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La decisione numero 293/2011 del giudice delle leggi appare un pronunciamento di primario rilievo per la Consulta in quanto, attraverso la sentenza in oggetto, il Supremo Collegio ha il merito di rimuovere una palese e grave violazione dei diritti fondamentali dei cittadini, violazione causata da un intervento legislativo non conforme a diversi principi costituzionali, ma principalmente in dissonanza con il precetto di uguaglianza sostanziale di cui all’art.3 della Carta Fondamentale. L’articolo 11 commi 13 e 14 del decreto legge numero 78/2010 ( recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modifiche dall’articolo 1 comma 1 delle legge 122/2010 stabilisce infatti che, nel calcolare l’importo dell’indennità dovuta a coloro che abbiano subito danni da trasfusioni o da somministrazione di prodotti emoderivati, non debba procedersi alla rivalutazione dell’intero ammontare dell’ indennizzo e, in particolare, non debba accordarsi la rivalutazione della componente di tale indennità qualificata quale indennità integrativa speciale.

Tale voce rappresenta però anche la parte più significativa dell’indennizzo, a differenza della indennità in senso stretto che il legislatore ammetterebbe pacificamente quale oggetto di rivalutazione, la quale è invece però una componente trascurabile del complessivo ammontare del pregiudizio da ristorare. Già la legge 210/1992 – primo riferimento normativo in materia – (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati) prevedeva – senza più inequivocabilmente disporre – il diritto per i soggetti contagiati di ottenere un’indennità per il pregiudizio subito, indennità che, secondo l’interpretazione seguita dall’orientamento giurisprudenziale maggioritario, era però da ritenersi soggetta a rivalutazione in ogni sua componente, anche quella rappresentata dall’indennità integrativa speciale.

Tale orientamento giurisprudenziale può dirsi avvalorato anche da interventi correttivi del legislatore (L. 238/1997 recante modifiche alla l. 210/1992 in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, d. l. 548/1996 Interventi per aree depresse e modifiche alla l. 210/1992 ) il quale ha previsto il meccanismo della rivalutazione annuale dell’indennizzo secondo il tasso di inflazione programmata allo scopo- quasi certamente – di evitare una alterazione consistente di valore cui l’importo originariamente stabilito per legge sarebbe inevitabilmente esposto.

La disciplina in oggetto creerebbe dunque non solo le condizioni per la predisposizione di una tutela dimidiata del diritto fondamentale alla salute, in ragione della espressa impossibilità di procedere alla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale, ma anche introdurrebbe – per come in specie disposto dall’art.11 comma 14 del decreto – una evidente disparità fra i soggetti titolari di indennizzo riconosciuto come dovuto sotto la vigenza di tale nuova normativa e i soggetti il cui diritto all’indennizzo sia maturato prima della entrata in vigore della nuova disciplina e sia stato oggetto di una sentenza passata in giudicato. In tale ipotesi il ricorrente si vede infatti attribuito il diritto a percepire l’ indennizzo rivalutato anche della componente commisurata alla indennità integrativa speciale, mentre, per rapporto alle fattispecie maturatesi sotto la vigenza della nuova disciplina o ancora “sub iudice”, al momento della entrata in vigore della stessa, il ricorrente non avrebbe certo più titolo a conseguire l’indennità rivalutata anche della componente dell’indennità integrativa speciale.

La Corte Costituzionale dichiara fondata la questione di costituzionalità : la legge 210/1992 come modificata dalla legge 238/1997 dispone la rivalutazione dell’indennità in senso stretto mentre non statuisce espressamente per quanto attiene le sorti della indennità integrativa speciale. Sul punto il Supremo Collegio riferisce della non omogeneità degli interventi giurisprudenziali, peraltro dando conto che la tesi maggioritaria riconosce il diritto alla corresponsione dell’indennità rivalutata in ogni sua componente e conclude infine per l’effettiva illegittimità della nuova normativa per violazione dell’art.3 Costituzione, assorbito ogni altro profilo di censura.

Il soggetto danneggiato ha diritto a un equo indennizzo che è presidio del diritto fondamentale alla salute. Tale indennizzo peraltro non può essere equo se si differenziano le modalità di ristoro del pregiudizio di coloro che sono stati danneggiati da emotrasfusioni rispetto a coloro il cui pregiudizio è stato causato da farmaci teratogeni. Le due fattispecie – disciplinate diversamente dal legislatore sul piano delle modalità di calcolo dell’indennità da corrispondersi – presentano in realtà la medesima ratio: quella di assicurare tutela, in attuazione di doveri solidaristici dell’ordinamento, a soggetti che sono stati danneggiati non da trattamenti obbligatoriamente imposti, (come nella ipotesi di danni da vaccinazioni obbligatorie ) ma liberamente accettati in base all’affidamento ingenerato nei destinatari degli stessi circa la sussistenza di efficaci, effettivi efficienti controlli sui medesimi da parte degli organi a ciò preposti . Dunque è irragionevole differenziare fattispecie in cui il fondamento giustificatore del riconoscimento del diritto alla riparazione del pregiudizio risiede nella medesima ratio: la tutela dell’affidamento.

La centralità del diritto alla salute d’altra parte è assicurata non solo grazie agli interventi del giudice delle leggi, ma per mezzo di una coordinata opera, è garantita anche dai giudici di merito e di nomofilachia . Testimonianza di ciò si deduce già – in specie – dalla pronuncia 583/2008 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione.

La sentenza, nell’individuare il dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato da sangue infetto, stabilisce che tale termine decorra non dal momento in cui il terzo cagiona il danno produttivo di lesione all’altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui la malattia è o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente a comportamento doloso o colposo del terzo.

La correlazione fra il momento dal quale far decorrere il termine prescrizionale del diritto al risarcimento a quello in cui il danneggiato pone in rapporto causale con l’evento di danno la condotta del terzo, costituisce riprova della volontà di presidiare efficacemente la persona danneggiata nell’ipotesi di danni lungolatenti, anche e particolarmente, proprio per rapporto al versante relativo alla riparazione del pregiudizio . Dunque ogni tentativo del legislatore – qualsiasi sia la ratio, che nel caso di specie, appare essere semplicemente quella di conseguire risparmi di spesa- di disconoscere il principio fondamentale di eguaglianza sostanziale viene prontamente e decisamente ostacolato dall’intervento riequilibratore del giudice costituzionale che opera in funzione dell’armonizzazione dell’apparato normativo vigente ai precetti costituzionali che sono fondamento e sostanza del sistema stesso.

Mariabice Schiavi, dottore di ricerca in Diritto Costituzionale Università degli Studi di Milano.