Tributaria

Iva, i prezzi esposti al pubblico legittimano il metodo induttivo – Cassazione Civile, Ordinanza n. 11119/2012

E’ valido l’accertamento induttivo dell’Iva basato sui prezzi esposti al pubblico anche se la contabilità aziendale è formalmente regolare. Quindi legittimano l’atto impositivo anche presunzioni semplici. E’ quanto deciso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 3 luglio 2012, n. 11119.

Il fatto
Dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso di una società in nome collettivo e dei relativi soci avverso un avviso di accertamento unificato per Irpef, Iva e Irap, con il quale l’ufficio era giunto a contestare il maggiore imponibile Iva attraverso l’applicazione della percentuale di ricarico sulla scorta delle fatture emesse e il prezzo dei beni commerciati esposto al pubblico, la Ctr, confermando la pronuncia di primo grado, riteneva l’accertamento illegittimo in quanto le maggiori somme a tassazione derivavano da percentuali di ricarico al costo del venduto documentato per l’anno che non reggevano “a fronte di una documentazione contabile formalmente del tutto regolare”.
L’ente impositore ricorre in Cassazione contro la doppia conforme di merito per palese violazione dell’articolo 54 del Dpr 633/1972, atteso che “in tema di accertamento Iva, il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare”.

La decisione
Con breve quanto incisiva motivazione, l’ordinanza 11119/2012 accoglie il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, riconfermando l’importante principio secondo cui, in tema di Iva, la tenuta di una contabilità formalmente regolare da parte del contribuente, non impedisce una ricostruzione indiretta dei ricavi e del volume d’affari sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cassazione, sentenze 13952/2008 e 21697/2010).
Infatti, pur tenendo ferma la regolarità della contabilità, l’articolo 54 del Dpr 633/1972, autorizza l’accertamento per infedeltà della dichiarazione anche in base ad altri documenti o ad altri dati e notizie, potendo le omissioni o false o inesatte indicazioni essere indirettamente desunte da tali risultanze ovvero anche in esito a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

L’ordinanza in esame si inserisce nella scia interpretativa tracciata ripetutamente dalla Corte di cassazione (cfr sentenze 6800/2009, 7184/2009, 3542/2010) secondo cui, in materia di imposte dirette, può procedersi ad accertamento induttivo anche in caso di contabilità formalmente regolare, sempre che l’attendibilità della stessa risulti inficiata da presunzioni contrarie anche semplici, purché siano gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente.

Anche per quanto concerne l’Iva il ricorso al metodo induttivo è ammissibile in presenza di tali condizioni, considerato che l’articolo 54 del Dpr n. 633/1972 autorizza l’accertamento anche in base ad “altri documenti” o “scritture contabili” (diverse da quelle previste dalla legge) o ad “altri dati e notizie” raccolti nei modi prescritti dagli articoli precedenti, potendo le conseguenti omissioni o false e inesatte indicazioni essere indirettamente desunte da tali risultanze ovvero in esito a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti: di conseguenza, anche le altre scritture provenienti dall’imprenditore possono operare come prova contra se, non potendo tale parte invocare la non corrispondenza al vero delle proprie annotazioni cartacee.

Peraltro, la Corte suprema ha già avuto modo di chiarire, in linea generale in tema di accertamento analitico-induttivo e di presunzioni, che gli elementi assunti a fonte di prova non devono essere necessariamente molteplici, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo dato, purché grave e preciso, giacché il requisito della “concordanza” è menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (vedi, tra le tante, le sentenze 17574/2009 e 24920/2011); inoltre, che, per ritoccare il reddito dichiarato dal contribuente, l’Amministrazione finanziaria non deve ravvisare anche la precisione e concordanza degli elementi in quanto è sufficiente la loro gravità. Ciò in quanto rappresentano presunzioni legali le gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili induttivamente (Cassazione, sentenza 2876/2009).

Il giudice di legittimità ha fatto specifica applicazione di tali principi nella materia delle rettifiche delle dichiarazioni Iva, traendone la conseguenza che “il rinvenimento di effetti cambiari non registrati in contabilità può costituire l’esclusivo fatto noto idoneo a far ragionevolmente ritenere, in mancanza di valide giustificazioni, che i titoli (in quanto rappresentativi di crediti certi, liquidi ed esigibili nonché cedibili mediante girata o sconto) siano stati emessi a fronte di acquisti effettuati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale senza fattura, in relazione ai quali il contribuente ha omesso di procedere alla auto fatturazione” (Cassazione, sentenza n. 8484/2009).

Salvatore Servidio
nuovofiscooggi.it

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