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Legittima la destituzione per un agente di polizia che ha fatto uso di droga – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3371/2011

E’ legittima la destituzione dal servizio di un agente della Polizia di Stato che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, considerato che tale uso altera certamente l’equilibrio psichico, inficia l’esemplarità della condotta, si pone in contrasto con i doveri attinenti allo stato di militare e al grado rivestito, influisce negativamente sulla formazione militare e lede il prestigio del Corpo.

(© Litis.it, 11 Giugno 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 3371 del 06/06/2011

FATTO e DIRITTO

1.- Il signor [OMISSIS], agente ausiliario trattenuto della Polizia di Stato, aveva impugnato davanti al TAR per il Lazio il decreto n. 333-D/94838, emesso dal Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza – in data 13.12.2000, con il quale era stato destituito dal servizio, a decorrere dal 4 gennaio 2001.

2.- Il TAR per il Lazio, ritenuto fondato il quinto motivo di ricorso “in base al quale è stato prospettato che si tratterebbe di un singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti che poteva comportare, al più, la sospensione dal servizio e non la destituzione”, ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 737 del 1981, ha annullato il citato decreto di destituzione dal servizio.

La sentenza è stata appellata dal Ministero dell’Interno che ne ha sostenuto l’erroneità sotto diversi profili.

3.- Al riguardo si deve partire con il ricordare che, come emerge dagli atti di causa, il signor [OMISSIS] il 25 luglio del 2000 era stato fermato dalla Guardia di Finanza nella stazione ferroviaria di Messina perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti e denunciato all’A.G. (il procedimento penale si era poi chiuso con l’archiviazione, non essendo stato l’interessato ritenuto responsabile di spaccio di stupefacenti ed essendosi ritenuta probabile la destinazione della droga ad uso personale).

Il signor [OMISSIS] veniva quindi sottoposto, in data 28 luglio 2000, ad accertamenti sanitari volti a rilevare la possibile assunzione di sostanze stupefacenti. In tale occasione risultava positivo ai metaboliti urinari dei cannabinoidi (con una concentrazione di 2 ng/ml).

3.1- L’amministrazione avviava quindi l’azione disciplinare nei suoi confronti all’esito della quale il Consiglio Provinciale di Disciplina, in data 28 novembre 2000, valutate le giustificazioni scritte dell’interessato (nelle quali lo stesso signor [OMISSIS] aveva ammesso di aver fatto uso di sostanze stupefacenti per un brevissimo arco di tempo, a seguito di una precaria situazione familiare e dei contrasti con la sua ragazza) e ascoltate le sue dichiarazioni orali (nelle quali l’interessato aveva precisato di aver assunto una sostanza stupefacente “circa due volte nell’arco di cinque giorni”, in un caso fornita da altri e in un altro caso per essersela procurata da solo, precisando poi che in tale circostanza era stata, in realtà, una ragazza ad aver riposto nella sua tasca un pezzo di hashish), ha ritenuto che:

– l’agente [OMISSIS] era risultato positivo ai metaboliti dei cannabinoidi;

– il dipendente in sede di visita medica e nelle giustificazioni aveva dichiarato di aver fatto uso più volte di sostanze stupefacenti;

– durante la trattazione orale il [OMISSIS] aveva dichiarato di essere stato consapevole assuntore in almeno due circostanze;

– il dipendente aveva assunto un comportamento in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento avendo omesso di reprimere l’attività di spaccio di stupefacenti o, quanto meno, avendo contribuito all’incremento di una illecita attività ricevendo sostanze stupefacenti;

– il [OMISSIS] aveva dimostrato mancanza di senso dell’onore.

Il Consiglio Provinciale di Disciplina ha quindi proposto l’irrogazione nei confronti dell’interessato della sanzione della destituzione dal servizio, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 del D.P.R. 737 del 1981.

3.2- Il Capo della Polizia infine, con il decreto del 13 dicembre 2000, impugnato in primo grado, vista la predetta delibera del Consiglio di Disciplina, ritenuto che il [OMISSIS] non dava assolutamente garanzie per esercitare le delicate funzioni demandategli dalla legge, avendo violato i doveri assunti con il giuramento, e considerato che il comportamento del predetto, oltremodo riprovevole, risultava assolutamente inconciliabile con le funzioni proprie, pregiudizievole per il servizio e tale da rendere incompatibile una sua ulteriore permanenza in servizio, ha disposto la destituzione dell’interessato dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

4.- Tutto ciò premesso, si deve rilevare che, in relazione alla questione in esame, la prevalente giurisprudenza ha avuto modo di ritenere legittima la destituzione dal servizio di un agente della Polizia di Stato che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, considerato che tale uso altera certamente l’equilibrio psichico, inficia l’esemplarità della condotta, si pone in contrasto con i doveri attinenti allo stato di militare e al grado rivestito, influisce negativamente sulla formazione militare e lede il prestigio del Corpo (Consiglio di Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 763; sez. VI, 31 maggio 2006, n. 3306; sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2705).

Non può pertanto considerarsi illegittimo il provvedimento di destituzione, come ritenuto dal TAR per il Lazio, solo perché l’art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 737 del 1981 prevede la sanzione della sospensione dal servizio nel caso di accertato uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, tenuto conto che tale disposizione trova evidentemente applicazione in casi di modesta gravità mentre nei casi più gravi anche per l’uso di sostanze stupefacenti può essere certamente applicata la sanzione della destituzione dal servizio.

E l’amministrazione, nella fattispecie, ha dato rilievo alla gravità della condotta dell’agente [OMISSIS] che era stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti in un controllo eseguito dalla Guardia di Finanza in luogo pubblico, era stato sottoposto a procedimento penale (conclusosi peraltro con l’archiviazione), era risultato poi positivo agli accertamenti sanitari volti a rilevare la presenza di tracce di sostanze stupefacenti che lo stesso interessato aveva ammesso di aver assunto in almeno due occasioni.

5.- Non può pertanto, sulla base di tali elementi, ritenersi illegittimo il decreto di destituzione dal servizio che risulta peraltro in linea con l’art. 7 del D.P.R. 25.10.1981, n. 737, secondo cui la destituzione è inflitta per atti che siano in contrasto con i doveri assunti con il giuramento (n. 2).

Il possesso di sostanze stupefacenti (aggravato dalla circostanza di essere stato riscontrato in un controllo eseguito dalla Guardia di Finanza in luogo pubblico) e l’uso delle stesse sostanze concretano infatti una violazione dei doveri di correttezza e di lealtà assunti con il giuramento prestato e quindi legittimano, per la loro gravità e rilevanza, la sanzione della destituzione.

E in ogni caso la valutazione circa la gravità o meno del comportamento ai fini disciplinari e circa la proporzione tra la gravità dei fatti contestati e la sanzione disciplinare irrogata costituisce pur sempre manifestazione di un discrezionale apprezzamento dell’amministrazione che è suscettibile di sindacato di legittimità soltanto per evidenti vizi logici, che non sussistono nel caso di specie.

L’appello proposto dall’amministrazione risulta pertanto fondato.

6.- Con l’atto di costituzione in giudizio depositato il 15 dicembre 2008 il signor [OMISSIS] ha anche, in via subordinata, riproposto i motivi che sono stati dichiarati assorbiti in primo grado, riportandone le epigrafi e facendo rinvio per il loro contenuto al ricorso presentato davanti al TAR per il Lazio.

Questa Sezione non può ritenere ammissibile tale modalità di riproposizione dei motivi assorbiti.

Se è infatti vero che l’effetto devolutivo dell’appello comporta l’ammissibilità della formulazione dei motivi assorbiti in primo grado anche in una memoria difensiva non notificata (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 ottobre 2010, n. 7366), è però necessario che la parte appellata indichi specificamente le censure che intende devolvere alla cognizione del giudice di secondo grado, all’evidente fine di consentire a quest’ultimo una compiuta conoscenza delle relative questioni ed alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse, con la conseguenza che un rinvio agli atti di primo grado, senza alcuna ulteriore precisazione del loro contenuto, si rivela inidoneo ad introdurre nel giudizio d’appello i motivi in tal modo dedotti, trattandosi di formula insufficiente a soddisfare l’onere di espressa riproposizione (Consiglio di Stato sez. V, 16 agosto 2010, n. 5702).

7.- In ogni caso tali censure, come esposte nel ricorso di primo grado (in atti), risultano anche infondate.

7.1- Con il primo motivo il signor [OMISSIS] ha lamentato l’illegittimo esercizio dell’azione disciplinare in pendenza del procedimento penale avviato nei suoi confronti. La censura è manifestamente infondata tenuto conto che l’avvio del procedimento penale non impedisce all’amministrazione la contestazione immediata dell’illecito disciplinare e considerato che il procedimento disciplinare si è poi svolto e concluso dopo l’archiviazione del procedimento penale, nel rispetto della procedura prevista.

7.2- Non può poi ravvisarsi alcuna illegittimità nel fatto che il funzionario istruttore abbia nei suoi atti indicato come possibile esito del procedimento disciplinare l’applicazione della sanzione della destituzione dal servizio (secondo motivo).

7.3- Non si rileva poi dagli atti alcuna genericità nella contestazione degli addebiti fatta all’interessato (terzo motivo), mentre sulla gravità della sanzione inflitta (contestata con il quarto motivo) si è già in precedenza ampiamente argomentato.

Infondato risulta infine anche il sesto (ed ultimo) motivo tenuto conto della sostanziale irrilevanza dei precedenti di servizio nella valutazione della condotta contestata all’interessato.

8.- L’appello dell’amministrazione deve, in conclusione, essere accolto e la sentenza appellata deve essere quindi annullata.

In considerazione della natura della questione trattata si ritiene di poter disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l ‘appello e, per l’effetto, annulla la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter n. 4664 del 21 maggio 2007.

Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/06/2011

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