La distinzione tra la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, e quella del cd. danno biologico trova rinnovata espressione anche nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, con la conseguenza che da essa il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione dei danni da illecito civile.
Sentenza n. 18641 del 12 settembre 2011
(Sezione Terza Civile, Presidente M. R. Morelli, Relatore G. Travaglino)



Commenti