISSIS] e della Milano Assicurazioni e incidentale del dott. B., dei [OMISSIS] e del Commissario Liquidatore dell’ULSS [OMISSIS], la Corte d’appello di Venezia, in data 16 marzo 2005, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, per quanto qui interessa: a) escluse ogni responsabilità dei dottori [OMISSIS] e B. e, quindi, della società assicuratrice, per l’effetto condannando al risarcimento danni, in favore di [OMISSIS], il solo Commissario Liquidatore della ULSS [OMISSIS]; b) maggiorò a Euro 61.974,83 l’importo spettante a ciascuno dei genitori del soggetto leso; c) dispose la detrazione dalle somme spettanti agli attori dell’acconto versato dall’assicuratore della Gestione Liquidatoria dell’ULSS [OMISSIS].
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione la ULSS [OMISSIS] della Regione Veneto, in persona del Commissario liquidatore, formulando cinque motivi e notificando l’atto a [OMISSIS], a [OMISSIS]. e a [OMISSIS], in proprio e nella qualità, a [OMISSIS], ad [OMISSIS], a Milano Assicurazioni s.p.a., alla ULSS [OMISSIS], alla ULSS [OMISSIS] della Regione Veneto e all’Azienda Ospedaliera di [OMISSIS].

Resistono con controricorso, proponendo altresì ricorse incidentale affidato a due motivi, [OMISSIS], [OMISSIS]. e [OMISSIS], al quale ribattono con distinti controricorsi la ULSS [OMISSIS] della Regione Veneto, [OMISSIS] e [OMISSIS].

[OMISSIS], [OMISSIS] e i [OMISSIS] hanno anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti dalla ULSS [OMISSIS] della Regione Veneto e da [OMISSIS], [OMISSIS]. e [OMISSIS] avverso la stessa sentenza.

1.1 Partendo dal ricorso principale, col primo motivo la ULSS [OMISSIS] denuncia violazione degli artt. 2043 e 1123 c.c., contraddittorietà e insufficienza della motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Oggetto della critica è la soluzione, asseritamente disinvolta, data dal giudice di merito al nodo cruciale della causa, costituito dall’esatta individuazione della eziologia dei danni cerebrali subiti dalla neonata. Si trattava invero di appurare: a) se l’handicap neurologico ebbe causa nell’emorragia cerebrale; b) se la patologia emorragica fu prodotta dalla sepsi di Klebsiella; c) se l’infezione fu contratta perché erano state violate norme di igiene ospedaliera.
Secondo la ricorrente la Corte territoriale, nel risolvere in senso positivo tali questioni, avrebbe enunciato il suo convincimento in termini puramente assertivi. E invero, trasformando in nesso eziologico assolutamente certo una connessione meramente occasionale tra sepsi ed emorragia e un legame puramente ipotetico tra infezione e difetto di igiene dell’ospedale, il decidente avrebbe fatto malgoverno delle norme di diritto in tema di nesso di causalità.

1.2 Col secondo mezzo l’impugnante lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 99, 101, 112 c.p.c. e art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3, art. 2907 cod. civ. Deduce che gli attori avevano, nell’atto introduttivo del giudizio, chiesto la condanna dei medici [OMISSIS] e B. in ragione della negligenza e della imperizia alle quali era stata improntata la loro condotta, mentre quella della ULSS [OMISSIS] era stata domandata in base al rapporto organico.
Il giudice di prime cure aveva invece condannato l’Unità Sanitaria anche per non avere adeguatamente organizzato il servizio ospedaliero e segnatamente il reparto di pediatria.
Tale statuizione era stata oggetto di appello incidentale, col quale era stato denunciato l’ultrapetizione e l’extrapetizione in cui era incorso il decidente, posto che l’ente ospedaliere era stato condannato per una condotta autonoma non dedotta nell’atto in introduttivo. Ma la Curia territoriale avevo confermato la responsabilità dell’impugnante senza dare alcuna risposta in proposito e senza neppure accertare se l’infezione era stata cagionata da scarsa igiene dei locali, da trascurati comportamenti del personale, dal consentito ingresso di persone estranee all’ambiente o da altra causa. La variazione della causa petendi – e la connessa violazione delle regole del contraddittorio – era particolarmente visibile a sol considerare che la pretesa responsabilità dell’ente ospedaliero per fatti diversi dalla condotta dei propri medici non era stata oggetto di alcuna domanda di modo che i convenuti non avevano potuto prendere posizione su fatti non allegati in citazione.

1.3 Col terzo motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 5, che la Corte veneta non avrebbe pesato percentualmente la concausa dei lamentati danni.
Riportati alcuni stralci delle consulenze tecniche versate in atti, evidenzia l’impugnante che gli esperti avevano concordemente ravvisato la causa principale e decisiva della invalidità di [OMISSIS] nella grave prematurità della stessa, che al più poteva essere stata aggravata dall’infezione, di modo che il giudice di merito aveva condannato l’Ospedale a risarcire danni già preesistenti nella paziente, a cagione della sua prematurità.

1.4 Col quarto mezzo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 2059 e 2043 cod. civ., art. 185 c.p., ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla liquidazione del danno morale. Erroneamente la Curia territoriale avrebbe confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Verona al relativo risarcimento, per giunta aggravandola, laddove il danno morale è risarcibile solo laddove derivi da fatto illecito costituente reato.

1.5 Col quinto mezzo la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, che la Corte abbia imputato all’assicuratore, piuttosto che al Commissario liquidatore, il versamento di L. 3.481.186.159 (pari a Euro 1.797.882,61), interpretando la domanda in maniera inesatta e in contrasto con le risultanze processuali.
Riprodotto testualmente il contenuto del verbale di udienza in data 5 luglio 2000, nel quale il difensore degli attori dava atto che la Gestione Liquidatoria della soppressa ULSS [OMISSIS] aveva pagato il complessivo importo di L. 3.508.600.289, sostiene il deducente che l’affermazione dell’appellante incidentale secondo cui la somma di L. 50.000.000 era stata versata dal Commissario Liquidatore tramite il proprio assicuratore, era stata arbitrariamente intesa come riferita a tutti i pagamenti.

2.1 Col primo motivo del ricorso incidentale, [OMISSIS], [OMISSIS]. e [OMISSIS] denunciano violazione degli artt. 2043 e 1123 cod. civ., mancanza, contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Oggetto della censura è la ritenuta insussistenza di qualsivoglia negligenza o imperizia nella condotta dei medici [OMISSIS] e B. e, conseguentemente, di ogni nesso eziologico tra l’assistenza da essi prestata e l’evento dannoso costituito dalle lesioni cerebrali riportate dalla neonata. Secondo i ricorrenti, la Curia territoriale avrebbe fatto malgoverno del materiale probatorio acquisito, dal quale emergeva in maniera inequivocabile l’imperdonabile ritardo col quale era stato disposto il trasferimento della bambina nel reparto di neonatologia e in ogni caso l’intempestività delle cure alle quali la stessa era stata sottoposta. Evidenziano come, a ben vedere, nessuno dei nominati c.t.u. aveva individuato nella stepsi la causa prossima dell’evento lesivo, sufficiente da sola a produrli, avendo per contro tutti gli esperti ravvisato una efficacia causale determinante nei mancati interventi neonatologici subito dopo il parto.

2.2 Col secondo mezzo i ricorrenti incidentali lamentano violazione dell’art. 2059 cod. civ. e dell’art. 345 cod. proc. civ. le critiche si appuntano contro la ritenuta inammissibilità della domanda volta al riconoscimento del danno biologico e del danno patrimoniale in quanto domanda nuova, perché proposta per la prima volta in appello.
Non aveva il giudice d’appello considerato che, come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 11 luglio 2003, n. 233, il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale sono componenti del danno non patrimoniale, che è risarcibile nel suo ammontare complessivo, di modo che nessuna nuova richiesta era stata in realtà avanzata in sede di gravame.
Quanto al danno patrimoniale, ricordano che il giudice di prime cure non aveva concesso il rimborso dei costi di ordine patrimoniale sostenuti e da sostenersi per cure, assistenza e mantenimento della piccola A.L., avendole ritenute indimostrate, di modo che nel giudizio d’appello ci si era rimessi alla valutazione equitativa del decidente.

3. Vanno preliminarmente affrontate e risolte le questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del dott. [OMISSIS] e del dott. B. nei confronti dei ricorso incidentale proposto dai [OMISSIS].
Dallo stesso viene infatti eccepita l’inammissibilità, dall’uno, in quanto l’impugnazione è stata proposta il giorno 3 giugno 2006, a termine lungo ormai decorso e dunque a intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata; dall’altro, in ragione della incapacità di agire autonomamente in Giudizio di [OMISSIS], soggetto gravemente invalido, come incontestabilmente dimostrato dalle c.t.u. espletate nel primo grado del giudizio.

3.1 Le eccezioni vanno disattese per i seguenti motivi.
Quanto alla prima, il dibattuto problema dei limiti di ammissibilità dell’impugnazione tardiva, con particolare riguardo alla individuazione dei soggetti contro i quali essa può essere proposta, è stato risolto, in termini definitivi ed appaganti, dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, sulla base del principio dell’interesse ad agire, hanno ritenuto l’impugnazione incidentale tardiva sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interesse derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva prestato acquiescenza: e ciò sia che essa rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia che rivesta la forma della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita della impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, attese che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale (Cass. civ. Se[OMISSIS] un. 27 novembre 2007 n. 24627).
Nella medesima prospettiva è stato quindi affermato che, nelle cause inscindibili o dipendenti, la parte i cui interessi giuridici sono oggetto dell’impugnazione principale è legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l’impugnazione principale e su un capo di sentenza differente da quello oggetto di quest’ultima (Cass. civ., 25 maggio 2010, n. 12714).
Ne deriva che il ricorso dei [OMISSIS] è pienamente ammissibile sia laddove è volto a sostenere la responsabilità dei due medici che si occuparono della neonata, sia laddove è volto a contestare la congruità delle somme liquidate a titolo di risarcimento.

3.2 Quanto all’eccezione di inammissibilità sollevata da B., questa Corte ha già avuto modo di chiarire, enunciando un principio dal quale non v’è ragione di discostarsi, che l’art. 75 cod. proc. civ., nell’escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale, perché l’incapacità processuale è collegata alla incapacità di agire di diritto sostanziale e non alla mera incapacità naturale, cosicché l’incapace naturale conserva la piena capacità processuale sino a quando non sia stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di interdizione, ovvero non gli sia stato nominato, durante il giudizio che fa capo a tale pronunzia, il tutore provvisorio ai sensi dell’art. 419 cod. proc. civ. (Cass. civ., 7 giugno 2003, n. 9147).

4. Si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, il primo e il terzo motivo del ricorso principale nonché il primo motivo del ricorso incidentale.
Le critiche con tali mezzi svolte attengono per vero alla ricostruzione dell’eziologia delle lesioni riportate da [OMISSIS] e del conseguente, grave deficit intellettivo dal quale la stessa è affetta.
Secondo il giudicante l’evento dannoso, consistente nelle menomazioni subite dalla neonata, deve essere ricondotto alla insorgenza, circa nove giorni dopo la nascita, di un’emorragia cerebrale causata, a sua volta, dalla contrazione, a seguito di infezione nosocomiale, della sepsi di Klebsiella.
Il dott. [OMISSIS], che aveva assistito la madre durante il parto e il dott. [OMISSIS] che, quale pediatra, aveva avuto in cura la bambina nei primi giorni di vita, non erano responsabili delle lesioni riportate dalla stessa. Dalla relazione F.-V. – una delle tre consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio – era invero emerso che l’emorragia cerebrale aveva caratteristiche morfologiche incompatibili con un’affezione insorta al momento del parto o subito dopo la nascita, mentre i periti Be.-G., nella loro consulenza, l’ultima della serie, avevano escluso che vi fossero state carenze nell’assistenza prestata sia durante che dopo il parto.
Le conclusioni della prima c.t.u., che aveva ravvisato una concausa dell’evento dannoso nel ritardo coi quale erano state prestate le prime cure neonatologiche, erano inficiate, come chiarito nella seconda perizia, da un equivoco sui tempi dell’intervento, essendo stato dato erroneamente per scontato che le indagini e le terapie neonatologiche fossero state prestate alle 21, un’ora dopo il parto, laddove in quel momento risultavano già trascritti i risultati delle prime analisi e delle prime radiografie.
In tale contesto andava affermata la totale carenza di nesso causale tra l’operato dei due medici e la successiva insorgenza dell’emorragia cerebrale della neonata. Con particolare riguardo alla condotta del [OMISSIS], evidenziava il giudicante che l’istruttoria espletata aveva dimostrato che legittimamente lo stesso non aveva presenziato al parto essendone impedito dalla necessità di assistete altro paziente in pericolo di vita; che in ogni caso il [OMISSIS] aveva inviato due infermiere specializzate, il cui intervento era stato ritenuto del tutto idoneo.
In definitiva la responsabilità delle lesioni, subite dalla bambina andava ascritta esclusivamente all’ente ospedaliero, posto che l’emorragia era stata provocata dalla sepsi di Klebsiella, infezione nosocomiale determinata da non adeguata igiene della struttura.
Sarebbe dunque spettato al predetto istituto dimostrare di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l’insorgere della patologia, ma tale prova non era stata neppure dedotta.

4.1 L’iter argomentativo della Corte d’appello, qui sinteticamente esposto, evidenzia che i momenti essenziali della vicenda intorno ai quali ruotano i rilievi hic et inde formulati sono già stati oggetto di meditata analisi da parte del giudice di merito il quale è pervenuto, sulla base degli elementi emersi dalla espletata istruttoria, a una ricostruzione dell’eziologia delle lesioni, tale da imporre un giudizio negativo sulla responsabilità dei medici che si occuparono della neonata prima, durante e dopo il parto, e positivo, invece, su quello, diretto e proprio, della struttura ospedaliera.
Il convincimento maturato dal giudice di merito, in quanto adeguatamente motivato, dotato di una sua intrinseca plausibilità, esente da aporie e da contrasti disarticolanti con il contesto fattuale di riferimento sfugge al sindacato di questa Corte. Le critiche dei ricorrenti si sostanziano invero in una sollecitazione alla rilettura del materiale istruttorio, ignorando il principio che i vizi denunciabili in sede di legittimità non possono mai consistere nella difformità di apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo, salvo i casi tassativamente previsti in cui è la legge stessa ad assegnare alla prova un certo valore (Cass. civ., 6 marzo 2008, n. 6064).
Del resto nel procedimento civile il controllo di legittimità sulle pronunce dei giudici di merito non si configura come terzo grado di giudizio, bensì come strumento preordinato all’annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme, ovvero da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione che le parti devono denunciare in modo espresso e specifico, con puntuale riferimento a una o più delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nelle forme e con i contenuti prescritti dall’art. 366 cod. proc. civ.

5. Privo di pregio è altresì il secondo motivo del ricorso principale.
Nella parte della sentenza impugnata dedicata allo svolgimento del processo si da atto che la causa dei gravi danni cerebrali riportati dalla neonata era stata dagli attori individuata anche nella inadeguatezza delle strutture ospedaliere, così smentendo l’assunto che la responsabilità dell’ente fosse stata evocata solo in base al rapporto organico. Ed è massima consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata ai giudico del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. civ., 9 novembre 2008, n. 22893).
Né a diverse conclusioni può indurre la stringatezza della motivazione enunciata sul punto dalla Curia territoriale. Premesso che il passaggio espositivo innanzi riportato dimostra che il decidente, nel valutare la portata della domanda, ha avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e al contenuto sostanzialo della pretesa azionata, vale il principio per cui il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo allorché manchi completamente l’esame di una censura mossa alla sentenza impugnata, laddove la violazione non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la sua decisione su un argomento che totalmente prescinda dalla censura o necessariamente ne presupponga l’accoglimento o il rigetto: il decidente non è infatti tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando per contro necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, l’esposizione concisa degli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione, con implicita reiezione di tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (Cass. civ., 12 gennaio 2006, n. 407).

6. Il quarto motivo del ricorso principale può essere esaminato insieme al secondo motivo del ricorso incidentale, perché entrambi attengono all’entità della somma liquidata a titolo di risarcimento.
Essi sono infondati per le seguenti ragioni.
Le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito (Cass. civ. 11 novembre 2008, n. 26972) che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, in tale prospettiva bollando come inammissibile duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, come pure a liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.
In definitiva, secondo la Corte, non emergono, nell’ambito della categoria generale “danno non patrimoniale”, distinte sottocategorie, ma piuttosto specifici profili, determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale, di talché è solo a fini descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) o di lesione dei diritti della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), si impiegano nomi quali danno biologico o danno da perdita del rapporto parentale.
Il punto di approdo dell’operata rilettura costituzionalmente orientata dell’art. 2959 cod. civ., come norma deputata ad assicurare la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, è il recupero della responsabilità aquiliana nell’ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 cod. civ.) e danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.) e la definitiva puntualizzazione che, fuori dai casi determinati dalla legge, quest’ultimo trova ristoro solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, se cioè sussista una ingiustizia costituzionalmente qualificata (Cass. civ. n. 26972 del 2003).

7. Quanto sin qui detto conferma l’inconferenza e delle critiche formulate dalla ricorrente Unità Sanitaria al riconoscimento del danno morale, in ragione dell’asserita insussistenza, nella fattispecie, di un ratio illecito costituente reato; e delle doglianze svolte nel ricorso incidentale in ordine al mancato riconoscimento del danno biologico.
Relativamente alle prime, è sufficiente rilevare che, a prescindere dalla enucleabilità, nella fattispecie, degli elementi costitutivi della figura criminosa delle lesioni colpose, non par dubbio che la serie causale innescata dalla scarsa igiene della struttura ospedaliera, ha inciso nella sfera dei diritti inviolabili delle persone che ne sono rimaste vittime, di talché correttamente il decidente ha liquidato anche il danno morale.
Con riguardo invece al danno biologico, al più, considerato che esso è ormai pacificamente solo uno degli aspetti del danno non patrimoniale, quale pregiudizio ontologicamente unico, le considerazioni, del giudice di merito in punto di novità della domanda vanno intese come volte a sanzionare l’inottemperanza della parte all’onore di allegazione degli elementi di fatto dai quali desumerne l’esistenza e l’entità (confr. Cass. civ. 16 febbraio 2009, n. 3677).
Infine le critiche formulate in ordine ai mancato riconoscimento del danno patrimoniale sono inammissibili perché inerenti a questione non trattata nella sentenza impugnata e quindi nuova.
Si ricorda allora che, secondo il costante insegnamento di questo giudice di legittimità, qualora una determinata questione giudica – che implichi un accertamento di fatto – sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onore non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale l’atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. se[OMISSIS] lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440). Ciò in quanto i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni, già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, di modo che, salvo che si prospettino profili rilevabili d’ufficio, è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (confr. Cass. civ., se[OMISSIS] 1, 13 aprile 2004, n. 6989).

8. Nessun pregio ha poi il quinto motivo del ricorso principale.
Il giudice d’appello ha respinto la domanda di restituzione avanzata dalla USL sulla base del rilievo che il Commissario Liquidatore non è legittimato a chiedere il rientro di somme versate da altro soggetto, aggiungendo che in ogni caso gli importi erano dovuti, essendo stata riconosciuta la responsabilità dell’ente ospedaliero e non essendo stato il quantum dell’importo risarcitorio ridotto, bensì aumentato, a seguito dell’accoglimento del primo motivo dell’appello incidentale dei coniugi [OMISSIS].
Ora, a prescindere dal fatto che, allegando l’erronea lettura del verbale di udienza il ricorrente viene di fatto a denunciare un errore di fatto revocatorio, rilevante ex art. 395 c.p.c., n. 4, – tale essendo quello che si sostanzia in una falsa percezione della realtà, e cioè in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile (confr. Cass. civ., 3 aprile 2009, n. 3180) – neppure si riesce a comprendere quale sia, in concreto l’interesse a impugnare della parte, una volta assodato che le somme poste a suo carico dalla sentenza di appello sono addirittura superori a quelle liquidate dal primo giudice.

Entrambi i ricorsi devono, in definitiva, essere rigettati.

L’esito complessivo del giudizio consiglia di compensarne integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Depositata in cancelleria il 1 dicembre 2010

 

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