I giudici comunitari sono intervenuti su una vicenda che riguarda la corretta individuazione di chi è tenuto al versamento dell’Iva sulle forniture di carburante
In base alle disposizioni contenute nell’articolo 21, n. 3, della sesta direttiva Iva, il gestore di un deposito, non in regime doganale, non può essere indicato responsabile in solido per il pagamento dell’Iva. Imposta dovuta sulla fornitura di merci, in uscita dal deposito, effettuata a titolo oneroso dal proprietario delle merci.


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