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Disabili. concorsi per assunzione nella pubblica amministrazione e requisito di disoccupazione – Consiglio di Stato, Sentenza 2365/2011

Per procedere alla assunzione del disabile ai sensi dell’articolo 16 della l. 68 del 1999 è necessario che il requisito della disoccupazione sussiste al momento della partecipazione al concorso. La normativa richiamata, infatti,  non deve essere intesa nel senso che la riserva di cui all’art. 8, l.68/1999 possa essere considerata come scissa dallo stato di disoccupazione (il quale risulta sempre necessario), ma va vista come disposizione di carattere generale la quale consente, in definitiva e con previsione di favore, l’assunzione del disabile non più disoccupato, purché in possesso del suddetto requisito all’atto della partecipazione al concorso.

(© Litis.it, 3 Maggio 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 2365 del 18/04/2011

FATTO

L’Amministrazione appellante riferisce che la signora [OMISSIS] partecipò al concorso per esami e titoli per docenti di scuola materna nella Regione Campania, bandito con D.R.S.S.M. del 4 aprile 1999.

In un primo tempo l’interessata ebbe il riconoscimento del diritto alla riserva dei posti; successivamente l’Amministrazione rilevò che l’iscrizione presso l’Ufficio della massima occupazione era posteriore alla scadenza del bando di concorso.

Avverso la cancellazione della riserva dei posti la nominata produsse ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania.

Con la sentenza appellata il ricorso è stato accolto in considerazione “che, con l’entrata in vigore dell’art. 16, comma 2, della l. 13 marzo 1999, n. 68 (che ha esplicitamente ed integralmente abrogato le disposizioni di cui alla l. 2 aprile 1968, n. 482), ai fini delle assunzioni di disabili nelle pubbliche amministrazioni attraverso procedure concorsuali, il predetto stato non è più richiesto, né al momento dell’assunzione e neppure in quello anteriore della presentazione della domanda”.

La pronuncia in questione veniva appellata dal M.I.U.R. il quale ne contestava la correttezza e ne chiedeva l’integrale riforma articolando un unico, complesso motivo di doglianza.

Si costituiva in giudizio la signora [OMISSIS] la quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

All’udienza del giorno 19 ottobre 2010 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il Collegio non può che ribadire quanto già deciso con la pronuncia del 5 febbraio 2010, n. 525.

Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (d’ora innanzi: ‘M.I.U.R.’) avverso la sentenza appellata con cui è stato accolto il ricorso proposto da un’iscritta nella graduatoria regionale per il concorso nelle scuola materna e, per l’effetto, è stata annullata la relativa graduatoria finale per la parte in cui non era stata riconosciuta alla ricorrente in primo grado la quota di riserva di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68 (recante ‘Norme per il diritto al lavoro dei disabili’).

Con l’unico motivo di appello, l’Avvocatura erariale contesta il contenuto della pronuncia in questione, dovendo nella specie trovare conferma l’orientamento giurisprudenziale di questo giudice di appello secondo cui l’articolo 16 della l. 68 del 1999 consente, sì, l’assunzione del disabile non più disoccupato, ma non esclude la necessità che il requisito in questione debba sussistere al momento della partecipazione al concorso.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Ed infatti risulta fondato il motivo di appello con cui si sottolinea la correttezza dell’operato degli uffici scolastici, i quali avevano inteso la disposizione di cui all’art. 16 della l. 68 del 1999 di guisa tale da ammettere, sì, il riconoscimento della c.d. ‘quota di riserva’ in favore del disabile privo dello stato di disoccupazione al momento di approvazione della graduatoria, ma a condizione che il medesimo disabile fosse in possesso di tale status quanto meno al momento di presentazione della domanda.

La res controversa impone di interrogarsi in ordine all’impatto che il nuovo comma 2 dell’art. 16, l. 68 del 1999 (secondo cui “i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione (…)”) ha sortito sul sistema normativo delle assunzioni privilegiate dei disabili, laddove posto in comparazione con il previgente art. 19 della l. 482 del 1968, il quale richiedeva che l’aspirante fosse in possesso dello stato di disoccupazione sia al momento di presentazione della domanda, sia al momento di approvazione della graduatoria.

È noto al riguardo che, all’indomani della novella normativa del 1999, si è andato formando un orientamento giurisprudenziale (di cui la pronuncia gravata costituisce puntuale testimonianza) secondo cui l’intervento riformatore in parola avrebbe determinato una radicale riforma del regime previgente, con la conseguenza che le assunzioni privilegiate del personale disabile sarebbero ormai consentite a prescindere dal possesso dello stato di disoccupazione sia al momento iniziale della procedura, sia al momento dell’approvazione della graduatoria e della successiva chiamata per l’assunzione.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che la vicenda di causa possa essere risolta prestando puntuale adesione al proprio consolidato orientamento secondo cui l’art. 16 comma 2, l. n. 68 del 1999, cit. non debba essere inteso nel senso che la riserva di cui all’art. 8, l. n. 68 del 1999 possa essere considerata come scissa dallo stato di disoccupazione (il quale risulta sempre necessario), ma vada vista come disposizione di carattere generale la quale consente, in definitiva e con previsione di favore, l’assunzione del disabile non più disoccupato, purché in possesso del suddetto requisito all’atto della partecipazione al concorso (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 23 maggio 2008, n. 2490; id., Sez. VI, sent. 29 aprile 2008, n. 1910).

Si è osservato al riguardo che la richiamata interpretazione appaia l’unica sistematicamente possibile in base al dato testuale di cui all’art. 7 della citata legge la quale, nell’indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali, i lavoratori disabili debbano essere iscritti negli elenchi menzionati all’art. 8, comma 2, per poter beneficiare della “riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso”, dal che consegue che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell’aliquota dei posti a concorso (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 27 luglio 2007, n. 4181).

Del resto, si osserva che la tesi dei primi giudici sembri poggiare sul riconoscimento di una sorta di ontologica prevalenza del dato testuale di cui al comma 2 dell’art. 16, cit. (il quale non menziona espressamente il momento in cui il mancato possesso dello stato di disoccupazione possa nondimeno risultare indifferente ai fini dell’assunzione) sulle indicazioni rinvenibili nel richiamato art. 7 (il quale richiede in modo espresso l’iscrizione del candidato negli elenchi dei disabili che risultino disoccupati).

In tal modo, tuttavia, la tesi dinanzi esposta sembra ipotizzare l’esistenza di una sorta di antinomia logico-testuale interna alla legge del 1999, che si propone di risolvere riconoscendo (pure in assenza di dati testuali o sistematici dirimenti in tal senso) attraverso una sorta di interpretatio abrogans dell’inciso contenuto nel comma 2 dell’art. 7, l. 68 del 1999, cit.

Anche per tale ragione appare senz’altro preferibile risolvere la richiamata (ed apparente) antinomia attraverso la ricostruzione offerta dalla richiamata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, il quale offre una lettura in chiave sistematica del combinato disposto delle due richiamate previsioni normative, senza postulare la prevalenza di alcuna di esse sull’altra.

Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in epigrafe deve essere accolto e conseguentemente, in riforma della pronuncia oggetto di gravame, deve essere disposta la reiezione del primo ricorso.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dispone la reiezione dell’originario ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Barbagallo, Presidente
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/04/2011

 

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