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Sanzioni amministrative. Inammissibile il ricorso per cassazione presentato dalla parte personalmente – Cassazione Civile, Ordinanza n. 12570/2011

E’ inammissibile il ricorso, proposto avverso sentenza di appello relativa ad opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada, sottoscritto personalmente dalla parte, la quale non si è munita del patrocinio di un avvocato iscritto nell’apposito albo, come invece impone l’art. 82, ult. comma, c.p.c. Alla invocata Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che prevede la possibilità di autodifesa esclusiva, non può attribuirsi il significato di riconoscimento di un diritto assoluto di difendersi in giudizio da sé, ma solo quello di riconoscimento di un diritto limitato dal diritto dello Stato interessato di emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali.

(© Litis.it, 15 Giugno 2011 – Riproduzione riservata)

Cassazione Civile, Sezione Seconda, Ordinanza n. 12570 del 09/06/2011
 
Premesso in fatto
 
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Il ricorso, proposto avverso sentenza di appello relativa ad opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada, è sottoscritto personalmente dalla parte, la quale non si è munita del patrocinio di un avvocato iscritto nell’apposito albo, come invece impone l’art. 82, ult. comma, c.p.c. Esso è dunque inammissibile”.
 
Considerato in diritto
 
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato per l’amministrazione controricorrente;

che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie;

che la relazione è condivisa dal Collegio;

che alla tesi del ricorrente, il quale ritiene di basare sull’art. 24 Cost. e sull’art. 6, n. 3, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali il diritto della parte di stare in giudizio personalmente in ogni caso, va obiettato che la Corte costituzionale ha sempre riconosciuto la discrezionalità del legislatore in tema di disciplina dei casi in cui è necessario il patrocinio di un avvocato (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 460/2006, n. 193/2003 e n. 481/2002, nonché n. 66/2006) e, nella sentenza n. 188 del 1980, ha osservato che alla richiamata norma della Convenzione, che prevede la possibilità di autodifesa esclusiva, non può attribuirsi il significato di riconoscimento di un diritto assoluto di difendersi in giudizio da sé, ma solo quello di riconoscimento di un diritto limitato dal diritto dello Stato interessato di emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali (cfr. anche Cass. I Sez. pen. 29 gennaio 2008, n. 7786);

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del soccombente alle spese processuali, liquidate in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 600,00, di cui 400,00 per onorari, oltre spese eventualmente prenotate a debito.
 
Depositata in Cancelleria il 09 giugno 2011
 

 

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