GiurisprudenzaPenale

Cessione di droga. Al giudice la scelta tra pena detentiva e lavoro di pubblica utilità – Cassazione Penale, Sentenza 6876/2011

Per procedere alla sanzione del lavoro di pubblica utilità in luogo della pena detentiva è necessario che si verifichino quattro condizioni: che l’interessato sia tossicodipendente o, comunque, assuntore di sostanze stupefacenti; che sia intervenuta sentenza di condanna o di patteggiamento che abbia riconosciuto il fatto di lieve entità; che l’imputato abbia espressamente chiesto, eventualmente in via subordinata, la sostituzione delle pene irrogate con quella del lavoro di pubblica utilità; che non ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art.163 c.p.

Il giudice è libero di decidere, sia non accogliendo tale richiesta, anche a fronte del parere positivo del p.m., sia accogliendola, andando di contrario avviso alle determinazioni sfavorevoli del p.m.. La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non costituisce, infatti, un diritto dell’imputato, essendo rimessa la relativa applicazione all’apprezzamento discrezionale del decidente, da esercitarsi avendo riguardo principalmente al parametro costituzionale espresso dall’art. 27, in particolare, sub specie, della idoneità della misura a tendere alla rieducazione del condannato, ai parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., oltre che ai parametri dettagliati nello stesso art. 73. co. 5 bis.

(Litis.it, 8 Marzo 2011)

Allegato Pdf: Sentenza n. 6876 del 27 gennaio 2011 – depositata il 23 febbraio 2011
(Sezione Terza Penale, Presidente G. De Maio, Estensore S. Gazzara)

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