“Un giorno, l’uomo dovrà lottare contro il rumore come ha fatto contro il colera e la peste”
- Robert Koch -
1. Sistemi di valutazione del fenomeno immissivo: criterio tabellare e criterio comparativo anche alla luce dell’art. 6 ter della l. 27.2.2009 n. 13
Quando si analizza il concetto di inquinamento, la definizione più comune è quella che individua tale fenomeno come: “la contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo con sostanze e materiali dannosi per la salute dell’uomo e dell’ambiente e capaci di interferire con i naturali meccanismi di funzionamento degli ecosistemi o compromettere la qualità della vita”.
Tale definizione del fenomeno, pur apparendo sufficientemente chiara nella qualificazione degli elementi essenziali della problematica, soffre, tuttavia, della evidente difficoltà di abbracciare tutte le possibili ipotesi concretamente realizzabili. Questo perché il dato inquinante non sempre si appalesa come una contaminazione manifesta alla matrice ambientale ed alla salute umana ma, anzi, spesso gli elementi perturbanti risultano quasi impercettibili così come i loro effetti sull’ambiente e, conseguentemente, sull’uomo.
Tale è il caso dell’inquinamento acustico.
Appare evidente come il rumore rappresenti un fenomeno fisico naturalmente inserito in un contesto ambientale e che, pertanto, non possa essere individuato, come negli altri casi di inquinamento, un elemento qualificabile esclusivamente come dannoso per la salute e per l’ambiente.
Pertanto, un primo, essenziale, aspetto da analizzare è rappresentato dall’esatta individuazione del momento in cui il rumore possa essere qualificato come causa di inquinamento acustico.
Il rumore è per sua natura fisica destinato a propagarsi ed ad interessare gli ambienti collocati anche ben oltre il sito ove la sorgente è collocata. L’invadenza indiscriminata dell’ambiente circostante, sia esso esterno esteso o abitativo confinato, è caratteristica peculiare dell’emissione rumorosa. Proprio l’invadenza senza confine, né spaziale né temporale, è la prima causa del rigetto che il ricettore oppone nei confronti della immissione intrusiva. L’immissione, quindi, può essere giudicata intrusiva (e quindi dannosa) quando, interferente con il normale svilupparsi della vita del ricettore, determina la condizione di disagio che si riverbera sulla salute del soggetto esposto, interessando le varie sfere emotivamente sollecitabili e generando gravi danni alla salute quando tale sollecitazione risulta eccessiva.
La necessità di individuare degli elementi di parametrazione della immissione intrusiva e della sua potenzialità lesiva ha portato ad una cospicua produzione da parte del legislatore nazionale per tutelare il bene salute previsto ex art. 32 Cost. (legge quadro 26 ottobre 1995 n. 447 e d.lgs 19 agosto 2005 n. 194 sulla disciplina del rumore e D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la “determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”).
Al fine di valutare l’effettiva portata lesiva del fenomeno inquinante, sono stati elaborati due criteri di valutazione della tollerabilità del rumore.
Il primo, si basa su criteri tabellari, astrattamente determinati, che, in relazione al particolare contesto, individuano limiti di accettabilità. Tale criterio, definito pubblicistico, trova fondamento, nel caso di specie nel D.P.C.M. 14 novembre 1997 che ha determinato i valori limite di emissione, di immissione assoluta e differenziale delle sorgenti sonore.
Secondo il D.P.C.M. 14 Novembre 1997, inoltre, i valori limite differenziali di immissione, intesi come differenza tra il livello continuo equivalente ponderato A del rumore ambientale (contenente anche la sorgente sonora da indagare) e il livello continuo equivalente ponderato A del rumore residuo (costituito da tutti i rumori dell’area escluso la sorgente da indagare) sono rispettivamente di 5 dB per il periodo diurno e di 3 dB per il periodo notturno; essi vanno valutati all’interno degli ambienti abitativi e riferiti al periodo di misura TM.
Ulteriore criterio di classificazione tabellare della tollerabilità del rumore, è dato dai c.d. piani di zonizzazione acustica che vengono determinati dai singoli enti comunali con individuazione di specifiche zone con limiti di tollerabilità del fenomeno inquinante variabili a seconda della particolare caratteristica morfologica del territorio .
Tuttavia, un’analisi del fenomeno di inquinamento acustico non può fermarsi al semplice dato pubblicistico e tabellare perché quest’ultimo, limitandosi ad un’astratta previsione di limiti legati ad un dato esclusivamente tecnico, non consente un’adeguata valutazione del caso concreto.
Da ciò l’utilizzo dell’art. 844 c.c. (1) che rappresenta la c.d. clausola generale nelle ipotesi di immissioni determinando la legittimità di un fenomeno immissivo attraverso un parametro fondamentale quale quello della c.d. “normale tollerabilità”.
Tutto ciò avviene mediante un criterio c.d. differenziale che tiene conto delle variazioni al rumore di fondo normalmente presente in mancanza della fonte di rumore, che non devono superare i 3 dB(A) sul rumore di fondo dell’area.
L’importanza di tale parametro di valutazione risiede nella possibilità di uscire dal rigido criterio tabellare (2) permettendo così una valutazione che tenga conto di parametri più specifici quali tempo, luogo e condizioni di luoghi (3), queste ultime intese, soprattutto, sotto il profilo sociale, ossia il carattere derivante dalle attività che normalmente vi si svolgono (4).
La normalità delle immissioni andrà quindi giudicata, anche e soprattutto, con riferimento alla capacità di tolleranza di chi subisce i fenomeni in rapporto all’ubicazione del fondo ed alla loro durata, ricorrenza e distribuzione nel tempo.
Occorre, tuttavia, evidenziare come la l. 27.2.2009 n. 13 (che ha convertito il d.l. 30.12.2008), all’art. 6 ter abbia portato ad una notevole compressione dell’ambito applicativo dell’art. 844 c.c. stabilendo che: “Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’art. 844 c.c., sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”. Sorvolando sulla forte criticabilità dell’impostazione data a questa norma (che, pur facendo espresso riferimento ai fenomeni sia immissivi che ed emissivi, fa un espresso richiamo al solo art. 844 c.c. creando così una palese discrasia tra premessa e dictat della norma oltre che tra contenuto della norma e rubrica della stessa che parla di normale tollerabilità delle (sole) immissioni acustiche) per la quale rimandiamo ad altre sedi (5), occorre soffermarsi su quanto possa essere lesiva la portata di un tale precetto nei confronti delle persone oggetto di immissioni moleste nella propria realtà abitativa. Ed infatti, pur confidando nella lungimiranza dell’autorità giudiziaria che (si spera) farà un limitatissimo uso applicativo di tale nuova norma, occorre evidenziare come una tale emplificazione del criterio di accertamento del fenomeno di inquinamento acustico risulti, semplicemente, un’assurdità.
Quale saranno le conseguenze dell’applicazione (ove avverrà) dell’art. 6 ter , si potrà avere contezza solo nel prossimo futuro anche se, a onore del vero, alcune recenti pronunce di merito non siano state favorevoli all’art. 844 c.c. (6).
2. Criteri per il risarcimento del danno
Effettuata l’analisi dei criteri di valutazione e parametrazione del rumore come causa di inquinamento acustico, occorre soffermarsi sulle conseguenze giuridiche derivanti dal pregiudizio legato al dato inquinante.
Una prima, opportuna, domanda concerne i soggetti legittimati ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.
Pur oggetto di contrasto giurisprudenziale in passato, ad oggi è riconosciuta la legittimazione ad agire a tutti coloro che si ritengono lesi da immissioni intollerabili; quindi, non solo il proprietario del fondo, ma anche il titolare di un qualsiasi diritto reale di godimento su di esso come il conduttore (7), nonché nei rapporti di condominio.
Fatta questa breve ma essenziale premessa, introduciamo gli strumenti apprestati per la tutela del soggetto leso da immissioni rumorose.
L’immissione intrusiva del rumore, laddove superi i criteri innanzi esposti, genera un pregiudizio alla salute umana, bene costituzionalmente tutelato ai sensi dell’art. 32 Cost.(8) , e qualifica il diritto della parte lesa ad ottenere tutela.
Ed infatti, l’art. 844 c.c. considerato dalla dottrina e dalla giurisprudenza una vera e propria “clausola generale” di una fattispecie di illecito civile, alla stregua dell’art. 2043 c.c. (9), pur priva di un vero e proprio comando giuridico, non manca tuttavia della previsione di sanzione, quantomeno in una forma indiretta, la cui inflizione viene rimessa ad un terzo (autorità giudiziaria) mediante la richiesta dell’inibizione dell’attività immettente (positiva o negativa) ovvero ancora, richiedendo l’indennizzo o il risarcimento per equivalente.
Tale sanzione presenta assolute peculiarità, essendo rimessa ad una valutazione giurisdizionale (o amministrativa o arbitrale) della intollerabilità delle immissioni, valutazione che si estrinseca attraverso mezzi anche diversi dalla perizia tecnica.
Dall’esame complessivo della norma si nota come essa, seppur dotata di originaria natura dominicale, ha peraltro una intrinseca ed imprescindibile natura connessa ai diritti della persona (diritto alla tutela della salute, diritto esistenziale, diritto all’ambiente salubre, diritto all’ambiente), risultando imperniata interamente sulla valutazione della normale tollerabilità del soggetto-persona fisica immesso. Ed infatti, parte della dottrina ha fatto riferimento all’interesse alla fruizione personale del fondo, e quindi a condizioni tali da consentire un livello accettabile di benessere fisico e psichico; siffatte conclusioni sono state il frutto di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale conclusosi (almeno apparentemente) con la sentenza della Suprema Corte del 6 aprile 1983 n. 2396 che, per prima, ha proposto di applicare, in via analogica, l’inibitoria ex art. 844 c.c. alla tutela della salute in luogo di un’azione ex art. 2043 c.c (10).
In tal modo, si raggiunge anche un altro importante obiettivo: ponendo, infatti, come riferimento l’art. 844 c.c., ci si affranca dagli oneri probatori imposti ex art. 2043 c.c. sulla sussistenza del danno, in quanto lo stesso risulta essere in re ipsa nel momento in cui le immissioni risultano tali da arrecare pregiudizio all’ambiente e, conseguenzialmente, alla persona che in esso vive (11).
Si tratterebbe, infatti, di un pregiudizio derivante dalla alterazione della serenità della vita quotidiana (12), di un danno la cui incidenza sulla vita delle persone sarebbe, per una consistente parte della giurisprudenza, tale da reclamare, secondo la comune coscienza sociale, anche nel quadro dei princìpi solidaristici cui si ispira la nostra Costituzione, una risposta pure sul piano del risarcimento, risposta che potrebbe essere trovata, senza operare forzature, riconoscendo la risarcibilità del danno non patrimoniale, in quanto risultante dalla lesione di beni costituzionalmente protetti.
Pertanto, una volta che il danneggiato abbia fornito la puntuale descrizione degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta risarcitoria, la stima in concreto del danno andrebbe poi operata in via equitativa, anche a prescindere dalla dimostrata insorgenza di una malattia (13), prendendo come parametri di riferimento il livello più o meno elevato delle immissioni, la durata delle medesime, le fasce della giornata in cui la parte offesa ha dovuto subire i disturbi, l’attività professionale svolta e la possibile incidenza negativa che il mancato riposo ha avuto sull’attività lavorativa.
La giurisprudenza che si allinea a questi criteri risarcitori (14) ritiene che, anche facendo leva su dati di comune esperienza e sui riscontri basati su indagini scientifiche (15), la disciplina delle immissioni ben si presti a selezionare, secondo una rigorosa lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., le fattispecie meritevoli di tutela da quelle pretestuose che si risolvono in un lieve disturbo alla sensibilità personale (16).
3. Le problematiche applicative poste dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 26975/2008
Tranne qualche isolata eccezione, risultava dunque di fatto dominante anche in seno alla Suprema Corte l’idea secondo cui, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, sarebbe sufficiente, per la parte che abbia subito le immissioni, allegare e dimostrare il tipo di disagio sofferto, senza la necessità di presentare una documentazione medica attestante uno stato di malattia dipendente dalle immissioni medesime.
Questa regola è invero da preferire, per molteplici ragioni, a quella più restrittiva alla quale si dovrebbe fare riferimento secondo la linea ermeneutica tracciata dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 26975/2008.
Occorre partire da un emblematico passaggio testuale in cui, in un recente passato, sempre le Sezioni Unite avevano riconosciuto che «L’immissione [di rumore] nell’abitazione priva il proprietario (o il titolare) della possibilità di godere nel modo più pieno e pacifico della propria casa e incide sulla libertà di svolgere la vita domestica, secondo le convenienti condizioni di quiete. La tutela di questo interesse non si esaurisce con la tutela del profilo obiettivo della proprietà, in quanto il godimento delle cose implica, in fatto, il rapporto tra la persona e la cosa. Nel godimento, invero, si riscontra un momento soggettivo, rappresentato dalle condizioni del titolare, che indubbiamente è rilevante per il diritto» (17) .
Oltre al diritto alla salute, dunque, si era riconosciuto che anche il pacifico godimento della casa di abitazione, in quanto situazione che consente la serena esplicazione della personalità sia del singolo che del nucleo familiare in cui esso è inserito, rappresenta un bene – valore che può risultare leso dalle immissioni.
Ma secondo le pronunce di San Martino, «pregiudizi di tipo esistenziale […] saranno risarcibili purché siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica» (18).
E questo quando, dopo iniziali incertezze (19), l’attuale, consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale colloca il diritto all’abitazione «fra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 Cost.» .
Se, dunque, il diritto all’abitazione costituisce un diritto inviolabile, pacifica dovrebbe essere, proprio secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Unite nel novembre del 2008, la risarcibilità dei pregiudizi esistenziali – e/o non patrimoniali, che dir si voglia – conseguenti alla sua lesione, ogni qualvolta sia accertata la sussistenza di immissioni eccedenti la soglia di tollerabilità.
Ne segue che, quantomeno nell’ipotesi in cui, per causa di immissioni, risulti leso il diritto “inviolabile” all’abitazione (che poi è anche quello che il più delle volte risulta leso), negare il risarcimento del danno non patrimoniale lì dove manchi la dimostrazione dell’insorgenza di uno stato di malattia si risolve in una evidente contraddizione soprattutto se si considera che l’inviolabilità del diritto all’abitazione, e la risarcibilità dei pregiudizi immateriali che derivano dalla sua lesione, caratterizzano anche il sistema normativo-giurisprudenziale della Convenzione Europea dei Diritti Dell’Uomo .
E, infatti, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo considera il diritto di proprietà ad ogni effetto come un diritto fondamentale, e dunque alla stessa stregua degli altri diritti contemplati nella Convenzione.
Per quanto qui più interessa, si deve segnalare che, qualora sia accertata la violazione del diritto di proprietà, alla parte ricorrente potrà essere riconosciuto, ai sensi dell’art. 41 Cedu (20), un risarcimento anche a titolo di danno morale.
Lì dove si abbia a che fare con fattispecie di immissioni, più che al diritto di proprietà, il riferimento al quale non sempre può consentire una tutela adeguata del soggetto leso – che si potrebbe anche intendere che il diritto di proprietà non possa essere fatto valere da un semplice conduttore, appunto in quanto non proprietario –, sembra opportuno fare riferimento al «diritto al rispetto della propria vita privata e familiare» e «del proprio domicilio», diritto che ai sensi dell’art. 8,Cedu va (sicuramente) riconosciuto a «ogni persona».
È per l’appunto in applicazione di tale principio che la Corte di Strasburgo, nel caso Giacomelli c. Italia, in linea di continuità con il suo consolidato orientamento, ha affermato che «Il rispetto del domicilio va inteso non solo come diritto ad un mero spazio fisico, ma come facoltà di godimento, in tutta tranquillità, di detto spazio. Di conseguenza le relative lesioni non si limitano a violazioni materiali o fisiche (come l’ingresso non autorizzato), ma comprendono anche violazioni immateriali, come il rumore, le emissioni, gli odori, o altre forme di interferenze allorché queste impediscono alla persona di godere del proprio domicilio».
La giurisprudenza di Strasburgo qualifica dunque come diritti umani fondamentali sia il diritto di proprietà che il diritto al libero godimento della propria abitazione, di talché si può dire che le immissioni di cui sia stata accertata l’intollerabilità integrano la lesione, sotto diversi punti di vista, di ciascuno di questi due diritti, e, soprattutto, giustificano il riconoscimento alla parte offesa del risarcimento anche del danno non patrimoniale eventualmente sofferto (21).
Sorvolando sulla applicabilità dei principi Cedu nel nostro ordinamento, deve comunque essere sottolineato come gli stessi rappresentino un eccellente elemento di parametrazione sulla natura dei diritti risarcibili in caso di limitazione al diritto di proprietà del singolo individuo.
Del resto, proprio a causa delle debolezze che abbiamo evidenziato, l’orientamento antiesistenzialista delle Sezioni Unite in tema di immissioni non è stato oggetto di adesione unanime.
In particolare, merita di essere segnalato il recente pronunciamento della Sez. III della Corte di Cassazione, la quale, senza mezzi termini, ha affermato che «la sentenza impugnata ha descritto le conseguenze delle lamentate immissioni sul modo di vivere la casa dei danneggiati, e questo individua ciò che può essere liquidato come danno non patrimoniale» (22).
Anche se nella motivazione non lo si cita in modo espresso, è abbastanza evidente il riconoscimento della risarcibilità di quel “danno esistenziale” che, per quanti sforzi abbiano compiuto le Sezioni Unite del novembre del 2008, non può considerarsi espunto dal nostro ordinamento (23).
Notti insonni, persistenti rumori prodotti da cantieri o fabbriche, odori insopportabili provenienti da allevamenti, discariche o impianti di trattamento delle acque, vibrazioni dovute al transito di treni o metropolitane, sono fattori di disturbo che solo con inaccettabili forzature possono essere compressi nell’indistinto magma dell’indifferenza giuridica. Se per vivere in una abitazione più confortevole lontano da fonti di immissioni moleste si è disposti a pagare molto di più, è fin troppo evidente che una differenza in termini di qualità della vita ci deve pur essere.
Una differenza che non può essere sbrigativamente liquidata come insignificante per il diritto, e che oggi, grazie anche alla maggior tutela offerta dai princìpi Cedu e dalla giurisprudenza di Strasburgo, deve essere fatta oggetto di un puntuale, tangibile riconoscimento risarcitorio.
Vanno, inoltre, rimosse anche eventuali residue perplessità derivanti dalle problematiche concernenti la quantificazione del danno. Fermo restando che l’insorgenza di malattie potrà semmai costituire un eventuale, ulteriore evento utile a fondare la pretesa risarcitoria, una volta che chi si assuma danneggiato abbia soddisfatto l’onere di dimostrare i pregiudizi subiti (24), offrendo una puntuale descrizione dei fatti e degli elementi che in concreto sono stati posti a fondamento della richiesta di risarcimento, ben potrà il giudice provvedere, in via equitativa, anche se pur sempre seguendo un adeguato percorso motivazionale, a liquidare il danno subito in ragione di una valutazione in concreto del pregiudizio arrecato. E potranno allora, a tale fine, essere presi come parametro di riferimento il livello più o meno elevato delle immissioni, la durata delle medesime, le fasce della giornata in cui la parte offesa ha dovuto subire i disturbi, l’attività professionale svolta e la possibile incidenza negativa che il mancato riposo ha avuto sull’attività lavorativa (25).
Arnaldo Mascia
Note:
1) Art. 844 c.c. : “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674). Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.”
2) Trib. Nola 15.7.2004, in Ambiente e sic., 2004, fasc. 20, 107: «Per la valutazione della tollerabilità del rumore, non può assumersi quale livello sonoro di riferimento i limiti di ammissibilità contemplati dalla normativa pubblicistica, bensì va adottato il criterio relativo-comparativo, alla luce dei rapporto di reciproca autonomia e complementarietà esistente tra la disciplina privatistica a tutela della proprietà e della salute dalle immissioni, rinvenibile nell’art. 844 c.c. interpretato secondo il lume dell’art. 32 Cost., e la disciplina pubblicistica apprestata per la tutela dell’ambiente in generale dalle fonti rumorose ed inquinanti».
3) Cassazione civ. 27 luglio 1983 n. 5157: “Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche delle zone e le abitudini degli abitanti e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi, sicchè la valutazione ex art. 844 c.c. diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale” e, recentemente, Cassazione civile 30 agosto 2001 n. 10735.
4) Cass. civ. 30 luglio 1984 n. 5423: “l’art. 844 c.c. trova applicazione avendo riguardo alla situazione del fondo che le riceve, a nulla rilevando la oro normalità riferita al luogo di provenienza per cui ben può essere ritenuta intollerabile un’immissione in un fondo posto in zona residenziale” .
5) Cfr. Mazzola, Quando entra il Legislatore sparisce il rumore! (Excursus dell’art. 6 ter, l. 27.2.2009, n. 13), in www.personaedanno.it (22.4.2009); cfr. anche De Santis, Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra? Sul concetto di «normale tollerabilità» delle immissioni acustiche alla lucedella l. n. 13 del 2009, in Giur. di Merito, 2009, 2670 ss., 2673.
6) Ad oggi consta che di tale nuova disciplina sia stata fatta applicazione da Trib. Genova, (ord.), 7.10.2009, in www.personaedanno.it, ivi annotata da Mazzola, Il rumore è ancora «intollerabile» dopo l’art. 6 ter, l. 13/2009?, che si è pronunciato sul ricorso di alcuni condomini che si dolevano delle immissioni rumorose di un impianto di condizionamento di un supermercato. Il Giudice genovese, in applicazione della l. n. 13 del 2009, ha deciso che le immissioni rispettavano il limite stabilito dalla legge-quadro del 1995, mentre invece, stando ai presupposti di fatto, applicando il previgente regime, è verosimile ritenere che si sarebbe pervenuti all’esito opposto.
7) Secondo Cass, Civ. 21 febbraio 1994, n. 1653; si veda G. Pistone, S. Tardito, Le immissioni moleste, Rimini, pag. 47 .
Art. 32 Cost. : “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
9) Aderiscono a tale tesi Lojacono, Morbidelli, Costantino, Visintini e Monasteri Stefano Maglia e Anna Maria Labarile, Immissioni rumorose: pericolose (e “silenziose”) novità, Ambiente & Sviluppo n. 5/2009 – Ipsoa.
10) La Suprema Corte, nella sentenza citata, ha affermato che il bene della salute ha carattere primario ed assoluto, e nell’ambito della tutela dei diritti assoluti assicurata dagli artt. 2043 e 2058 c.c., deve essere protetto contro qualsiasi attività che possa menomarlo, ma l’assolutezza e l’incomprimibilità del diritto non escludono la necessità di accertare quali siano le condizioni obiettive nel cui contesto il diritto viene esercitato. Pertanto, sia al fine di accertare la concreta sussistenza della lesione, sia al fine di stabilire le concrete modalità della tutela, non può ritenersi ingiustificato il ricorso all’applicazione analogica delle disposizioni dell’art. 844 c.c. in tema di immissioni moleste, laddove fanno riferimento al criterio della tollerabilità della molestia ed alla possibilità di estendere l’intervento del giudice al di là della barriera dell’inibizione assoluta, in modo da ricomprendere la determinazione dei mezzi necessari per ricondurre l’attività aggressiva nei limiti del diritto. In particolare, è stata riconosciuta la lesione del diritto di vivere in un ambiente salubre, in caso di superamento del limite di tollerabilità delle immissioni rumorose o elettromagnetiche (Cass. civ., Sez. Un. 7 febbraio 1997 n. 1187; sul punto cfr. Trib Venezia 14 aprile 2003)
11) Cass., 13.3.2007, n. 5844: «Il principio secondo cui l’accertamento dell’intollerabilità delle immissioni configura l’esistenza del danno in re ipsa opera anche nell’ipotesi in cui il vicino che le subisce, in assenza di lesioni medicalmente accertabili, lamenti un pregiudizio di natura non patrimoniale, che va risarcito in via equitativa».
12) Boeri, Il divieto di immissioni e la tutela della salute nella recente evoluzione giurisprudenziale, in Nuova giur. comm., 2001, II, 311 ss., 325: «I giudici si riferiscono sempre più di frequente al diritto alla salute inteso nell’accezione di diritto ad un ambiente salubre ove svolgere la propria vita privata. La valutazione è estesa alla concreta condizione di vita e non è limitata alla sola considerazione degli effetti sull’essere umano. Dall’illegittimacompressione del diritto all’ambiente salubre si fa discendere spesso l’esistenza di un danno emotivo, da stress, da irritazione e fastidio che è riportato al danno biologico».
13) Deve essere invero segnalato che Trib. Milano, 17.12.2008, ha accordato il risarcimento pur in assenza di certificazione medica, e tanto proprio facendo riferimento «all’autorevole avallo di recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione». Per giungere a tale conclusione, il Giudice milanese ha preso spunto dal passaggio in cui le Sezioni Unite fanno riferimento alla «regola di comune esperienza secondo cui le immissioni rumorose notturne, impedendo il riposo ristoratore, sono di per sé idonee a provocare la lesione del sistema nervoso, e quindi un danno biologico temporaneo di tipo psichico». Sennonché, si deve osservare che tale passaggio viene dal Tribunale erroneamente attribuito alle Sezioni Unite n. 26975/2008, trattandosi invece di un brano che i Giudici hanno preso dalla sentenza di primo grado proprio al fine di stigmatizzare l’errore compiuto nel giudicare sussistente un danno in re ipsa in mancanza di un accertamento medico legale.
14) Cfr. ex plurimis Trib. Alessandria, 7.5.1992, cit.; G.d.P. Frosinone, 15.10.2001, cit.; Trib. Venezia, sez. Dolo, 14.12.2003, cit.; Trib.Montepulciano, 2.2.2006, cit.; Trib. Montepulciano, 26.2.2007, n. 46, cit.; Trib. Chiavari, 9.8.2008, n. 373, cit.; Trib. Milano, 17.12.2008, cit.; Trib. Venezia, 18.5.2009, n. 1368, cit. V., inoltre, l’emblematica motivazione di Trib. Milano, 31.1.2008, cit.: «il vulnus subito da chi sia soggetto ad immissioni [rumorose] eccedenti la normale tollerabilità … può essere riportato all’offesa di una posizione soggettiva di rilevanza costituzionale che si situa al confine tra il diritto ad un ambiente salubre, riconducibile al diritto alla salute (cfr. Cass., S.U., 1979/5172: “[…] il diritto alla salute, piuttosto e oltre che come diritto […] alla incolumità fisica, deve configurarsi come diritto all’ambiente salubre”) e il diritto di godimento all’abitazione»; e di Trib. Milano, 14.9.2007, cit.: «Le conseguenze delle immissioni hanno quindi inciso su una dimensione non patrimoniale della vita quotidiana dell’attrice, compromettendone, sia pure per breve periodo, normali ritmi e abitudini di vita nell’organizzazione del proprio tempo che ciascuno si dà nel proprio usuale ambiente domestico»; contra, v. però Trib. Nola, 15.7.2004, in www.personaedanno.it.
15) Cfr. Trib. Milano, 31.1.2008, cit.: «Si consideri che un ambiente abitativo nel quale vi sia inquinamento da rumore non può, secondo accreditati studi scientifici, ritenersi salubre perché quell’inquinamento, quand’anche non dia luogo a “malattie”, sviluppa tensione psichica, irritabilità e malessere: ne risulta così compromessa l’ordinaria qualità dei ritmi e delle abitudini di vita domestica e negativamente influenzato il modo in cui ogni individuo organizza le attività quotidiane all’interno della propria abitazione».
16) 17 In questa prospettiva, Ferrari, Risarcimento del danno da immissioni acustiche, cit., sottolinea come «il limite della normale tollerabilità delle immissioni ben si presta per valutare la gravità dell’offesa subita e dunque selezionare, secondo una rigorosa lettura dell’art. 2059 c.c., le fattispecie meritevoli di tutela da quelle pretestuose, implicanti un lieve disturbo della propria sensibilità che non intacca assolutamente il nucleo intangibile ed inviolabile dell’interesse leso». Cfr. anche Trib. Milano, 14.9.2007, cit., in cui si afferma che «la intollerabilità delle immissioni diventa misura, per così dire, degli elementi del giudizio aquiliano di responsabilità».
17) V. Cass., 15.10.1998, n. 10186.
18) V. Cass., S.U., 11.11.2008, nn. 26792-26795.
19) Nella sentenza 28.7.1983, n. 252, in Foro it., 1983, I, 2628, la Consulta aveva infatti affermato che «indubbiamente l’abitazione costituisce, per sua fondamentale importanza nella vita dell’individuo, un bene primario il quale deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge», anche se poi, ciò nonostante, era giunta alla conclusione che non si può «considerare l’abitazione come l’indispensabile presupposto dei diritti inviolabili previsti dalla prima parte dell’art. 2 Cost., trattandosi di una costruzione giuridica del tutto estranea al nostro ordinamento positivo».
20) Cfr. Art. 41 Cedu: «Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa».
21) Merita di essere segnalato che la sentenza Giacomelli, e, più in generale, i princìpi affermati in subiecta materia dalla Corte di Strasburgo, sono stati espressamente richiamati da Trib. Montepulciano, 26.2.2007, n. 46, cit., con riguardo a un caso in cui erano state lamentate immissioni gassose (solfidriche) provenienti da una centrale geotermica caratterizzate da un fortissimo odore che ammorbava l’aria della zona circostante. Il giudice, accertata la intollerabilità delle immissioni, ricordato che secondo l’interpretazione dell’art. 8, Cedu resa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo «L’individuo ha diritto al godimento del suo domicilio, concepito non solamente come il diritto al semplice spazio fisico, ma anche come quello al godimento, in tutta tranquillità di tale spazio», e che «in caso di immissioni in abitazione va salvaguardata quest’ultima da interferenze esterne che ne limitino il godimento finalizzato al rispetto della quiete e della tranquillità degli abitanti», accertato, altresì, che gli attori avevano subito per circa 15 anni «limitazioni alle loro abitudini di vita, di riposo e di abitazione», ha liquidato a ciascuno degli stessi circa 62.000 euro, a titolo di risarcimento del danno esistenziale patito.
22) Così Cass. 31.3.2009 n. 7875.
23) Cfr. anche Trib. Venezia, 18.5.2009, n. 1368, che in un caso di immissione di polveri e rumori da una adiacente officina non ha esitato ad affermare che «Quanto al risarcimento del danno esistenziale, va rilevato che l’accertata intollerabilità dell’immissione non può non aver comportato un danno alla omissis in termini di ansia, preoccupazione, con un vissuto quotidiano e casalingo disturbato da forti rumori». Ed è emblematico non solo che il giudice scientemente non abbia tenuto conto delle conclusioni delle Sezioni Unite del novembre 2008, ma che pure, con assoluta disinvoltura, per dare sostegno alla propria linea, non abbia esitato a richiamare il precedente di Cass., 13.3.2007, n. 5844, nel quale si afferma che in presenza di immissioni eccedenti il livello di tollerabilità la risarcibilità del danno non patrimoniale deve ritenersi sussistere in re ipsa.
24) È noto che, in adesione ai princìpi da tempo consolidati in giurisprudenza e di recente ribaditi anche da Cass., S.U., 11.11.2008, nn. 26972-26975, citt., chi chieda la risarcibilità del danno non patrimoniale, a pena di rigetto della domanda, deve specificare quali siano le compromissioni che egli ha subito per effetto della condotta che assume illecita. Con riguardo specifico al caso di immissioni eccedenti la normale tollerabilità, cfr. Trib. Monza, 9.10.2006, in www.personaedanno.it, e App. Milano, 14.2.2003.
25) In questi termini, cfr. App. Torino, 23.3.1993; App. Milano, 14.2.2003.



Commenti