FocusPenale

Morti bianche, risarcibile anche il benefattore – Cassazione Penale Sentenza 43434/2012

Va accordato il risarcimento danni anche al benefattore, che non sia un familiare o un parente stretto, del lavoratore vittima di incidente sul lavoro. Lo ha sancito la Cassazione (Quarta sezione penale, sentenza 43434), dando l’ok alla costituzione di parte civile di un consorzio familiare che a Treviso aveva dato ospitalita’ ad un lavoratore privo di permesso di soggiorno, Ilir P., morto nel giugno 2007 in un incidente sul lavoro. Il lavoratore era precipitato per otto metri, riportando lesioni mortali. Oltre a riconoscere i danni ai parenti stretti, la Cassazione ha ratificato la legittimita’ del risarcimento danni alla famiglia che aveva accolto l’immigrato con l’aspettativa che in futuro Ilir li avrebbe ricambiati per i benefici ricevuti.

Nel dettaglio, piazza Cavour ha respinto i ricorsi presentati dall’ad della societa’ General Works e dal responsabile di cantiere della stessa societa’, condannati per omicidio colposo del lavoratore. I due manager sono stati anche condannati a rifondere i danni alla madre del lavoratore morto e alla famiglia che lo aveva ospitato in Italia. In proposito, la Suprema Corte ha stabilito “la risarcibilita’ del danno subito da persona convivente derivatogli dalla lesione materiale cagionata alla persona con la quale convive dalla condotta illecita del terzo e ha collegato tale danno alla provata turbativa dell’equilibrio affettivo e patrimoniale instaurato mediante una comunanza di vita e di affetti, con vicendevole assistenza morale e materiale”.

In generale, la Suprema Corte riconosce che il danno e’ risarcibile ogni qualvolta “la perdita definitiva di un rapporto di ‘affectio familiaris’ puo’ comportare l’incisione dell’interesse all’integrita’ morale, ricollegabile all’art. 2 della Costituzione”. Convalidata in questo modo la decisione della Corte d’appello di Venezia del luglio 2010.

– Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza n. 43434/2012

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *