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Nota a – Cassazione Penale, sez. III, Sentenza n. 8366 del 02/03/2011

Di Samantha Mendicino

1) Il fatto concreto
Alcuni soggetti (tutti identificati) avevano deciso, di comune accordo, di acquistare dell’ecstacy per farne un uso di gruppo, assegnando, a tal fine, l’incarico di acquisto ad uno di essi. Effettuato il rito abbreviato a carico del “mandatario”, la decisione assunta dal Tribunale competente proscioglieva l’imputato 32enne (rectius, il soggetto a cui era stato dato il “mandato di acquisto”) dall’illecito penale ex art. 73, comma 1 bis, D.P.R. 309/90, in quanto “il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
Contro tale decisione, ricorreva in Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello dell’Aquila perorando le ragioni che, al contrario, avrebbero dovuto condurre ad un giudizio di condanna.

2) Le questioni di diritto
Preso atto che, in base al D.P.R. n. 309/1990, l’acquisto di droga per fini non personali è reato, si è posto il problema se la medesima veste giuridica fosse attribuibile anche all’acquisto di gruppo di sostanze stupefacenti per uso collettivo. L’incognita sembra risolvere verso una risposta affermativa se si condivide l’opzione ermeneutica secondo cui l’uso di gruppo, anche nella subspecies del mandato ad acquistare, è potenzialmente coincidente con il concetto legalmente espresso “uso non esclusivamente personale”.
Dunque, tale deduzione di base renderebbe sussumibile il cd. “uso di gruppo con mandato ad acquistare” nella fattispecie di cui all’art. 73, 1 bis, lett. a).
In merito a tale questio iuris, i Giudici della Suprema Corte già si erano espressi qualche anno fa, manifestando, per l’appunto, convincimento favorevole alla ammissibilità di tale figura penale.

3) Decisione della Corte di Cassazione 
Ed invece, la soluzione oggi abbracciata dagli Ermellini offre un orientamento diametralmente opposto a quanto, in passato, affermato in materia. Difatti, la Cassazione ha dichiarato che non costituisce reato l’acquisto di gruppo di sostanze psicotrope finalizzate all’uso, sempre, di gruppo.
Ma, a ben vedere, dalla lettura della sentenza si evince che, affinché tale comportamento non costituisca un illecito penale, occorrono alcuni requisiti: in primis, è necessario che il “mandato ad acquistare le sostanze stupefacenti” sia conferito, in maniera inequivoca, collettivamente da tutti i componenti del gruppo, la cui identità deve essere chiara sin dall’incarico di acquisto; inoltre, è indispensabile che il consumo sia personale e riferibile a tutti i soggetti del suddetto gruppo; infine, occorre che l’acquirente faccia parte degli assuntori della droga.
In presenza di tali condizioni la punibilità viene esclusa.
Tra l’altro, la Cassazione precisa anche la necessità che esista tra i membri del gruppo una intesa sul luogo e sul tempo dell’uso della sostanza stupefacente e che “gli effetti dell’acquisizione traslino immediatamente in capo agli interessati senza passaggi mediati”.

4) Considerazioni
So osserva per completezza espositiva, per come anticipato, che quanto oggi affermato dalla III^ sezione della Cassazione è concettualmente difforme da quanto, in precedenza, sostenuto dalla II^ sezione della Suprema Corte nella sentenza n. 23574/2009 nonché in altre successive decisioni conformi.
In quella occasione, infatti, gli Ermellini avevano stabilito che “a seguito della novella introdotta dalla legge n. 49 del 2006, il cosiddetto consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nella duplice ipotesi del mandato di acquisto e di acquisto in comune, è ora sanzionato penalmente”.
Orbene, il “cambio di rotta” della Cassazione si basa sul diverso e più corretto inquadramento dell’avverbio “esclusivamente”, per come novellato dalla L. n. 49/2006, cd. riforma Fini-Giovanardi.
Più nello specifico, nella sentenza del 2011 si legge che l’espressione ‘un uso esclusivamente personale’ consente “inquadramenti nell’area di rilevanza meramente amministrativa delle condotte finalizzate all’uso esclusivamente personale (anche) di persone diverse. E, pertanto, si verserebbe in un ‘deficit di determinatezza e di sicurezza ermeneutica’ con violazione del principio di precisione derivante direttamente dalle norme della nostra Carta costituzionale: se la finalità era quella di sanzionare comunque l’uso di gruppo, nelle due variabili dell’uso di gruppo vero e proprio (strictu sensu) e dell’uso comune, di un bene che (come nella fattispecie) è stato oggetto di previo mandato ad acquistare, essa è stata male espressa, con la conseguenza che, in ogni caso, nel dubbio interpretativo, vale l’opzione più favorevole al reo”.
Ecco, dunque, il perché del diverso orientamento giurisprudenziale: una diversa valutazione della nuova formulazione dell’art 73 del D.P.R. 309/1990 nel complesso delle novità della riforma Fini-Giovanardi ma anche nel rispetto dell’art. 12 preleggi.

Samantha Mendicino