CivileGiurisprudenza

La buca è piena d’acqua e il cittadino cade: Comune responsabile

Il Comune è responsabile, per difetto di manutenzione, dei danni che può provocare ai cittadini una buca sul fondo stradale, e la circostanza che la buca sia ricoperta dall’acqua non interrompe il nesso tra evento e danno, ma anzi aggrava gli effetti del vizio di manutenzione. È quanto ha affermato la Cassazione nell’ordinanza 11430/11.

Il caso

Una cittadina impugna la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, confermando la precedente pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento, proposta contro il suo Comune di residenza per i danni subiti a seguito della caduta in una buca sul marciapiede, poco visibile perché piena di acqua piovana. I giudici di merito hanno riconosciuto che la presenza di una buca sul fondo stradale cittadino giustifica l’addebito di responsabilità al Comune, per difetto di manutenzione, ravvisando la sussistenza del nesso causale tra lo stato irregolare e sconnesso della strada e l’infortunio occorso alla signora.

Tuttavia, la ricorrente afferma che non si può definire come caso fortuito la circostanza che la buca fosse ricoperta d’acqua e, quindi, non visibile. La presenza dell’acqua avrebbe, secondo la sentenza impugnata, interrotto il nesso causale, negando la responsabilità del Comune.

La Cassazione ritiene, invece, che un simile assunto sia illogico, oltre che contrario ai principi di diritto in tema di responsabilità per cose in custodia: la presenza di acqua nella buca, lungi dall’essere una circostanza estemporanea sulla quale il Comune non ha possibilità di intervenire tempestivamente, ha invece aggravato gli effetti del vizio di manutenzione. La Corte di Appello ha erroneamente considerato come causa d’interruzione del nesso causale un evento normale e prevedibile, qual è la pioggia, che ha invece contribuito a causare il danno. Perciò, la Cassazione accoglie il ricorso, ritenendo illogiche e contraddittorie le motivazioni della sentenza impugnata.

Fonte: La Stampa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *