Penale

Il “colpo di sonno” consente la sosta sulla corsia d’emergenza – Cassazione Penale, sentenza n. 19170/2012

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19170 del 18 maggio, ha inquadrato la stanchezza, riferibile nel caso di specie a quella situazione che precede il pericoloso “colpo di sonno”, nel concetto di “malessere” che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell’articolo 157 Codice della strada, comma 1, lett. d).

I giudici della Suprema Corte hanno stabilito che nel caso di specie non si doveva procedere per omicidio colposo (il fatto non sussiste), nei confronti di un autista che preso dalla stanchezza si era fermato in autostrada nella piazzola di sosta, divenendo così l’ostacolo contro cui è andato a sbattere un’autovettura in seguito all’esplosione di un pneumatico.

Per la Suprema Corte, infatti, “il termine malessere non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’articolo 88 del Codice penale, o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’articolo 45 Codice penale, bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile esigenza fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione, e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza e il torpore che sono premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto di interrompere la guida”.

Pertanto, sulla base di queste considerazioni si deve ritenere come unica causa legittima dell’incidente lo scoppio dello pneumatico per cattiva manutenzione o carico eccessivo.

Del resto, rileva il Collegio, “manca del tutto la cd “concretizzazione del rischio” in relazione a quelle che sono le finalità della corsia di emergenza posto che la stessa non ha la funzione di garantire l’incolumità di quanti possano sbandare ed invaderla, bensì quella di consentire a mezzi di Polizia e/o di soccorso di raggiungere al più presto, senza intralcio, il luogo dove è necessario portarsi per emergenza determinata da incidente o da altra grave necessità”.

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