Norme & Prassi

L’esenzione da imposta di bollo per i giudizi innanzi al Giudice di pace non si applica in appello – Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 48/E

Relativamente ai Giudizi innanzi al Giudice di pace, il regime esentativo dall’imposta di bolla per il valore della causa previsto dall’articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, trova applicazione limitatamente agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace e non anche alle sentenze emesse dal tribunale ordinario in sede di appello avverso i predetti provvedimenti.

(Litis.it, 19 Aprile 2011 – Riproduzione riservata)

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 48/E del 18/04/2011

Interpello – Legge 21 novembre 1991, n. 374, articolo 46 – Giudice di pace

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, è stato esposto il seguente

Quesito

L’articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente “l’istituzione del giudice di pace”, stabilisce che “Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”.

L’istante chiede di conoscere se la richiamata disposizione agevolativa trovi applicazione anche con riferimento ai giudizi di gravame delle cause di competenza in primo grado del giudice di pace.
La questione assume rilevanza, fa presente l’istante, in quanto con riferimento alla applicazione del citato articolo 46 sono state riscontrate difformità interpretative.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

L’interpellante ritiene che la disciplina di favore, contenuta nell’articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente l’istituzione del giudice di pace, non sia estensibile al grado di appello presso il tribunale ordinario.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

La legge 21 novembre 1991, n. 374, recante l’istituzione del giudice di pace, all’articolo 46, come modificato dall’articolo 1, comma 308, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), stabilisce che “Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli altri atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”.

Nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, il richiamato articolo 46 disponeva che “Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.

Nella previgente formulazione, dunque, l’articolo 46 stabiliva l’esenzione, ai fini dell’imposta di bollo e di registro e da ogni altra spesa, degli atti relativi alle cause o alle attività conciliative in sede non contenziosa, di valore inferiore ai due milioni di lire.

Con la medesima legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono state, inoltre, introdotte alcune modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con il DPR 30 maggio 2002, n. 115. In particolare, tramite la modifica dell’articolo 10, comma 4, del predetto Testo Unico, è stato stabilito l’obbligo del pagamento del contributo unificato anche per le cause di valore inferiore ad euro 1.100, in precedenza esenti dal predetto contributo.

Nella relazione accompagnatoria alla legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004, cit.) è stato precisato che “la modifica normativa al comma 4 citato si rende necessaria perché altrimenti il pagamento del contributo minimo di 30 euro introdotto per le cause di valore sino ad euro 1.100, non opererebbe per i procedimenti dinanzi al giudice di pace”.
In maniera correlata, è stata, quindi, modificata la formulazione dell’articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 al fine di chiarire che il contributo unificato è dovuto con riferimento alle “cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00”.

Nella nuova formulazione, l’articolo 46 prevede, dunque, che gli atti relativi alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato. Conseguentemente, in relazione a tali atti, non trova applicazione l’imposta di registro e l’imposta di bollo.
Detta disposizione, che introduce un regime di favore per gli atti relativi alle cause e alle attività conciliative, trova applicazione, a parere della scrivente, solo con riferimento ai giudizi instaurati dinnanzi al giudice di pace e non anche ai gradi di giudizio successivi.

Si osserva, infatti, che la norma esentativa in commento è inserita nel corpus normativo recante “l’istituzione del giudice di pace”.
La legge 21 novembre 1991, n. 374, invero, reca la disciplina normativa in ordine all’istituzione e alle funzioni del giudice di pace nell’esercizio della giurisdizione in materia civile e penale e della funzione conciliativa in materia civile.

L’inserimento del predetto articolo 46, rubricato “regime fiscale”, nel testo della legge istitutiva del giudice di pace, porta a ritenere che detto regime trovi applicazione, se di valore inferiore ad euro 1.033,00, esclusivamente per il grado di giudizio di fronte al giudice di pace.
Peraltro, il riferimento operato dalla norma alle “attività conciliative in sede non contenziosa” non può che riguardare le attività rese dal giudice di pace.
Ai sensi del disposto di cui all’articolo 322 del c.p.c., spetta, infatti, al giudice di pace la competenza esclusiva in materia di conciliazione in sede non contenziosa, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non siano di competenza esclusiva di altri giudici.

Si sottolinea, infine, che le norme che stabiliscono agevolazioni fiscali non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. La Corte di Cassazione ha, infatti, avuto più volte modo di chiarire che le norme agevolative, in quanto norme speciali e derogatorie delle norme generali, sono di stretta interpretazione (ex plurimis Corte di Cassazione 5 marzo 2009, n. 5270).

Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene, quindi, che il regime esentativo per valore previsto dall’articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, debba trovare applicazione limitatamente agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace e non anche alle sentenze emesse dal tribunale ordinario in sede di appello avverso i predetti provvedimenti.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

IL DIRETTORE CENTRALE

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *