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Revoca autorizzazione di custodia autoveicoli sottoposti a sequestro amministrativo – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3615/2011

Il deposito di veicoli sottoposti a sequestro effettuato in aree prive di autorizzazione realizza una illegittima gestione del servizio pubblico a fronte della quale alcuna illogicità o travisamento è ravvisabile nell’operato dell’amministrazione che, in conseguenza di ciò, proceda alla cancellazione del gestore dall’elenco dei soggetti abilitati all’affidamento e custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo.

(© Litis.it, 7 Luglio 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 3615 del 14/06/2011

per la riforma della sentenza breve del T.A.R. MARCHE – SEZIONE I n. 01443/2009, resa tra le parti, concernente REIEZIONE AUTORIZZAZIONE CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto che non si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata;

Vista l’Ordinanza n. 1700/2010, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2010, di reiezione della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 13 maggio 2011, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Udito, alla stessa udienza, l’avv. Diego Pilucca, in sostituzione dell’avv. Maurizio Discepolo, per l’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha respinto il ricorso (ed i successivi motivi aggiunti) proposti dall’odierno appellante avverso i provvedimenti della Dirigente dell’Area III della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona, aventi ad oggetto la cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati all’affidamento e custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, la reiezione dell’istanza dallo stesso presentata al fine di ottenere una nuova iscrizione nell’elenco sopra indicato e la conferma di tale ultimo provvedimento di reiezione, adottata all’ésito del riesame della domanda di iscrizione disposto in sede cautelare dal T.A.R.

La determinazione di cancellazione dall’elenco annuale di cui all’art. 394, 4° comma, del D.P.R. n. 495/1992 ( prot. n. 9135/2002 Area III S.V. in data 16 giugno 2008 ) scaturiva invero dalle gravi irregolarità riscontrate nell’esercizio di detta attività, essendo stato accertato che la ditta effettuava la custodia di cui era incaricata in un luogo diverso da quello indicato nel provvedimento n. 607/90 del 28 luglio 1994, con il quale era stata suo tempo inserita nell’elenco di cui sopra.

Le successive determinazioni ( quella originaria prot. n. 374/2008 Area III S.V. in data 12 novembre 2008 e quella di conferma a séguito del riesame prot. n. 30832/2009 Area III S.V. in data 29 maggio 2009 ) di rigetto di nuova iscrizione nell’elenco stesso rilevavano a loro volta la mancanza delle condizioni indispensabili per l’inclusione della ditta nell’elenco dei soggetti abilitati all’affidamento e alla custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo secondo quanto previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 571/1982, facendo in particolare riferimento al rilevato inadempimento realizzato durante la precedente iscrizione circa il luogo in cui i veicoli sequestrati venivano custoditi (inadempimento peraltro perpetuatosi anche dopo l’accertamento che aveva portato alla cancellazione della prima iscrizione, essendo stato accertato, in pendenza del procedimento di nuova iscrizione, che alcune auto venivano custodite anche presso l’abitazione privata del titolare) e ( ma solo nel primo provvedimento reiettivo e non anche in quello di conferma a seguito di riesame ) ai precedenti di polizia del richiedente.

Avverso la decisione giurisdizionale reiettiva l’originario ricorrente ha proposto atto di appello e, dopo aver riassunto in punto di fatto le vicende che hanno portato alla cancellazione dall’elenco anzidetto ed alla reiezione dell’istanza di nuova iscrizione, confuta le conclusioni del Giudice di primo grado (secondo il quale l’operato della Prefettura sarebbe immune dai vizii dedotti quanto meno sotto il profilo della inaffidabilità che il ricorrente avrebbe dimostrato custodendo alcuni degli automezzi sottoposti a sequestro presso la sua abitazione) e ripropone integralmente i motivi di illegittimità evidenziati nel ricorso introduttivo.

Con Ordinanza n. 1700/2010, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2010, è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 13 maggio 2011.

2. – Il ricorso è infondato.

2.1 – Quanto alla révoca dell’originario titolo autorizzatòrio (rectius, alla cancellazione dall’elenco annuale di cui all’art. 394, 4° comma, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada), correttamente, ad avviso del Collegio, l’Amministrazione è pervenuta alla sua adozione sulla base dell’incontestata circostanza, acclarata in sede di sopraluogo effettuato dalla Guardia di Finanza, che la Ditta effettuava ( e continuava ad effettuare per oltre quattro mesi dopo detto accertamento, ignorando l’invito alla regolarizzazione di cui alla nota dell’Area III della Prefettura di Ancona n. 9135/2002 in data 11 febbraio 2008 ) in un luogo diverso da quello per il quale era stata rilasciata a suo tempo l’autorizzazione ( e dunque diverso anche da quello indicato nei singoli atti coercitivi: v. nota n. 3532/26 di prot. in data 26 maggio 2008 indirizzata dalla Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica ).

Tale circostanza, invero, puntualmente valorizzata nella approfondita istruttoria condotta in sede amministrativa garantendo il contraddittorio con l’interessato, vale di per sé a configurare la “inaffidabilità” della ditta nell’espletamento della delicata funzione di custode di cose sottoposte a sequestro amministrativo, atteso che l’elenco, di cui all’art. 8 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, è la lista, predisposta annualmente dal prefetto, dei soggetti ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a motore sottoposti a sequestro amministrativo (per la stessa disposizione analogo elenco viene predisposto per la custodia dei natanti sequestrati dai comandanti di porto, capi di circondario); e la lista, in pratica, è una ricognizione dei luoghi (“idonei locali”, secondo l’art. 394 del d.P.R. n. 498 del 1992, sostanzialmente ripetitivo dell’art. 8 cit. ), nei quali può essere trasportato e custodito il veicolo sequestrato ( si tratta in genere di autorimesse, garage, parcheggi, depositi di autoveicoli, gestiti da soggetti privati ).

L’elenco, di cui all’art. 394 del d.P.R. n. 498/1992, s’identifica dunque con l’elenco di cui all’art. 8 del d. P. R. n. 571 del 1982, indicativo dei soggetti che, per avere la disponibilità dei luoghi idonei al deposito dei veicoli sequestrati, possono essere “anche” incaricati della custodia dei veicoli stessi.

Al Prefetto, quindi, l’art. 8 del d. P. R. n. 571 del 1982 assegna il compito di redigerne un elenco (la norma parla di ricognizione).

Dall’elenco viene tratto, all’occorrenza, il luogo in cui il veicolo sequestrato dovrà essere condotto e custodito, dandosene la custodia a chi di detto luogo ha (a vario titolo) la disponibilità.

Dalla normativa fin qui esaminata emerge che è l’idoneità dei locali all’esercizio della funzione di custodia che consente l’iscrizione nell’elenco di cui trattasi ( fermo il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 159 c.p.p. ), sì che la custodia del veicolo sequestrato ( conferita di volta in volta dal pubblico ufficiale che procede al sequestro del veicolo ) non può che svolgersi nei luoghi risultanti dall’elenco.

Ne deriva, con tutta evidenza, che il deposito di veicoli affidati alla custodia dell’odierno appellante in aree prive di autorizzazione realizza una gestione del servizio pubblico svolta in maniera illegittima, a fronte della quale alcuna illogicità o travisamento è ravvisabile nell’operato dell’amministrazione, che in sostanza ha preteso che un’attività svolta a tutela della legalità venga, a sua volta, condotta legittimamente ( Cons. St., VI, 30 gennaio 2007, n. 348 ).

Il fatto, poi, che la Prefettura, come argomentato dall’appellante, fosse “sin dal 2004 a conoscenza di quale fosse la sede della carrozzeria Donzelli” ( pag. 5 ric. orig. ) non poteva certo valere a ritenere autorizzata la custodia dei veicoli in luogo diverso da quello risultante dall’elenco, il trasferimento della sede legale della Ditta non equivalendo in ogni caso a quello del luogo di custodia, ogni cui mutamento successivo alla prima iscrizione nell’elenco dei custodi comporta un obbligo di comunicazione alla Prefettura, che non risulta nella fattispecie soddisfatto nei ben quattro anni di durata dei comportamenti irregolari, che coerentemente hanno portato alla adozione del contestato atto di cancellazione; durata, questa, che vale anche a privare di ogni rilevanza attenuante della oggettiva gravità di dette irregolarità le invocate circostanze contingenti, che avrebbero impedito l’effettuazione della custodia nell’area debitamente autorizzata.

2.2 – Quanto ai successivi dinieghi di nuova iscrizione nell’elenco, pure oggetto del presente giudizio, vale ricordare che la formazione dell’elenco dei soggetti ritenuti idonei alla custodia dei veicoli sottoposti a sequestro ( come disciplinata dall’art. 8 D.P.R. n. 571/1982 e dall’art. 394 del Regolamento del Codice della strada ), si estrinseca in un giudizio sulle capacità di gestione del servizio e sulla affidabilità della ditta prescelta anche in relazione ai requisiti morali posseduti ed è connotata da un’ampia discrezionalità, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità delle scelte operate ( Cons. St., VI, 30 dicembre 2005, n. 7580 ).

Nel caso in esame la mancata inclusione della ditta ricorrente nell’elenco di cui al D.P.R. n. 571/1982 è conseguenza degli accertamenti effettuati dalla Prefettura di Ancona in ordine alle vedute irregolarità commesse nella precedente gestione del deposito ( che avevano portato, come s’è visto, alla cancellazione di una prima iscrizione ), puntualmente presi in esame nell’istruttoria che ha preceduto il primo provvedimento di diniego ( valutazione che risulta poi acutamente approfondita nella sede del successivo riesame, che ha portato all’adozione di un nuovo provvedimento di reiezione dell’istanza di iscrizione, confermativo del primo ), all’esito della quale l’Amministrazione ha ravvisato nel detto ricorrente il mancato possesso dei requisiti di affidabilità richiesti dal D.P.R. n. 495/1992; valutazione, questa, che non può certo dirsi connotata da manifesta illogicità ed alla quale hanno altrettanto congruamente concorso i precedenti di polizia del ricorrente ( peraltro solo incidentalmente richiamati nel secondo provvedimento reiettivo ), che, pur non assurgendo al rango di precedenti di rilievo penale, valgono a delineare la personalità e la condotta dell’istante, sulla base di elementi oggettivi e significativi, in guisa non irrazionalmente ritenuta dall’Amministrazione incompatibile con l’instaurazione con detto soggetto di un rapporto di concessione di servizio pubblico, tenuto conto della particolare delicatezza degli interessi pubblici coinvolti nel settore del deposito dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo.

3. – In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata nei sensi di cui sopra.

Nulla è da statuirsi circa le spese del presente grado di giudizio, non essendosi in esso costituita l’Amministrazione appellata.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Nulla spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 13 maggio 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/06/2011

 

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