Lavoro

No a licenziamento se la luna di miele è differita – Cassazione Lavoro, Sentenza 9150/2012

I lavoratori che si sposano sono liberi di scegliere la data del loro viaggio di nozze che non necessariamente deve coincidere con quella della celebrazione del matrimonio. Lo sottolinea la Cassazione – nella sentenza 9150 depositata oggi – avvertendo i datori di lavoro che non possono licenziare i dipendenti che scelgono di fare la luna di miele qualche tempo dopo il fatidico ‘si’.

Con questa decisione la Suprema Corte ha respinto il ricorso di una società aeronautica, la Aerosoft Spa, contro la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli, nel 2008, aveva confermato il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro – ex art.18 – di Mario G., un ingegnere licenziato perché era partito per la luna di miele dieci giorni dopo la celebrazione del matrimonio. Per la Cassazione la luna di miele può essere procrastinata ad un periodo “ragionevolmente connesso, in senso temporale, con la data delle nozze, ciò essendo sufficiente a mantenere il necessario rapporto causale con l’evento”.

In sostanza “la giornata del matrimonio non deve essere necessariamente ricompresa nei 15 giorni di congedo” anche se il viaggio di nozze non può avvenire in maniera “del tutto svincolata dall’evento giustificativo”.
La società oltre ad aver perso il ricorso, è stata condannata a pagare le spese del giudizio e tremila euro per pagare l’avvocato difensore dello ‘sposo’ ingegnere

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