CivileGiurisprudenza

Sanzioni amministrative. Se il verbale non è stato notificato, il termine per impugnare la cartella di pagamento è di 60 giorni – Cassazione 12505/2011

In tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicchè l’opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada.

(© Litis.it, 12 Giugno 2011 – Riproduzione riservata)

Cassazione Civile, Sezione Sesta, Sentenza n. 12505 del 06/06/2011

Fatto e diritto
 
1. – La parte ricorrente impugna il provvedimento suindicato col quale il Giudice di Pace dichiarava con ordinanza l’inammissibilità del suo ricorso in opposizione ad una cartella di pagamento di sanzione amministrativa relativa all’accertamento della violazione di norme del codice della strada, accertamento mai notificato.

2. – Il giudice di pace, con ordinanza pronunciata ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendolo tardivo perchè proposto oltre i trenta giorni dalla notifica della cartella.

3. – Parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 204 bis C.d.S., applicabile nel caso in questione avendo l’impugnazione della cartella esattoriale funzione “recuperatoria” del mezzo di tutela, perchè il verbale di accertamento, posto a fondamento della cartella, si assumeva come mai notificato.

3. Gli intimati non hanno svolto attività in questa sede.

4. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

5. – Il ricorso appare manifestamente fondato. Risulta dallo stesso provvedimento impugnato che il ricorso in opposizione è stato proposto nei 60 giorni, termine questo applicabile nel caso in questione, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, secondo il quale: “In tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicchè l’opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada” (Cass. 2007 n. 3647).

6. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.
 
P.Q.M.
 
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Napoli), che deciderà anche sulle spese.
 
Depositata in Cancelleria l’8 giugno 2011

 

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