GiurisprudenzaPenale

Diffamazione a mezzo stampa, immunità parlamentare e diritto di critica – Cassazione Penale, sentenza n. 15444/2011

La sentenza in rassegna è particolarmente utile ai fini della comprensione del complesso rapporto, in materia di immunità relativamente alle opinioni espresse da un deputato al di fuori dell’attività parlamentare, tra diritto di critica e diffamazione a mezzo stampa.
In primo luogo il Supremo Collegio ricorda che, una volta che la Corte Costituzionale si sia pronunciata sul conflitto di attribuzioni sollevato a seguito della delibera di insidacabilità delle opinioni espresse da un componente delle Camere, ritenendo ammissibile il conflitto di attribuzioni e risolvendolo nel senso che non spettava al Parlamento dichiarare la insidavabilità delle affermazioni costituenti diffamazione  a mezzo stampa,
non è più possibile appellarsi alla connessione funzionale tra le frasi pronunciate la sua attività di parlamentare.

Quanto all’esimente del diritto di critica, La Quinta sezione Penale afferma che in linea teorica non può certamente negarsi che la critica sia legittima anche quando abbia ad oggetto l’attività giudiziaria.
La libertà di manifestazione del proprio pensiero, garantita dall’articolo 21 della Costituzione così come dall’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche su temi d’interesse pubblico, dunque soprattutto sui modi d’esercizio del potere qualunque esso sia, senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche.
La natura di diritto individuale di libertà ne consente, in campo penale, revocazione per il tramite dell’articolo 51 c.p., e non v’è dubbio che esso costituisca diritto fondamentale in quanto presupposto fondante la democrazia e condizione dell’esercizio di altre libertà.

All’interno delle società democratiche, prosegue la sentenza, deve, di conseguenza e soprattutto, riconoscersi alla stampa e ai mass media il ruolo di fori privilegiati per la divulgazione extra moenia dei temi agitati all’interno delle Assemblee rappresentative e per il dibattito in genere su materie di pubblico interesse, ivi compresi la giustizia e l’imparzialità della Magistratura.

Il ruolo fondamentale nel dibattito democratico svolto dalla libertà di stampa non consente, in altri termini, di escludere che essa si esplichi in attacchi al potere giudiziario, dovendo convenirsi con la giurisprudenza della Corte EDU allorché afferma che i giornali sono i c.d. “cani da guardia” (watch-dog) della democrazia e delle istituzioni, anche giudiziarie (v. tra le tante: Kobenter e Standard e. Austria caso n. 60899/00).
Proprio la Giurisprudenza della CEDU ha costantemente ribadito che questi ultimi costituiscono il mezzo principale diretto a garantire un controllo appropriato sul corretto operato dei Giudici.

Sulle medesime premesse – si legge ancora nella sentenza -, la giurisprudenza di questa Corte (e in particolare di questa stessa Sezione) ha già da tempo riconosciuto come sia, da un lato, “di enorme interesse per la comunità nazionale la corretta e puntuale esplicazione dell’attività giudiziaria e, dall’altro, come critica e cronaca giornalistica volte a tenere o a ricondurre il Giudice nell’alveo suo proprio vadano non solo giustificate, ma propiziate” (v. a partire da Cass. Sez. V 23 gennaio 1984 n. 3743 e più di recente 21 febbraio 2007 n. 25138).

Maggiore è il valore dell’attività esercitata più grande è d’altra parte la imprescindibilità del dibattito pubblico.

E se più rigidi sono apparsi i limiti apposti dalla giurisprudenza alla critica nei confronti delle istituzioni giudiziarie, essi trovano ragione soprattutto nel fatto che, a differenza di quel che accade per altri soggetti pubblici, il dovere di riservatezza generalmente impedisce ai Magistrati presi di mira di reagire agli attacchi loro rivolti.

Tutto ciò premesso in punto di diritto, affermare, in conclusione e in punto di fatto, che un ben individuato organo giurisdizionale (nella specie la Procura della Repubblica di Palermo) fosse “un’associazione a delinquere di tipo istituzionale” costituisce, senza dubbio alcuno, attacco alla imparzialità della funzione giurisdizionale che, agli occhi del quivis de populo, è la imprescindibile condizione che gli organi che tale funzione esercitano deve rivestire proprio nella coscienza della collettività.

In particolare, balza agli occhi il disonorevole riferimento alla struttura organizzativa e alla tendenziale stabilità, che caratterizzano l’attività dei criminali realmente aderenti all’associazione a delinquere, per diffondere in maniera avvolgente nella coscienza collettiva l’idea di organi giurisdizionali del pari dediti stabilmente e tendenzialmente al confezionamento di tesi accusatorie precostituite e di complotti contro esponenti politici.

Né può convenirsi con la ricorrente allorquando afferma nel ricorso, in maniera semplice ma inefficace, che l’espressione adoperata nel corso del raduno politico, sia pur con toni “fortemente enfatizzati”, dovesse ritenersi “congrua” in considerazione delle finalità che s’intendono perseguire attraverso i pubblici comizi.

L’espressione non mira affatto alla ricerca del consenso elettorale o all’ottenimento dell’appoggio degli elettori alla propria attività politica ma si sostanzia molto più semplicemente in un’aggressione all’altrui sfera morale che non può di sicuro essere ricondotta all’esercizio del diritto di critica.

(© LItis.it 27 Aprile 2011 – Avv. Marco Martini. Riproduzione riservata)

Cassazione Penale, Sezione Quinta, Sentenza n. 15444 del 15/04/2011

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 5 maggio 2009 in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 3 dicembre 2004, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di[OMISSIS] per il delitto di diffamazione a mezzo stampa in danno di [OMISSIS] anche se, di converso, ha confermato le statuizioni civili di condanna.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, attraverso il proprio difensore, il quale lamenta quale unico motivo la violazione di norme penali e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’articolo 606 lettere b) ed e) c.p.p., con particolare riferimento al mancato accertamento dell’esistenza della scriminante di cui agli articoli 68 della Costituzione e 3 della Legge 140/2003, che attribuiscono ai deputati il diritto di svolgere la propria attività e di esprimere liberamente le proprie opinioni.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Del tutto fuori di luogo è, in primis, qualsiasi argomentazione in merito alla esistenza o meno della c.d. connessione funzionale tra le frasi pronunciate dalla ricorrente e per cui è causa e la sua attività di parlamentare.

Nel corso del giudizio di primo grado, si è, invero, avuto l’intervento della Corte Costituzionale, adita a seguito del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sorto in conseguenza della delibera della Camera dei deputati del 23 novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’onorevole T. M. nei confronti del Dott. [OMISSIS], promosso con ricorso del GUP presso il Tribunale di Roma, depositato il 25 novembre 2000.

Con la sentenza del 26 giugno 2002, n. 294, il Giudice delle leggi ha chiarito come:

a) non spettasse alla Camera dei Deputati dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse dalla deputata M. e per le quali era in corso giudizio penale avanti il Tribunale di Roma;

b) la stessa Camera avesse ecceduto nell’interpretazione dell’ampiezza della garanzia stabilita dall’articolo 68, primo comma della Costituzione, “facendovi rientrare apprezzamenti (espressi al di fuori delle tipiche funzioni parlamentari) in ordine alla detta Procura della Repubblica, ed alla esistenza di un’associazione a delinquere di tipo istituzionale, che non trovano riscontro e sostanziale corrispondenza di significato in alcuno degli atti parlamentari tipici invocati dalla difesa della stessa Camera dei deputati” (per usare le medesime parole della Corte);

c) dovesse essere annullata la delibera d’insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1999.

Dopo l’entrata in vigore della legge 20 giugno 2003 n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) il Tribunale ha, poi, riproposto, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 di tale legge, l’iter procedurale per consentire la delibazione sull’applicabilità dell’articolo 68 della Costituzione e la Camera dei Deputati, con nota del 1 giugno 2004, ha comunicato seccamente di non poter nuovamente pronunciarsi sui medesimi fatti di cui alla precedente delibera 23 novembre 1999, annullata dalla Corte Costituzionale.

Per inciso, può notarsi la superfluità della nuova investitura del Giudice delle leggi in quanto l’articolo 8 della medesima legge 140/03 aveva chiarito, con norma finale di chiusura, come restassero validi gli atti e i provvedimenti adottati e fossero fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei numerosi decreti legge, a partire da quello 15 novembre 1993 n. 455 sino da ultimo a quello 23 ottobre 1996 n. 555, contenenti disposizioni urgenti per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione.

Da quanto fin qui esposto questa Corte non può che far derivare, da un lato, l’inesistenza di alcun ostacolo alla sindacabilità delle opinioni espresse dalla deputata M. nei confronti del Dott. C., sia per l’annullamento, con effetto ex tunc, della delibera d’insindacabilità originaria che per la cristallizzazione degli effetti giuridici preesistenti e non modificati da alcuna norma di diverso segno (v. Cass. Sez. V 27 ottobre 2006 n. 40728).
D’altra parte, con assorbente considerazione, proprio il Giudice delle leggi, con decisione che non può essere ritenuta tamquam non esset come vorrebbe la ricorrente, ha escluso la corrispondenza tra le espressioni pronunciate dalla deputata M. nel convegno partitico e gli atti parlamentari dalla stessa evidenziati per sostenere, al contrario, una lecita propagazione di tale attività parlamentare extra moenia.

Il dictum della Corte Costituzionale, infatti, non è censurabile da questa Corte la quale non può affermare l’erroneità o la esattezza di una norma di legge sicché non era più possibile nel processo tornare a discutere della esistenza o meno della c.d. “connessione funzionale” tra attività parlamentare ed espressioni pronunciate extra moenia, tema inutilmente affrontato dalla sentenza di primo grado, dall’atto di appello, dalla sentenza di secondo grado e dal presente ricorso.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, inoltre, la suddetta pronuncia non si pone neppure in contrasto, ammesso che possa esistere un contrasto di tal fatta, con la giurisprudenza di questa stessa Sezione della Corte (v. Cass. Sez. V 14 dicembre 1999 n. 4678, 17 ottobre 2008 n. 42031 e 4 maggio 2010 n. 22716) posto che la libertà del deputato di esprimere le sue opinioni, anche al di fuori della fisiologica sede parlamentare, non viene affatto eliminata e che al Giudice rimane, pur sempre, consentita la valutazione sulla corrispondenza effettiva tra le parole espresse al di fuori del Parlamento e la concreta attività parlamentare del rappresentante del popolo.

3. Il tutto senza neppure dimenticare, e in ciò si evidenzia l’ulteriore ostacolo all’accoglimento del ricorso, l’inapplicabilità al caso di specie dell’esimente del diritto di critica.
In linea teorica non può certamente negarsi che la critica sia legittima anche quando abbia ad oggetto l’attività giudiziaria.

La libertà di manifestazione del proprio pensiero, garantita dall’articolo 21 della Costituzione così come dall’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche su temi d’interesse pubblico, dunque soprattutto sui modi d’esercizio del potere qualunque esso sia, senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche.

La natura di diritto individuale di libertà ne consente, in campo penale, revocazione per il tramite dell’articolo 51 c.p., e non v’è dubbio che esso costituisca diritto fondamentale in quanto presupposto fondante la democrazia e condizione dell’esercizio di altre libertà.

All’interno delle società democratiche deve, di conseguenza e soprattutto, riconoscersi alla stampa e ai mass media il ruolo di fori privilegiati per la divulgazione extra moenia dei temi agitati all’interno delle Assemblee rappresentative e per il dibattito in genere su materie di pubblico interesse, ivi compresi la giustizia e l’imparzialità della Magistratura.

Il ruolo fondamentale nel dibattito democratico svolto dalla libertà di stampa non consente, in altri termini, di escludere che essa si esplichi in attacchi al potere giudiziario, dovendo convenirsi con la giurisprudenza della Corte EDU allorché afferma che i giornali sono i c.d. “cani da guardia” (watch-dog) della democrazia e delle istituzioni, anche giudiziarie (v. tra le tante: Kobenter e Standard e. Austria caso n. 60899/00).

Proprio la Giurisprudenza della CEDU ha costantemente ribadito che questi ultimi costituiscono il mezzo principale diretto a garantire un controllo appropriato sul corretto operato dei Giudici.

Sulle medesime premesse, la giurisprudenza di questa Corte (e in particolare di questa stessa Sezione) ha già da tempo riconosciuto come sia, da un lato, “di enorme interesse per la comunità nazionale la corretta e puntuale esplicazione dell’attività giudiziaria e, dall’altro, come critica e cronaca giornalistica volte a tenere o a ricondurre il Giudice nell’alveo suo proprio vadano non solo giustificate, ma propiziate” (v. a partire da Cass. Sez. V 23 gennaio 1984 n. 3743 e più di recente 21 febbraio 2007 n. 25138).
Maggiore è il valore dell’attività esercitata più grande è d’altra parte la imprescindibilità del dibattito pubblico.

E se più rigidi sono apparsi i limiti apposti dalla giurisprudenza alla critica nei confronti delle istituzioni giudiziarie, essi trovano ragione soprattutto nel fatto che, a differenza di quel che accade per altri soggetti pubblici, il dovere di riservatezza generalmente impedisce ai Magistrati presi di mira di reagire agli attacchi loro rivolti.

Tutto ciò premesso in punto di diritto, affermare, in conclusione e in punto di fatto, che un ben individuato organo giurisdizionale (nella specie la Procura della Repubblica di Palermo) fosse “un’associazione a delinquere di tipo istituzionale” costituisce, senza dubbio alcuno, attacco alla imparzialità della funzione giurisdizionale che, agli occhi del quivis de populo, è la imprescindibile condizione che gli organi che tale funzione esercitano deve rivestire proprio nella coscienza della collettività.

In particolare, balza agli occhi il disonorevole riferimento alla struttura organizzativa e alla tendenziale stabilità, che caratterizzano l’attività dei criminali realmente aderenti all’associazione a delinquere, per diffondere in maniera avvolgente nella coscienza collettiva l’idea di organi giurisdizionali del pari dediti stabilmente e tendenzialmente al confezionamento di tesi accusatorie precostituite e di complotti contro esponenti politici.

Né può convenirsi con la ricorrente allorquando afferma nel ricorso, in maniera semplice ma inefficace, che l’espressione adoperata nel corso del raduno politico, sia pur con toni “fortemente enfatizzati”, dovesse ritenersi “congrua” in considerazione delle finalità che s’intendono perseguire attraverso i pubblici comizi.

L’espressione non mira affatto alla ricerca del consenso elettorale o all’ottenimento dell’appoggio degli elettori alla propria attività politica ma si sostanzia molto più semplicemente in un’aggressione all’altrui sfera morale che non può di sicuro essere ricondotta all’esercizio del diritto di critica.

4. Il ricorso va, in conclusione, rigettato con la conferma delle statuizioni civili dell’impugnata decisione e con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso confermando le statuizioni civili dell’impugnata decisione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in Euro 1.228,70 pero onorari oltre accessori di legge.

Depositata in Cancelleria il 15 Aprile 2011

 

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