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Alle S.U. gli effetti della morte della parte che si difende personalmente nel giudizio per cassazione – Cassazione Civile, Ordinanza n. 25590/2010

La Quinta Sezione tributaria della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 25590 depositata il 17 dicembre 2010, ha rimesso al Primo Presidente – ritenendo trattarsi di questione di massima rilevanza – la questione se debba disporsi o meno l’interruzione del processo in Cassazione, nel caso in cui la parte che si difenda da sé, senza altro condifensore, nel giudizio di legittimità sia deceduta.
La fattispecie affrontata dalla Cassazione riguarda il contestuale decesso della parte e del suo difensore (coincidendo le due figure nella stessa persona) e dell’infruttuoso tentativo di notifica agli eredi. Le Sezioni Unite, quindi, dovranno stabilire in che modo possa ritenersi garantito il diritto all’assistenza tecnica e professionale del ricorrente – spettante, nello svolgimento di qualsiasi processo, in posizione paritetica alla controparte, ex artt. 24 e 111 Cost., ed esplicantesi, per il giudizio per cassazione, successivamente alla proposizione del ricorso o del controricorso, nelle attività processuali previste dagli artt. 378 e 379 cod. proc. civ., nonché nella facoltà di replica per iscritto alle conclusioni del P.G.

La peculiarità della fattispecie in esame – si legge nella ordinanza interlocutoria di rimessione al primo Presidente – rende inapplicabile alla stessa il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 477/2006, confermata da S.U. n. 1206/2006) secondo cui, nel caso di morte dell’unico difensore di una parte, verificatasi dopo la proposizione del ricorso o del controricorso, attestata dalla relata di notifica dell’avviso di udienza inviato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., comma 2, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, dandone comunicazione alla parte personalmente al fine di consentire alla stessa di provvedere alla nomina di altro difensore.

(Litis.it, 5 Gennaio 2011 – Marco Martini)

IMPUGNAZIONI CIVILI – CASSAZIONE (RICORSO PER) – PROCEDIMENTO – IN GENERE – MORTE DELLA PARTE CHE SI DIFENDE DA SE – EFFETTI – INTERRUZIONE DEL PROCESSO
Allegato Pdf: Ordinanza interlocutoria n. 25590 del 17 dicembre 2010
(Sezione Tributaria, Presidente M. Adamo, Relatore M. Persico)

 

2 pensieri riguardo “Alle S.U. gli effetti della morte della parte che si difende personalmente nel giudizio per cassazione – Cassazione Civile, Ordinanza n. 25590/2010

  • Mi permetto di chiedere: a) In merito all’Ordinanza interlocutoria n. 25590/2010 V^ Sez. Tributaria Cassazione, qual’ è stata la decisione del Presidente?; b) come si fa a dichiarare la nullità della sentenza Cassazione emessa senza procedere all’interruzione del processo e l’iscrizione a nuovo ruolo( con ovvia notica direttamente alla parte), pur essendo la Cassazione al corrente del decesso del difensore di una delle parti, attestata dalla notifica dell’avviso d’udienza ex 377 c.p.c. ritornato con la dicitura ” Deceduto”( Studio legale cessato completamente per morte del titolare; la parte ignara di tutto, anche del decesso del suo avvocato e senza aver mai ricevuto alcun che dalla Cancelleria)? Qual’è l’esatto rimedio giuridico per far dichiarare la nullità di detta sentenza?
    Grazie.

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  • MEDEA Alfio

    In data 2 marzo mi ero permesso di rivolgerVi il quesito sopra esposto, ma non ho ricevuto alcun riscontro. Vi sarei grato di una cortese risposta.
    Lecce, 04.09.2012
    Alfio Medea

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