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Indeducibili le “multe” antitrust. Impossibile convertirle in premio – Cassazione Civile, Sentenza n. 600/2011

Una pena inflitta in seguito a un comportamento illecito non può trasformarsi in risparmio d’imposta

Le sanzioni relative alla cosiddetta disciplina antitrust irrogate dall’Autorità garante della concorrenza o dalla Commissione Ue non si configurano come costi deducibili dal reddito d’impresa, atteso che hanno una finalità punitiva degli illeciti commessi.
 
E’ questa la decisione assunta dalla Suprema corte, con la sentenza n. 600 del 12 gennaio.

Fatti di causa e giudizi di merito
Una società riceveva un avviso d’accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai fini Irpeg e Irap, le somme versate a titolo di sanzione irrogata dall’Autorità garante della concorrenza. La società, infatti, reputando tale importo deducibile, lo aveva portato in diminuzione del reddito imponibile, mentre l’Amministrazione finanziaria riteneva che tale sanzione non potesse configurarsi alla stregua di un costo deducibile e, pertanto, lo aveva recuperato a tassazione.
La contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo ma la Commissione tributaria provinciale lo respingeva. Di egual avviso si dimostravano anche i giudici d’appello, che si pronunciavano anch’essi a favore dell’Amministrazione finanziaria. La Commissione tributaria regionale riteneva, infatti, che la sanzione antitrust avesse natura punitiva e non fosse deducibile, atteso che era stata comminata a seguito di attività d’impresa svoltasi in violazione di legge.

In Cassazione
Il contribuente proponeva ricorso alla Corte suprema. Due i motivi.

Con il primo deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 172 del Tuir, poiché i giudici di secondo grado non avrebbero rilevato la nullità dell’atto impugnato, che era stato erroneamente notificato a una società già fusa per incorporazione in un’altra.
La Cassazione, però, ha deciso che tale mezzo è inammissibile, atteso che la censura prospettata non era stata avanzata in sede di ricorso introduttivo della società. Ha ricordato, allora, che, secondo la propria consolidata giurisprudenza, il giudizio di legittimità ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse con i motivi specificamente eccepiti nel ricorso introduttivo di primo grado, sicché la successiva deduzione di ulteriori motivi è, prima di ogni altra considerazione, inammissibile (Cassazione, sentenze 28680/2005, 12147/2004 e 9754/2003). Inoltre, i giudici supremi hanno aggiunto che il denunciato vizio di notificazione dell’atto impositivo, integrando un’ipotesi di nullità e non di inesistenza della stessa, è suscettibile di sanatoria, come è avvenuto, di fatto, nel caso di specie, con la tempestiva impugnazione dell’atto stesso (sentenze 20650/2009 e 14066/2008).

Con il secondo mezzo di ricorso – che conduce al punto focale della sentenza in esame – la ricorrente deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 109 del Tuir, formulando un quesito di diritto con il quale chiedeva alla Suprema corte se le sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato siano riferibili e, come tali, correlate all’attività di impresa e, pertanto, se le stesse siano deducibili nella determinazione del reddito.
I giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, atteso che, come già più volte deciso con precedenti interventi giurisprudenziali, “in considerazione della loro finalità punitiva e della loro complessiva disciplina, le sanzioni pecuniarie in materia di tutela della concorrenza e del mercato, di cui alla L. n. 287 del 1990 (cosiddetta disciplina antitrust), irrogabili dalla Commissione UE o dall’Autorità Garante della concorrenza, non configurano “costi” deducibili dal reddito d’impresa” (sentenza 5050/2010).

In conclusione, hanno respinto il ricorso della società, che è anche stata condannata al pagamento di oltre 10mila euro di spese di giudizio.

Considerazioni
La decisione è perfettamente in linea con un orientamento giurisprudenziale di legittimità, che deve ormai ritenersi consolidato. Soltanto l’anno scorso, infatti, con la sentenza numero 5050, i Supremi giudici avevano stabilito, che “Pretendere … che l’entità di tale sanzione costituisca un “costo” deducibile dal “reddito” imprenditoriale significherebbe neutralizzare interamente la “ratio” punitiva della penalità, trasformandola in un risparmio d’imposta, cioè in un “premio” per le imprese che abbiano agito in violazione delle norme antitrust”.

La stessa posizione, peraltro, è stata assunta anche dall’Amministrazione finanziaria, già con alcuni documenti di prassi, con i quali aveva chiarito che le sanzioni antitrust sono indeducibili “in quanto trattasi di oneri non inerenti all’attività di impresa. L’irrogazione della sanzione è infatti una conseguenza del comportamento illecito tenuto dal contribuente” (circolare 98/2009 e risoluzione 89/2001).

Più mutevole, invece, la giurisprudenza di merito. Alcune recenti pronunce, infatti, hanno ribadito la deducibilità dal reddito d’impresa delle sanzioni antitrust, ritenendo che quest’ultime abbiano finalità risarcitorie e non afflittive (Ctp Milano, sentenze 427/2010 e 370/2001; Ctp Matera 437/2001). Altre Commissioni tributarie, al contrario, si sono dimostrate allineate all’univoca giurisprudenza di legittimità e alla tesi dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui le sanzioni antitrust sono indeducibili (Ctr Torino, sentenze 7 e 37 del 2009).

Alessandro Borgoglio
nuovofiscooggi.it

 

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