Norme & Prassi

Corsi di formazione per mediatori esenti da Iva – Risoluzione 47/E

I corsi di formazione organizzati dalla “Camera arbitrale e di conciliazione” dell’Ordine degli Avvocati finalizzati all’accesso alla professione di mediatore, sono esentati dall’obbligo dell’Iva in quanto autorizzati dal Ministero della Giustizia e, dunque, assoggettati alla attività di controllo e vigilanza dello stesso. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 47/E del 18 Aprile scorso, qui leggibile nel suo testo integrale.

(© Litis.it, 19 Aprile 2011 – Riprosuzione riservata)

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 47/E del 18/04/2011

Interpello ai sensi dell’articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – IVA – Articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Con l’istanza di interpello in esame, concernente l’esatta applicazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è stato posto il seguente

Quesito

L’Avvocato TIZIA, in qualità di presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di … , rappresenta che la “Camera arbitrale e di conciliazione” dell’ordine forense dalla stessa presieduto è stata iscritta, nel 2009, nel registro degli enti abilitati a svolgere l’attività di formazione per “mediatori professionisti” previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
Ciò premesso, l’istante chiede di conoscere se le quote di iscrizione all’attività formativa in parola debbano scontare l’aliquota IVA ordinaria del 20 per cento ovvero rientrino nel regime di esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante ritiene che le prestazioni didattiche di cui trattasi non siano ammesse al beneficio dell’esenzione di cui all’articolo 10, n. 20), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Parere della Direzione

In merito al quesito posto si formulano le seguenti considerazioni.
L’articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dispone l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus (…)”.

Tale disposizione, quindi, subordina il beneficio dell’esenzione dall’IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:
a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

Con riferimento al requisito soggettivo, con risoluzione n. 53 del 15 marzo 2007 è stato ribadito che:

– alla terminologia usata dalla norma “istituti o scuole” deve essere attribuito “valore meramente descrittivo”, in relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tale attività, e non il significato di un’indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione;

– l’esenzione deve ritenersi operante anche se il riconoscimento di istituti o scuole è effettuato, per ragioni di specifica competenza, da un’amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica;

– il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare.

Si sottolinea infine che anche le disposizioni comunitarie che disciplinano, ai fini IVA, le prestazioni concernenti l’educazione dell’infanzia e della gioventù, l’insegnamento scolastico e universitario, la formazione e riqualificazione professionale, nello stabilire il trattamento di esenzione, individuano i soggetti ammessi a tale regime con la generica dizione di “organismi”, specificando che essi devono avere natura di diritto pubblico o essere riconosciuti dallo Stato come aventi finalità didattiche (cfr. articolo 132, primo comma, lettera i), della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006).

Tanto premesso, e con riferimento alla fattispecie oggetto del quesito, si esprime l’avviso che per i corsi di formazione organizzati dalla “Camera arbitrale e di conciliazione” dell’ordine degli avvocati di … , finalizzati all’accesso alla professione di mediatore, possa ritenersi soddisfatto il requisito del “riconoscimento” richiesto dall’articolo 10, n. 20), dianzi richiamato, trattandosi di corsi autorizzati dal Ministero della Giustizia e, dunque, assoggettati alla attività di controllo e vigilanza dello stesso.
Tale interpretazione risulta suffragata dall’ampia formulazione del D.M. 18 ottobre 2010, rubricato “Registro degli organismi di mediazione ed elenco dei formatori per la mediazione”, che, oltre ad individuare e disciplinare i criteri per l’iscrizione degli enti abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori, considera iscritti di diritto, e dunque autorizzati, gli organismi già accreditati ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, tra i quali rientra la “Camera arbitrale e di conciliazione” dell’ordine forense di … , secondo quanto risulta dall’istanza di interpello.

Ne consegue, pertanto, che i proventi derivanti dallo svolgimento dei corsi di cui trattasi sono assoggettati al regime di esenzione previsto dal citato punto 20) dell’articolo 10 del DPR n. 633 del 1972.

***

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni impartite ed i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

IL DIRETTORE CENTRALE

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