Diritto BancarioDottrina

La Corte di Appello di Salerno dichiara nulli i contratti for you. Rimborsati i risparmiatori – Articolo dell’Avv. Elena Pompeo

La Corte di Appello di Salerno con la sentenza del 9 Luglio 2009, a firma del relatore Dott. Nicola Bartoli,  ha dichiarato nulli i contratti for you e condannato la Banca (nella specie il Monte dei Paschi di Siena) alla restituzione di tutte le somme versate in virtù del contratto, nonché gli interessi maturati sulle somme e le spese legali.

Già da un paio di anni i giudici di moltissimi Tribunali d’Italia avevano aperto le porte ad una serie di processi contro tutte quelle Banche che hanno stipulato con i propri clienti quei contratti denominati “for you” o anche “mj wj” (contratti quasi gemelli ai for you) ed il Tribunale di Salerno, con una sentenza del Dott. Roberto Ricciardi aveva già dichiarato il contratto for you immeritevole di tutela giuridica. Ma la vera novità sta nel fatto che la Corte di Appello di Salerno ha aderito all’orientamento del Tribunale di primo grado, creando un precedente che andrà a vincolare inevitabilmente anche le decisioni dei Tribunali di Sala Consilina, Vallo della Lucania, Nocera e di tutte le sezioni distaccate di Salerno.

Prima di commentare la sentenza della Corte di Appello di Salerno è opportuno ricordare che il contratto for you è quel contratto con il quale i clienti delle Banche credevano erroneamente di stipulare un piano di accumulo, una sorta di “piano pensionistico” mentre in realtà, a loro insaputa, hanno stipulato un vero e proprio contratto di mutuo con la Banca e con il denaro ricevuto hanno acquistato titoli ad alto rischio dalla banca stessa, dovendo restituire a rate la somma di denaro ricevuta con il mutuo. Per la Corte di Appello non vi dubbio che si tratta di un contratto aleatorio.

Nel caso in esame all’appellante era stato concesso un finanziamento di £ 16.980.900, al tasso annuo del 6,75 % della durata di anni 15 da rimborsare unilateralmente in 179 rate dell’importo costante mensile di £.150.000 con scadenza globale al 31/1/2016.

Con il mutuo erogato dalla Banca il cliente acquistava dei titoli e restituiva il mutuo a rate. 
Il piano de quo si sostanziava in strumenti finanziari in parte a rendimento e capitale garantito che in teoria avrebbero comportato al momento del rimborso il recupero del capitale versato e in parte collegati all’andamento dei mercati internazionali che avrebbero potuto determinare un incremento alla scadenza del piano.

Secondo il più accreditato indirizzo il piano di accumulo denominato “For You” è concepito nella mente degli ideatori anzitutto come uno strumento previdenziale realizzato tramite operazioni finanziarie che si sostanzia quale contratto atipico che ha in sé le caratteristiche del mutuo, in quanto la banca mette a disposizione dell’investitore una somma di denaro, e del mandato in quanto la banca opera nell’acquisto degli strumenti finanziari in nome e per conto del cliente, con le differenze fondamentali che il cliente non acquista la disponibilità del denaro e che la banca determina unilateralmente la natura e la entità degli investimenti senza conferire al cliente la facoltà di interloquire e di cambiare forma di investimenti. La conseguenza giuridica è che si verte in tema di contratto atipico, o innominato e non di contratto complesso o misto, soggetto alle regole proprie delle fattispecie tipiche sottostanti.

È noto che ai sensi dell’art. 1322 c.c. è consentito alle parti e alla loro autonomia negoziale dare vita anche a negozi atipici purché meritevoli di tutela e non quindi in contrasto con la legge, l’ordine pubblico e il buon costume, ma tali contratti non solo devono essere sorretti da causa concreta, ma anche di una propria conclamata funzione sociale. Lo squilibrio contrattuale è evidente e va ben oltre i limiti della ordinaria alea.

Da una parte il contratto è sicuramente vantaggioso per la Banca; la stessa percepisce gli interessi sul finanziamento, lucra i compensi per la gestione del fondo, colloca discrezionalmente titoli della stessa negoziati o addirittura in regime di conflitto di interessi colloca titoli emessi da una società collegata da rapporto di gruppo.
Ancora, il che è più grave, si esclude dal rischio di gestione del fondo dal momento che non è consentito al cliente, di effettuare operazioni di passaggio di fondi, indispensabili in caso di  turbolenze dei mercati.

Dall’altra parte il cliente al massimo può sperare di acquisire il capitale versato dopo quindici anni (e anche di tale circostanza non vi è certezza, tenuto conto della natura dell’investimento, che come proposto non è esente da rischi) ma è sicuramente condannato alla perdita dell’investimento azionario che per conseguire effetti positivi postula tutta una serie di scelte di investimenti e disinvestimenti che gli sono preclusi.

A tanto aggiungasi la assoluta incertezza di ogni prospettiva di utili in una situazione giuridica connotata dall’unico obbligo di versare il corrispettivo del mutuo e le spese di gestione. 
In tale situazione, per la Corte di Appello, è evidente che un contratto atipico, quale quello in esame non è certo meritevole di tutela giuridica ex art. 1322 cc in quanto eccessivamente squilibrato a vantaggio di un contraente, ben al di là della normale alea contrattuale, con detrimento elevato dell’investitore, che merita tutela giuridica, anche per la sua posizione di consumatore (v. art. 1469 bis cc). E nel caso che ha interessato la Corte di Salerno non è dubbio si trattava di un modesto investitore, non esperto in materia.

In tale situazione, in cui è accertata l’immeritevolezza delle tutele, la sanzione consiste nella inefficacia del contratto e nella conesequenziale restituzione di tutte le somme versate oltre gli interessi legali maturati.

Tuttavia non tutti i Tribunali considerano questo tipo di contratto nullo sic et simpliciter ed in ogni caso prima di incardinare un giudizio bisognerà verificare se il cliente per età, professione e disponibilità è adatto ad un tipo di investimento così ad alto rischio e se il cliente è stato o meno informato compiutamente del tipo di investimento così ad alto rischio.

Da ultimo, ma non per importanza è il caso di ricordare che l’Associazione di Consumatori ha depositato querela per truffa contro tutte le banche che hanno stipulato i contratti for you e mj wj e pende un procedimento penale.
In conclusione tutti quei risparmiatori che hanno stipulato contratti for you e mj wj possono fare cause alle Banche e vedersi restituire tutte le somme versate con gli interessi.

Avv. Elena Pompeo
studiolegalepompeo@alice.it
www.studiolegalepompeo.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *