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Nullità del termine apposto al contratto di lavoro e condanna al risarcimento del danno – Cassazione lavoro, Sentenza n. 65/2011

L’applicazione retroattiva dell’art. 32, co. 5, della legge n. 183 del 2010 trova limite nel giudicato formatosi sulla domanda risarcitoria conseguente alla impugnazione del termine illegittimamente apposto al contratto di lavoro, rilevando che l’impugnazione del solo capo relativo alla declaratoria di nullità del termine non impedisce la formazione del giudicato sul capo di domanda relativo al risarcimento del danno. Lo afferma la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nela sentenza n. 65 depositata lo scorso 3 gennaio 2011.

Sottolinea la Corte che che costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì dà integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente. Ed invero, l’impugnazione della sentenza in relazione alla questione concernente la natura e a tempo indeterminato del rapporto dedotto in giudizio, non estende in alcun modo i suoi effetti anche alla statuizione ulteriore relativa alla condanna risarcitoria, trattandosi di statuizioni avente una propria individualità, specificità ed autonomia rispetto alle determinazioni concernenti la natura del rapporto (a tempo indeterminato o meno) dedotto in giudizio; le stesse, invero, costituiscono la mera premessa logica delle ulteriori statuizioni risarcitorie, fondate sulle specifiche questioni concernenti l’offerta o meno delle proprie prestazioni lavorative da parte del lavoratore, la manifestazione o meno di una espressa disponibilità a rientrare al lavoro, nonchè la sussistenza di fatti idonei a limitare la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro. su tali specifiche questioni la ricorrente avrebbe dovuto quindi attivare il contraddittorio mediante specifica impugnazione.

(Litis.,it, 28 Gennaio 2011)

Allegato pdf: Sentenza n. 65 del 3 gennaio 2011 
(Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore P. Zappia)

 

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