GiurisprudenzaPenale

Per il giudizio di maturità psichica ai fini imputabilità del minore vige il libero convincimento del giudice – Cassazione Penale, Sentenza 1498/2011

Il fine di accertare la eventuale immaturità del minore infradiciottenne rispetto allo specifico tipo di condotta posta in essere, poiché il problema non inerisce ad incapacità derivante da malattia, l’indagine deve essere volta all’accertamento della maturità psichica raggiunta dal minore e, se si acclara che lo sviluppo intellettuale e morale del giovane gli fa sufficientemente comprendere la portata e le conseguenze del proprio comportamento, allora lo si può ritenere imputabile, ma con la diminuente della pena prevista dall’art. 98 cod. pen.

Poiché nel vigente sistema processuale non sono previste prove rituali e vige il principio del libero convincimento, il giudice non è tenuto a disporre apposita perizia, potendo ricavare gli elementi necessari al giudizio sulla maturità del minore dagli atti del procedimento nonché dal di lui comportamento processuale ed extraprocessuale, rapportati al fatto contestato (Sez. 1^; Sentenza n. 10002 del 11/07/1991 Ud. (dep. 26/09/1991) Rv. 188594).
Si è anche aggiunto che ai fini dell’accertamento della imputabilità del minore, l’indagine sulla personalità può non essere espletata su tutte le condizioni previste dall’art. 9 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 qualora l’imputabilità sia dimostrata da altri elementi risultanti dagli atti processuali

(Litis.it, 1 febbraio 2011

Cassazione Penale, Sezione Quinta, Sentenza n. 1498 del 19/01/2011

Fatto e diritto

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Torino avverso la sentenza del Gup del Tribunale per i minorenni in data 4 febbraio 2010 con la quale è stato dichiarato, ex art. 425 cpp, non luogo a procedere nei confronti di [OMISSIS] in ordine al reato di tentato furto aggravato ad essa contestato, per “difetto di imputabilità per immaturità”.
Il Gup ha rilevato che lo stato di irreperibilità della prevenuta e il tempo trascorso dal fatto (…) impediva l’accertamento sulla capacità di intendere e di volere della imputata al momento del fatto, anche nella futura fase dibattimentale.

Deduce il PG il vizio di motivazione.

Il Gup aveva posto una indebita equiparazione tra la mancanza di prova della piena maturità della minorenne e la esistenza della prova positiva della immaturità, che è invece l’unico requisito necessario e sufficiente per il giudizio.

La giurisprudenza di legittimità da spunto per ritenere che al detto accertamento non sia di ostacolo la condizione di irreperibilità dell’imputato, posto che il giudizio sulla immaturità deve comunque essere motivato alla luce di parametri idonei, tra i quali sono da ricomprendere quelli, desumibili dagli atti processuali, sullo specifico comportamento contra legem tenuto dalla interessata (Cass. sent. n. 10233 del 2005).

Il ricorso è fondato.

Il Gup ha dichiarato il non luogo a procedere ravvisando la impossibilità di evoluzione dibattimentale su un tema fondamentale ai fini del giudizio. Quello dell’accertamento della imputabilità del minorenne.
Ha però basato tale convincimento su dati non decisivi, quale il comportamento del minore resosi irreperibile o il tempo trascorso.
Tale conclusione non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ha enunciato il principio, ricordato anche dal PG nel ricorso, secondo cui al fine di accertare la eventuale immaturità del minore infradiciottenne rispetto allo specifico tipo di condotta posta in essere, poiché il problema non inerisce ad incapacità derivante da malattia, l’indagine deve essere volta all’accertamento della maturità psichica raggiunta dal minore e, se si acclara che lo sviluppo intellettuale e morale del giovane gli fa sufficientemente comprendere la portata e le conseguenze del proprio comportamento, allora lo si può ritenere imputabile, ma con la diminuente della pena prevista dall’art. 98 cod. pen.. Poiché nel vigente sistema processuale non sono previste prove rituali e vige il principio del libero convincimento, il giudice non è tenuto a disporre apposita perizia, potendo ricavare gli elementi necessari al giudizio sulla maturità del minore dagli atti del procedimento nonché dal di lui comportamento processuale ed extraprocessuale, rapportati al fatto contestato (Sez. 1^; Sentenza n. 10002 del 11/07/1991 Ud. (dep. 26/09/1991) Rv. 188594).

Si è anche aggiunto che ai fini dell’accertamento della imputabilità del minore, l’indagine sulla personalità può non essere espletata su tutte le condizioni previste dall’art. 9 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 qualora l’imputabilità sia dimostrata da altri elementi risultanti dagli atti processuali (Sez. 4, Sentenza n. 10233 del 26/01/2005 Ud. (dep. 16/03/2005) Rv. 231046).

Bene, dunque, il comportamento dell’imputata, consistito nel tentativo di trafugare valori dalla borsa della passeggere di un autobus, avrebbe potuto e può formare oggetto di valutazione, ad opera del giudice, nell’ottica di un soggetto ultraquattordicenne, in ordine al quale non risultano evidenziate o allegate condizioni o circostanze influenti sulla normale capacità di discernimento.

Il Gup in sede di rinvio dovrà rinnovare la propria valutazione sui punto muovendo dalla attuazione del principio di diritto enunciato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Gup del Tribunale per i minorenni di Torino per nuovo esame.

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2011

 

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