Penale

Anche il medico specializzando è responsabile delle sue attività – Cassazione Penale, Sentenza n. 6981 del 22/02/2012

Il Tribunale di Isernia ha condannato due medici alla pena di mesi tre di reclusione, con i benefici di legge, per avere ciascuno concorso, con condotte colpose indipendenti ex art. 113 c.p., alla produzione di lesioni personali gravissime a danno di un minore. L’art. 113 c.p. stabilisce infatti che ‘nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso’.

Nella specie, il primo imputato, un medico radiologo, aveva sottoposto a TAC un bambino, redigendo un referto secondo cui non si riscontravano “…alterazioni apprezzabili densitometriche né processi espansivi dei parenchima cerebrale”, nonostante la radiografia effettuata, mostrasse con evidenza la presenza di un processo espansivo intracranico, nella regione immediatamente sovrastante la sella turcica, ovvero un tumore del tipo craniofaringioma, che si trovava allo stadio iniziale.

Alla seconda imputata, medico specializzando che aveva in cura il paziente, veniva invece contestato di non avere svolto i necessari approfondimenti diagnostici né esaminato i precedenti referti, nonostante lo strabismo e le persistenti cefalee lo rendessero opportuno, in tal modo formulando per il piccolo diagnosi improprie e prescrivendo cure inadeguate.

A seguito del ricorso dei due medici condannati, il caso è giunto dinnanzi alla Suprema Corte.

Il medico specializzando è chiamato a rispondere delle attività da lui compiute e se non è in grado di compierle deve rifiutare di svolgerle. E’ quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 6981 dello scorso 22 febbraio 2012. Il medico specializzando, infatti, non è una mera presenza passiva, né un mero esecutore di ordini, trattandosi comunque di persona che, avendo conseguito la laurea in medicina e chirurgia, vanta limitati margini di autonomia. Lo specializzando è dunque responsabile delle attività compiute e, se non è in grado di compierle, deve rifiutarne lo svolgimento perché, diversamente, se ne assume la responsabilità: si tratta della c.d. colpa per assunzione ravvisabile in chi cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all’agente modello di riferimento. Nella vicenda in esame, la Cassazione riconosce la responsabilità professionale della specializzanda che ebbe in cura il bambino, affetto da tumore del tipo craniofaringioma non diagnosticato dal coimputato medico radiologo, per non avere svolto i necessari approfondimenti diagnostici né esaminato i precedenti referti, e per avere, infine, prescritto cure inadeguate.

Quanto al radiologo, la Suprema Corte richiama i principi della nota sentenza c.d. ‘Franzese’ ed in particolare del corretto giudizio controfattuale svolto alla luce delle deposizioni dei dottori che operarono successivamente il bambino, essendo pacifico l’andamento ingravescente della patologia riscontrata e la possibilità di successo terapeutico dipendente dalla tempestività dell’intervento chirurgico. Correttamente i giudici di merito sottolinearono che l’omissione diagnostica era stata macroscopica e che l’esame effettuato mostrava ictu oculi la presenza del tumore.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati dagli imputati, condannando i ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.

Cassazione Penale, Sentenza n. 6981 del 22/02/2012

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