CivileGiurisprudenza

Overruling e tutela dell’affidamento riposto nel precedente indirizzo – Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 15144/2011

Le Sezioni Unite della Cassazione fanno piena luce sull’overruling e sui conseguenti principi di diritto da applicare ai casi concreti. In primo luogo, il Supremo Collegio opera una distinzione tra le varie ipotesi di overruling. Quelle conseguenti a giurisprudenza evolutiva – volta ad accertare il significato evolutivamente assunto dalla norma nel momento in cui il giudice è chiamato a farne applicazione – correttiva – con la quale il giudice torna direttamente sul testo della disposizione per desumerne un significato diverso da quello consacrato in una precedente esegesi giurisprudenziale – e, infine, le ipotesi di mutamento di giurisprudenza riguardante una regola processuale.

In quest’ultimo caso, Quid iuris ove il mutamento di giurisprudenza di regola del processo sia duplicemente connotato dalla sua imprevedibilità (per il carattere consolidatosi nel tempo, del pregresso indirizzo) e da un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte che sulla stabilità del precedente abbia ragionevolmente fatto affidamento?

In tal caso, sono proprio le peculiari connotazioni dell’overruling che, per la loro eccezionalità giustificano una scissione tra il fatto (il comportamento della parte risultante ex post non conforme alla corretta regola del processo) e l’effetto, di preclusione, che dovrebbe derivarne.

Ma che l’ordinamento, appunto, non tollera che ne derivi, trovando il dispiegarsi dell’effetto retroattivo insuperabile ostacolo, in una siffatta evenienza, nel valore superiore del giusto processo, “la cui portata” – come precisato da Sez. Seconda 14627/2010 – <<non si esaurisce in una mera sommatoria delle garanzie strutturali formalmente enumerate nel secondo comma dell’art. 111 Cost. (contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo ed imparziale, durata ragionevole di ogni processo), ma rappresenta una sintesi qualitativa di esse (nel loro coordinamento reciproco e nel collegamento con le garanzie del diritto di azione e di difesa), la quale risente anche dell”effetto espansivo” dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte Cost., sentenza n. 317 del 2009, punto 8 del Considerato in diritto)>>. Innegabilmente contrario essendo, infatti, alla garanzia di effettività dei mezzi di azione e difesa e delle forme di tutela che rimanga priva della possibilità di vedere celebrato un giudizio, che conduca ad una decisione sul merito delle proprie istanze, la parte che quella tutela abbia perseguito con un’iniziativa processuale conforme alla legge del tempo, nel significato attribuitole dalla coeva giurisprudenza di legittimità, ma divenuta poi inidonea per effetto del correlativo mutamento.

Conforta tale soluzione anche la considerazione dell’esigenza, su cui induce a riflettere autorevole dottrina, del non alterabile parallelismo tra legge retroattiva ed interpretazione giurisprudenziale retroattiva, per il profilo dei limiti, alla retroagibilità della regola, imposti dal principio di ragionevolezza, quali enunciati, al riguardo, da copiosa giurisprudenza della Corte Costituzionale (nn. 118/57; 349/85; 822/88; 233/89; 155/90; 402/93 ex plurimis). E che autorizza a ritenere che ciò che non é consentito alla legge non possa similmente essere consentito alla giurisprudenza. I cui mutamenti, quale che ne sia la qualificazione, debbono, al pari delle leggi retroattive, a loro volta rispettare il principio di ragionevolezza, non potendo frustrare l’affidamento ingenerato come, nel cittadino, dalla legge previgente, così, nella parte, da un pregresso indirizzo ermeneutico, in assenza di indici di prevedibilità della correlativa modificazione.

E, per altro, se pur è vero che una interpretazione giurisprudenziale reiterata nel tempo che sia poi riconosciuta errata, e quindi contra legem, non può, per la contraddizione che non lo consente, essere considerata la lex temporis, vero è però che, sul piano fattuale, quella giurisprudenza ha comunque creato l’apparenza di una regola, ad essa conforme. Per cui, anche per tal profilo, viene in rilievo l’affidamento in quell’apparenza riposto dalla parte. Affidamento, ovviamente, tutelabile non oltre il momento di oggettiva conoscibilità (da verificarsi in concreto) dell’arresto normofilattico di esegesi correttiva.

Quanto al mezzo per realizzare, nei sensi sopra indicati, il bilanciamento dei valori in gioco, questo va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall’eventuale (non prevedibile) overruling.

Così, nel caso deciso da Cassazione 14627/2010, in cui il ricorso, pur proposto nei termini, non rispettava le forme (del rito civile) prescritte dal nuovo indirizzo, lo strumento è stato coerentemente individuato nell’istituto della remissione in termine, così consentendosi alla parte di riproporre ritualmente l’impugnazione.

Nel caso, invece, in cui venga in rilievo un problema di tempestività dell’atto (sussistente in base alla giurisprudenza overruled, ma venuta meno in conseguenza del successivo mutamento di esegesi della regola di riferimento), il valore del giusto processo può trovare diretta attuazione attraverso l’esclusa operatività, come detto, della preclusione derivante dall’overruling nei confronti della parte che abbia confidato nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 15144 del 11/07/2011
(Presidente, Vittoria – Estensore, Morelli)

 

 

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