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Annullamento del matrimonio sottoposto a condizione. La conoscibilità della riserva è essenziale – Cassazione Civile, Sentenza n. 12738/2011

La verifica della conoscenza o dell’oggettiva conoscibilità della condizione apposta al matrimonio da parte dell’altro coniuge deve essere condotta con piena autonomia ed assoluto rigore rispetto al giudice ecclesiastico, ancorché sulla base degli atti del processo canonico eventualmente prodotti, non essendovi luogo, in fase delibatoria, ad alcuna integrazione di attività istruttoria. Il rispetto “di un principio di ordine pubblico di speciale valenza e la tutela di interessi della persona riguardanti la costituzione di un rapporto – quello matrimoniale – oggetto di rilievo e tutela costituzionale, in quanto incidente in maniera particolare sulla vita della persona e su istituti e rapporti costituzionalmente rilevanti, impone di verificare, rendendone conto con adeguata motivazione, se il coniuge che ha apposto la condizione al matrimonio ha reso partecipe l’altro coniuge del suo contenuto effettivo, intendendo cioé in concreto subordinare il vincolo matrimoniale ed il suo mantenimento ad una condizione (nella specie, fisssazione della residenza coniugale nel luogo da  lui prescelto), esprimendo questa sua precisa volontà al coniuge o, quanto meno, consentendo la percezione di tale riserva con fatti concludenti, dai quali fosse univocamente desumibile con ordinaria diligenza. Questa verifica è del tutto autonoma, resa necessaria dal fatto che si tratta di profilo estraneo, perché irrilevante, al processo canonico (Cass. 6308/2000, Cass. 198/2001, Cass. 3339/2003, Cass. n. 20281/2005).

Nel caso in esame la Cassazione ha ritenuto che tale verifica è stata  omessa della corte territoriale nel contesto della motivazione, da cui emerge sostanziale uniformità tra il giudizio espresso dal giudice ecclesiastico e quello dell’organo interno, scaturita da acritica  condivisione dell’apprezzamento degli elementi esaminati in quella sede, recepita tout court omettendone rinnovato e doveroso autonomo vaglio critico.

(© Litis.it, 14 Giugno 2011 – Riproduzione rieservata)

Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 12738 del 10/06/2011

Svolgimento del processo
 
Con citazione notificata il 19.1.2007 [OMISSIS] ha chiesto alla Corte d’Appello di [OMISSIS] di dichiarare l’efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa in data 4 ottobre 2005 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale della [OMISSIS] – ratificata dal Tribunale Ecclesiastico d’Appello [OMISSIS] in data 3.5.2006 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con Decreto 28 novembre 2006 – che aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto con [OMISSIS] in data [OMISSIS] per accertata esistenza di condicio de futuro relativa alla residenza familiare, da lui apposta e conosciuta dall’altro coniuge. Quest’ultima si è opposta alla domanda per contrarietà della circostanza all’ordine pubblico interno, ed in via gradata ha chiesto in riconvenzionale l’attribuzione ai sensi dell’art. 129 bis c.c. di un assegno mensile di mantenimento.

Il P.G. ha chiesto l’accoglimento della domanda principale e ed il rigetto della riconvenzionale.Con sentenza 31 gennaio 2008 la corte adita ha dichiarato efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico [OMISSIS].

Dall’ interrogatorio della [OMISSIS] e dalla lettera in data 2.9.2002 emergeva che dell’apposizione della condizione, dato manifesto secondo i giudici ecclesiastici, ella era cosciente e consapevole. L’assenza della sua buona fede comportava il rigetto della sua domanda d’indennizzo. Avverso tale decisione [OMISSIS] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti dall’intimato con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad unico mezzo , ulteriormente illustrato con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Il collegio ha disposto farsi luogo alla motivazione semplificata.

Motivi della decisione
 
I ricorsi vengono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. poiché sono indirizzati contro la stessa sentenza. Col primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 64 lett. g) legge n. 218/1995 e violazione dell’art. 108 c.c. Pone questione di diritto se l’apposizione da parte dei nubendi di una condizione per la validità del matrimonio non conosciuta dall’altro e non conoscibile con ordinaria diligenza contrasti con l’ordine pubblico interno che nell’art. 108 cod. civ., vieta l’apposizione di elementi accidentali al vincolo matrimoniale. In punto di fatto esclude che la fissazione della residenza familiare in (…) secondo effettiva scelta del marito, rappresentasse condizione per contrarre il matrimonio e che tale essa l’avesse considerata.

Chiede con conclusivo quesito di diritto se, considerato che l’art. 13 dell’Accordo di revisione del Concordato reso esecutivo con legge n. 121/1985 (protocollo) non prevede deroga alla sovranità dello Stato, era ammessa la delibazione della sentenza d’annullamento del matrimonio senza previa verifica della compatibilità della stessa pronuncia all’ordine pubblico interno.

Il motivo è inammissibile in quanto espone censura generica, affidata ad astratto enunciato del tutto avulso da qualsiasi riferimento al fatto concreto. Senza neppure cogliere il fondamento della decisione impugnata, ispirata, nella sua lunga premessa teorica, agli stessi principi in esso evocati, il motivo non ne palesa concreta effettiva violazione riferita a preciso passaggio logico o motivazionale.

Col secondo motivo la ricorrente ascrive al giudice d’appello vizio d’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul suo stato psichico. Lamenta omesso doveroso, autonomo e rigoroso riscontro della circostanza assunta dal giudice ecclesiastico a causa di nullità del  matrimonio. La Corte dei merito, appiattita su acritica condivisione della decisione del giudice ecclesiastico avrebbe valorizzato elementi assunti in quella sede, in particolare le deposizioni testimoniali, insufficienti e non puntuali sia in ordine al foro interno sia in ordine alla conoscibilità della condizione, senza accertare effettivamente l’atteggiamento psicologico di essa ricorrente al momento della celebrazione del matrimonio. Il motivo è fondato. Il giudice d’appello, cui è inibito il riesame del merito del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio ecclesiastico in ordine alla sola effettiva esistenza della riserva mentale, ha desunto anche la conoscenza o conoscibilità di essa da parte dell’altro coniuge dal giudizio espresso a riguardo dal Tribunale ecclesiastico, e ne ha convalidato il risultato sulla base di generico richiamo all’interrogatorio reso in quella sede dalla [OMISSIS] e del contenuto di una lettera da lei inviata al coniuge il 22.12.2003, di cui non riferisce però né contenuto né parti ritenute probanti in senso decisivo. Questo tessuto motivazionale denota l’evidente violazione delle norme di diritto artt. 108 e 160 c.c. e dell’ordine pubblico interno consumata dalla Corte del merito, la cui verifica, pur tenendo conto del favore particolare al riconoscimento che lo Stato Italiano s’è imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984, modificativo del Concordato (S.U. n. 19809/2008) e pur perciò circoscritto all’accertamento della sola conoscenza o dell’oggettiva conoscibilità della condizione da parte dell’altro coniuge, comunque avrebbe dovuto essere condotta “con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico, ancorché sulla base degli atti del processo canonico eventualmente prodotti, non essendovi luogo, in fase delibatoria, ad alcuna integrazione di attività istruttoria (per tutte Cass. n. 3339/2003 in un caso analogo), e con assoluto rigore.

Il rispetto “di un principio di ordine pubblico di speciale valenza e la tutela di interessi della persona riguardanti la costituzione di un rapporto – quello matrimoniale – oggetto di rilievo e tutela costituzionale, in quanto incidente in maniera particolare sulla vita della persona e su istituti e rapporti costituzionalmente rilevanti” (Cass. citata), imponeva infatti alla Corte d’appello di verificare, rendendone conto con adeguata motivazione, se il [OMISSIS], che aveva apposto la condizione al matrimonio, avesse reso partecipe l’altro coniuge del suo contenuto effettivo, che cioè egli non
 avendo inteso perseguire finalità solo programmatiche, ma volendo effettivamente subordinare il vincolo matrimoniale ed il suo mantenimento alla fissazione della residenza coniugale nel luogo da  lui prescelto, avesse espresso questa sua precisa volontà alla moglie o quanto meno le avesse consentito la percezione di tale riserva con fatti concludenti, dai quali fosse univocamente desumibile con ordinaria diligenza. Questa verifica autonoma e rigorosa, resa necessaria dal fatto che si tratta di profilo estraneo, perché irrilevante, al processo canonico (Cass. 6308/2000, Cass. 198/2001, Cass. 3339/2003, Cass. n. 20281/2005), è stata omessa. Quanto meno non risulta adeguatamente esplicitate nel contesto della motivazione, da cui emerge sostanziale uniformità tra il giudizio espresso dal giudice ecclesiastico e quello dell’organo interno, scaturita da acritica  condivisione dell’apprezzamento degli elementi esaminati in quella sede, recepita tout court omettendone rinnovato e doveroso autonomo vaglio critico. In quanto meramente desunta dal giudizio espresso dal Tribunale ecclesiastico, la percezione da parte dell’odierna ricorrente del foro interno al coniuge, o quanto meno di una sua negligenza nel coglierne la portata condizionante il vincolo matrimoniale, è rimasta affidata ad acquisizione probatoria incompleta, perché non accurata né specifica ed illustrata peraltro con insufficiente motivazione.

Tutto ciò premesso, il motivo deve essere accolto.

Restano assorbiti il terzo motivo del ricorso principale che denuncia violazione dell’art. 129 bis c.c. ed il ricorso incidentale che denuncia malgoverno delle spese processuali.

La decisione impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di [OMISSIS] che provvederà anche al governo delle spese del presente giudizio di legittimità.
 
P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo e dichiara assorbiti il terzo motivo ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di [OMISSIS] in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2011

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