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CAMERA: INIZIA GIOVEDI’ ITER LEGGE PER ELETTORATO PASSIVO A 18 ANNI

(AGENPARL) – Roma, 20 giu – Nel corso della settimana la Commissione Affari Costituzionali, inizierà l’esame del disegno di legge costituzionale recante “Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo” . Il disegno di legge fortemente voluto dal Ministro della Gioventù, Giorgia Meloni, si propone di aggiungere l’art. 31 bis alla nostra Carta Costituzionale , dando una maggiore attuazione al principio di eguaglianza enunciato all’art. 3. Il nuovo articolo qualora approvato reciterebbe “La Repubblica valorizza, secondo i criteri e i modi stabiliti dalla legge, il merito e la partecipazione attiva dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione».

Si legge infatti nella relazione illustrativa “Il presente disegno di legge costituzionale ha il precipuo scopo di rafforzare il principio dell’eguaglianza e, in particolare, dell’eguaglianza sostanziale, come enucleato dal secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione. E, invero, la valorizzazione del merito è intesa come specificazione di tale principio nella prospettiva della rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento della reale eguaglianza di tutti i cittadini.

Accanto a questa previsione di carattere generale, il disegno di legge costituzionale prevede anche un intervento concreto, teso a favorire l’ingresso delle nuove generazioni nella politica attiva del Paese, grazie alle modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione, in materia di elettorato passivo. La Costituzione attualmente fissa in 25 anni l’età di elettorato passivo per l’elezione alla Camera dei deputati, mentre fissa in 40 anni il tetto per l’accesso al Senato della Repubblica. Ne consegue che, vigente un sistema di bicameralismo perfetto, nessun cittadino italiano di età inferiore a 40 anni gode appieno del diritto civile di concorrere a determinare gli indirizzi della politica nazionale. Un paradosso costituzionale, a parere dei presentatori della legge – considerando che a 18 anni si viene ritenuti dall’ordinamento vigente abili all’esercizio di cariche pubbliche estremamente complesse come la guida politica di comuni (compresa la capitale d’Italia), province, regioni e persino del Consiglio dei ministri.

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