AmministrativaGiurisprudenza

Determinazione oneri di urbanizzazione – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3116/2011

L’obbligazione di pagamento degli oneri concessori sorge con il rilascio della concessione edilizia e la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la determinazione del contributo dovuto per gli oneri in questione debba essere riferita al momento in cui sorge l’obbligazione.

(© Litis.it, 30 Maggio 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 3116 del 24/05/2011

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna, con atto notificato il 29.11.2005, la sentenza in epigrafe, che ha respinto il ricorso dal medesimo proposto per l’annullamento della nota n. 17496 di data 22.12.2003 del Comune di Melendugno nella parte in cui vengono determinati i contributi di concessione relativi a concessione in sanatoria per l’abusiva costruzione di civile abitazione.

Dopo aver riferito il contenuto dell’originario ricorso e quello delle memorie dimesse in primo grado, il ricorrente contesta la sentenza del TAR per “violazione per omessa od errata applicazione di principi di diritto”, lamentando che i primi giudici non abbiano adeguatamente considerato il lunghissimo lasso di tempo decorso dalla presentazione della domanda di sanatoria, corredata anche della richiesta di nulla osta paesaggistico, e che l’avviso, espresso nella sentenza, che il silenzio-assenso poteva essersi formato solo dopo il decorso di ventiquattro mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, il 5.02.01, del nulla osta – con la conseguenza che doveva escludersi, nella specie, la prescrizione del credito per oneri concessori del Comune – vanificherebbe la previsione di perentorietà del termine previsto per il rilascio della concessione in sanatoria; ne conseguirebbe che non poterebbe, nella specie, condividersi la conseguenza che il Tribunale ritrae da un principio applicabile nell’ordinarietà, cioè l’insorgenza dell’obbligazione di pagamento degli oneri concessori al momento del rilascio della concessione edilizia, sostenendo che tale principio dovrebbe trovare nella fattispecie in esame una giusta mediazione, coerente con le finalità di definizione accelerata degli abusi espresse dalla legge n. 47/85.

Resiste il Comune di Melendugno, che eccepisce l’inammissibilità del gravame per genericità delle censure dedotte e ne sostiene, comunque, l’infondatezza.

Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 1.02.2011.

Può prescindersi dall’eccezione di inammissibilità, in quanto l’appello è chiaramente infondato.

Il rilascio della concessione in sanatoria in zone vincolate presuppone necessariamente il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo ed è l’art. 35 legge n. 47/85 ad indicare che nelle ipotesi previste dal precedente art. 32 il termine per la formazione del silenzio assenso decorre dalla emissione del parere di detta autorità.

L’obbligazione di pagamento degli oneri concessori sorge con il rilascio della concessione edilizia e la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la determinazione del contributo dovuto per gli oneri in questione debba essere riferita al momento in cui sorge l’obbligazione.

In tale contesto, il considerevole lasso di tempo decorso tra la presentazione della domanda di sanatoria ed il rilascio della concessione non può essere utilmente valorizzato nell’ottica della individuazione di decorrenze del termine per la formazione del silenzio-assenso (e, così, del decorso della prescrizione) diverse da quelle normativamente indicate nè per sollecitare una non meglio specificata “giusta mediazione” che tenga conto delle tariffe eventualmente più favorevoli esistenti all’epoca della presentazione della domanda di sanatoria (quanto a quelle vigenti al momento di realizzazione dell’opera abusiva, lo stesso ricorrente riconosce che sarebbe ingiusto agevolare il responsabile).

La sentenza impugnata, aderente al dettato normativo ed a pacifica giurisprudenza, non può, pertanto, che essere condivisa e confermata, con reiezione dell’appello.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Melendugno le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000 (comprensivi di onorari), oltre i.v.a. e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Anna Leoni, Presidente FF
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 24/05/2011

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