Amministrativa

Esclusione dal concorso per titoli ed esami. Consiglio di Stato – Sentenza 5729/2012

sul ricorso numero di registro generale 7212 del 2012, proposto dal:
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
G.D, n.c.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter, n. 3166 del 5 aprile 2012, resa tra le parti, concernente l’esclusione dal concorso per titoli ed esami per la copertura di posti di direttore tecnico ingegnere della Polizia di Stato.
Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza n. 5729 del 13.11.2012

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Dante D’Alessio e udita per l’appellante l’avvocato dello Stato Agnese Soldano;
Sentita la stessa parte ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1.- L’appello, sussistendone i presupposti, può essere deciso in forma semplificata nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.
2.- Il sig. G.D, in possesso del diploma di laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in Ingegneria Edile, conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha partecipato al concorso pubblico, indetto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza con decreto del 2 febbraio 2010, per la copertura di 44 posti di Direttore tecnico ingegnere del ruolo dei Direttori tecnici della Polizia di Stato (n. 4 posti di Ingegnere di Polizia Scientifica; n. 29 posti di Ingegnere in telecomunicazioni; n. 9 posti di Ingegnere meccanico e n. 2 posti di Ingegnere edile).
Con ricorso proposto al T.A.R. per il Lazio ha impugnato il provvedimento con il quale è stato escluso dal concorso in quanto ritenuto non in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione (8 aprile 2010), di una laurea appartenente o equiparata alla classe di lauree magistrali contraddistinta con il codice Lm-4.
3.- Il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, dopo aver disposto l’ammissione con riserva del ricorrente allo svolgimento delle prove concorsuali (ordinanza n. 1074 del 24.3.2011), ha successivamente accolto il ricorso con sentenza della Sezione I Ter n. 3166 del 2012.
In particolare il T.A.R., dopo aver respinto l’eccezione proposta dal Ministero dell’Interno, di irricevibilità del ricorso nella parte in cui era stato impugnato il decreto ministeriale del 2 febbraio 2010 di indizione del concorso, ha ritenuto che il bando di concorso contenesse un probabile errore, nella parte in cui faceva riferimento alla “classe delle lauree magistrali in Architettura e Ingegn. civile – Architettura (LM-4)” anziché alla “classe delle lauree magistrali in Architettura e Ingegn. edile – Architettura (LM-4)” di cui al DM n. 270/2004, ed ha affermato che, ” nelle ipotesi in cui la portata applicativa della clausola di un bando concorsuale sia dubbia (come nella fattispecie), al fine di ampliare la platea dei concorrenti per consentire la selezione dei concorrenti», deve essere applicato «il principio del favor admissionis».
4.- Il Ministero dell’Interno ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea.
Secondo l’amministrazione appellante l’art. 3, punto 4 del bando di concorso stabilisce tassativamente che per concorrere ai 2 posti di ingegnere edile i candidati devono possedere la laurea magistrale in Architettura e Ingegneria civile – Architettura (LM-4) e che erroneamente nella sentenza viene affermata l’equiparazione del diploma in ingegneria civile con la laura magistrale in architettura. Il Ministero dell’Interno ha inoltre sostenuto che solo l’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea può rilasciare un certificato attestante a quale singola classe è equiparato il titolo posseduto e che, nella fattispecie, l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha confermato che il titolo conseguito dall’ing. G.D era inquadrabile nella classe delle lauree magistrali in Ingegneria dei sistemi edilizi (codice LM-24), diversa da quella richiesta dal bando di concorso (LM-4).
5.- L’appello non è fondato
Non è infatti in discussione il mancato possesso da parte dell’ing. G.D della laurea magistrale in Architettura e Ingegneria civile – Architettura (LM-4), richiesta dal bando di concorso, quanto la mancata ammissione, in un concorso per 2 posti di ingegnere edile, anche di chi, come l’ing. G.D, risultava in possesso della laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in Ingegneria Edile (codice LM-24).
Al riguardo, considerato che l’amministrazione nel suo appello non ha indicato una qualche possibile ragione per la quale la partecipazione ad un concorso indetto per posti di ingegnere edile doveva essere limitata ai soli laureati in Architettura e Ingegneria civile – Architettura (LM-4) e non anche ai laureati in Ingegneria Edile nel vecchio ordinamento (codice LM-24) la sentenza del T.A.R. che ha ritenuto illegittima tale esclusione deve essere confermata.
In ogni caso, l’ing. G.D aveva anche impugnato la clausola del bando che aveva previsto la partecipazione al concorso per i (soli) laureati in Architettura e Ingegneria civile – Architettura (LM-4).
Come affermato dal T.A.R. per il Lazio nella appellata sentenza, non appare inoltre privo di rilievo il «fatto – non contestato in giudizio dall’Amministrazione resistente – che le funzioni che il profilo professionale del Direttore Tecnico – Ingegnere Edile è chiamato a svolgere nell’esercizio delle sue funzioni, appaiono in linea con quelle che è chiamato a svolgere l’Ingegnere edile (progettazione, direzione lavori, produzione cantieristica, collaudo e manutenzione degli edifici ad uso civile)».
6.- L’appello deve essere in conclusione respinto.
Nulla è dovuto per le spese per la mancata costituzione dell’appellato ing. G.D.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *