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Incontestabile la validità del pvc firmato dal contribuente fallito – Cassazione Civile, Sentenza n. 25947/2010

La bancarotta comporta solo la perdita della facoltà dispositiva e non quella della titolarità dei rapporti

E’ legittimo e pienamente utilizzabile dal Fisco il processo verbale di constatazione firmato dal solo fallito e non anche dal curatore. Lo ha sancito la sezione tributaria della Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 25947 del 21 dicembre, ha accolto il ricorso proposto dell’Amministrazione finanziaria.

Il fatto
A seguito di un’ispezione condotta dalla Guardia di finanza di Napoli, è stato sottoscritto da un contribuente, dichiarato fallito pochi giorni prima, un pvc con il quale si contestava la veridicità dei redditi da questo prodotti, in relazione all’anno d’imposta 1998. Qualche mese più tardi, l’Amministrazione finanziaria provvedeva a notificare l’avviso di accertamento, rettificando il reddito d’impresa realizzato nel periodo d’imposta in questione.

Avverso tale atto, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, adducendo, tra le motivazioni a propria discolpa, che il pvc era stato firmato da un soggetto dichiarato fallito e non anche dal curatore fallimentare.
Il giudice tributario di primo grado accoglieva le richieste del contribuente.

La sentenza è stata, poi, confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale ha ribadito che il pvc doveva essere necessariamente firmato anche dal curatore.

L’Agenzia delle Entrate ha, dunque, proposto definitivamente ricorso in Cassazione.
Tra le motivazioni del ricorso, ha evidenziato la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 33 del Dpr 600/1973 e dell’articolo 52, comma 6, del Dpr 633/1972 e l’erronea valutazione da parte della Ctr in merito alla nullità del pvc sottoscritto dal solo fallito.

La sentenza
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria sancendo la piena validità dell’atto in contestazione.
Nella motivazione, i giudici affermano che “la dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno di un’impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare (cfr Cass. 12893/07)”, pertanto, il fallito non smette mai di essere “il soggetto passivo del rapporto tributario”.

La ratio della procedura concorsuale del fallimento è, infatti, quella di assicurare unitariamente l’esecuzione sul patrimonio del fallito e la par condicio creditorum. La perdita della legittimazione sostanziale è da intendersi come limitazione della facoltà dispositiva, non significa affatto la perdita della titolarità dei rapporti né dal lato attivo né da quello passivo.

Ne deriva, a maggior ragione, che nell’ambito dell’attività accertativa della Guardia di finanza e degli uffici finanziari, avente natura amministrativa e rilevanza limitata – in quanto soltanto attraverso l’atto di accertamento l’Amministrazione finanziaria contesta al contribuente gli addebiti ascrittigli, anche discostandosi talvolta dall’avviso dei verbalizzanti – il fallito, malgrado la declaratoria di fallimento, non viene affatto privato della sua veste di soggetto passivo del rapporto tributario.

Valerio Giuliani
nuovofiscooggi.it

 

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