Amministrativa

Concessione edilizia in sanatoria opere abusive.Consiglio di Stato – Sentenza 5704/2012

sul ricorso numero di registro generale 9469 del 2002, proposto da:
Angeletti Mauro, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Soldani, con domicilio eletto presso Antonino Bosco in Roma, via Sestio Calvino, n. 33;
contro
Comune di Orbetello;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA: SEZIONE III n. 01735/2001, resa tra le parti, concernente diniego concessione edilizia in sanatoria opere abusive.

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 5704/2012 del 12.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Francesco Caringella e udito per l’appellante l’avvocato A. Soldani;

Rilevato che con la sentenza appellata il Primo Giudice ha respinto i ricorsi con i quali l’odierno appellante aveva impugnato il diniego di sanatoria di manufatti realizzati all’esterno dell’edificio principale e il conseguente ordine di demolizione:
Ritenuto che l’appello merita parziale accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono:
– il diniego di sanatoria è fondato sulla delibera non favorevole della Giunta municipale, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione ex art. 7 L. n. 1497/1939, che, nel recepire il parere reso dalla Commissione per i Beni Ambientali, si era espressa in senso favorevole alla sanatoria delle opere realizzate nel manufatto principale e contrario alla sanatoria dei manufatti realizzati all’esterno “che per la rozzezza delle forme e l’ eterogeneità dei materiali usati, costituiscono elementi di degrado paesistico all’interno del paesaggio rurale”;
– la motivazione del diniego prende in esame in modo unitario i due manufatti esterni senza considerare che si tratta di costruzioni – una in lamiera, l’altra in muratura – strutturalmente e funzionalmente diverse, necessitanti di un giudizio di compatibilità paesaggistico-ambientale calibrato sulla specificità di ognuna;
– il complessivo giudizio negativo espresso dall’amministrazione comunale, coerente con le caratteristiche dell’edificio in lamiera ictu oculi distoniche rispetto al contesto paesaggistico, non consente infatti di ricostruire l’iter logico seguito per pervenire ad analoga conclusione per l’edificio in muratura nonostante la sua apparente conformità – quanto a tipologia formale, sagoma, colore, copertura e materiali costruttivi – ai caratteri degli edifici presenti nell’area di riferimento;
Reputato, pertanto, che in parziale accoglimento dell’appello e del ricorso di primo grado, i provvedimenti impugnati con i ricorsi di primo grado devono essere annullati, in considerazione dei vizi che li inficiano sul versante istruttorio e motivazionale, nella parte in cui riguardano anche la costruzione in muratura mentre meritano conferma quanto alle statuizioni scindibili concernenti l’edificio in lamiera;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie in parte l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, accoglie in parte i ricorsi di primo grado nei sensi in motivazione specificati e annulla, conseguentemente e in parte, i provvedimenti impugnati in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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