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La conoscibilità della infedeltà coniugale non preclude l’annullamento del matrimonio – Cassazione Civile, Sentenza n. 17465/2011

Va delibata la sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullità del matrimonio per esclusione, da parte di uno dei coniugi, dei bona matrimonii, purché tale divergenza tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge o da questo conosciuta o comunque conoscibile con ordinaria diligenza. Il giudice italiano, dovendo esprimere una valutazione, estranea all’oggetto del giudizio canonico, di garanzia dell’affidamento negoziale incolpevole da parte del coniuge, può provvedere ad un’autonoma valutazione delle prove, secondo le regole del processo civile.

(© Litis.it – 24 Agosto 2011 – Riproduzione riservata)

Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 17465 del 22/08/2011

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 7-8-2007 [OMISSIS] conveniva in giudizio davanti alla Corte d’Appello di Bologna per sentir dichiarare efficace in Italia la sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale emiliano in Modena del 2 1-9-2005, che aveva dichiarato la nullità del matrimonio celebrato in Reggio Emilia tra le parti, per esclusione del requisito dell’indissolubilità del vincolo da parte del [OMISSIS]. Costituitosi il contraddittorio, la [OMISSIS] si opponeva alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica.

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza in data 20-10/1 1-11-2009, dichiarava efficace la sentenza ecclesiastica inter partes.

Ricorre per cassazione la [OMISSIS] sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, il [OMISSIS].

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Vanno dapprima esaminate le questioni pregiudiziali sollevate.
Non si ravvisa violazione alcuna dell’art. 360 bis c.p.c. la ricorrente afferma di richiamarsi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, della quale propone una differente considerazione. Né si ravvisa mancata autosufficienza del ricorso. I motivi possono sicuramente articolarsi in submotivi inerenti tanto alla violazione di legge che al vizio di motivazione. E’ appena il caso di precisare che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 11-11-2009, dunque successivamente all’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. inerente ai quesiti di diritto relativi ai motivi proposti.

Con il primo motivo, la [OMISSIS] lamenta violazione degli art. 112 e 113 cpc. (art 360 n. 3,4,5 c.p.c.) per error in judicando e in procedendo, nonché omessa motivazione circa l’errata applicazione dell’art. 64 L. 218/1995 sostitutivo dell’abrogato art. 797 c.p.c.

Il motivo va dichiarato inammissibile, per estrema genericità.

La ricorrente sostiene l’ultrattività dell’art. 797 c.p.c. e la sua attuale applicabilità ai procedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche: afferma, peraltro del tutto apoditticamente, che il giudice a quo non avrebbe considerato la predetta norma, senza specificare modi e caratteri di disapplicazione dell’art. 797 c.p.c., e di applicazione dell’art. 64 1. 218, da parte della Corte territoriale; non precisa se e come l’eventuale non applicazione dell’art. 797 predetto avrebbe negativamente inciso sui suoi diritti processuali e sostanziali.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta errori in procedendo e judicando, a seguito di esame errato della sentenza ecclesiastica da parte del giudice della delibazione, con mancata applicazione dell’ art. 797 c.p.c., in riferimento all’ordine pubblico italiano e alla tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole.

Il motivo si articola su vari submotivi.

Di uno va affermata l’inammissibilità: si tratta di argomentazione che richiama evidentemente una recente pronuncia di questa Corte (Cass. n. 1343 del 2011): la lunga convivenza durante il matrimonio tra i coniugi, ancorché questo sia invalido ne impedirebbe l’annullamento, per contrasto con l’ordine pubblico italiano, dovendosi considerare pienamente rilevante il matrimonio-rapporto, al di là del matrimonio-atto. Si tratta di argomentazione, nella specie, del tutto illegittimamente proposta, in quanto sollevata per la prima volta nel presente giudizio.

Per il resto, il giudice a quo ha fatto buon uso dei suoi poteri, applicando la giurisprudenza consolidata di questa Corte, per cui va delibata la sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullità del matrimonio per esclusione, da parte di uno dei coniugi, dei bona matrimonii, purché tale divergenza tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge o da questo conosciuta o comunque conoscibile con ordinaria diligenza. Il giudice italiano, dovendo esprimere una valutazione, estranea all’oggetto del giudizio canonico, di garanzia dell’affidamento negoziale incolpevole da parte del coniuge, può provvedere ad un’autonoma valutazione delle prove, secondo le regole del processo civile (sul punto, tra le altre, Cass. n. 2467 del 2008).

Ma proprio la necessità di un’autonoma valutazione del materiale probatorio, relativo al giudizio ecclesiastico, conduce correttamente il giudice a quo a ritenere irrilevante, perché estranea al thema decidendum del giudizio canonico, l’affermazione, contenuta nella sentenza ecclesiastica, circa la mancata conoscenza da parte della dell’esclusione dell’indissolubilità del vincolo, inerente al coniuge.

Afferma la ricorrente che il giudice a quo non ha esaminato le prove raccolte, limitandosi a recepire affermazioni ed indicazioni contenute nella sentenza ecclesiastica. E vero esattamente il contrario: la Corte di merito non si ferma alle indicazioni della sentenza, ma richiama correttamente l’istruzione probatoria del giudizio canonico, e in particolare le deposizioni testimoniali assunte in quella sede.

Nonostante l’affermazione, contenuta nella sentenza ecclesiastica, circa la non conoscenza da parte della [OMISSIS] il giudice a quo, dopo una valutazione articolata ed approfondita del materiale probatorio raccolto, conclude per la conoscenza o conoscibilità con l’ordinaria diligenza, da parte dell’odierno ricorrente (il fidanzamento tra il [OMISSIS] e la [OMISSIS] interrotto da una relazione del [OMISSIS] con altra donna, i tratti caratteriali di quest’ultimo, sensibile al fascino di altre donne e alieno da legami stabili e duraturi; la gravidanza della [OMISSIS] e lo sconcerto del [OMISSIS], una riunione generale delle due famiglie per decidere il da farsi; l’induzione al matrimonio del [OMISSIS] per intervenuta gravidanza della [OMISSIS], la convinzione, espressa in varie sedi, che vi sarebbe stata comunque la possibilità di divorzio. Non sembra pertanto sussistere violazione alcuna del principio dell’affidamento negoziale incolpevole.
Il giudice a quo esprime una valutazione di fatto, insuscettibile di controllo da parte di questa Corte, sorretta da motivazione adeguata e non illogica.

Il motivo, nonostante presenti, come si diceva, profili di inammissibilità, va complessivamente rigettato, in quanto infondato.

Va conclusivamente rigettato il ricorso.

La natura della causa e la posizione personale delle parti suggeriscono la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso: dichiara compensate le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

A norma dell’art. 52 D.L. 196103, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti, dei minori e dei parenti, in quanto imposto dalla legge.

Depositata in Cancelleria il 22 agosto 2011

 

 

 

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