Amministrativa

Ottemperanza al giudicato – Consiglio di Stato sentenza 5706/2012

sul ricorso numero di registro generale 8821 del 2006, proposto da:
Milucci Alfredo, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Sasso, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Andreottola, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Gabriele Romano, Anna Ivana Furnari, Anna Pulcini, Giuseppe Dardo, Fabio Maria Ferrari, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
per l’esecuzione del giudicato
derivante dalla sentenza del CONSIGLIO DI STATO, Sez. V n. 05704/2000, resa tra le parti, ed in attuazione delle sentenze della stessa Sez. V n. 3681/2005 e n. 5920/2007, rese tra le parti, concernenti l’ottemperanza al giudicato sopradetto;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 5706/2012 del 12.11.2012

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati A. Milucci su delega A. Sasso;

Visto il reclamo ex art. 114 c.p.a. del Milucci proposto in ordine alla mancata esecuzione delle statuizioni delle sentenze di questa Sezione nn. 5704/2000, 3681/2005 e 5920/2007 ed in particolare anche alla sostanziale inerzia del commissario ad acta dr.ssa Raffaella Moscarella all’uopo incaricata dal Prefetto di Napoli;
Ritenuto che dalla sentenza n. 5704/2000, con cui è stata annullata la delibera della Giunta municipale di Napoli n. 194 del 1989, si desume l’obbligo per l’amministrazione comunale di inquadrare l’interessato nella qualifica di assistente tecnico principale a far data dal 1.7.1970, mentre dalla sentenza n. 3681/2005 si rileva che lo stesso Milucci era stato scrutinato favorevolmente in base alla delibera n. 1/1978 per l’attribuzione della qualifica immediatamente superiore a quella di assistente tecnico principale in relazione alle mansioni superiori svolte a decorrere dal 6/10/1976 e che a tale delibera n. 1/1978 si deve dare seguito in esito all’annullamento giurisdizionale della delibera n. 194/1989 soprarichiamata;
Considerato che alle sentenze di questa Sezione non è stato dato alcun seguito;
Visto perciò che il Milucci deve essere inquadrato nella qualifica di assistente tecnico principale a far data dal 1.7.1970 con tutte le conseguenze stipendiali e contributive ed inoltre nella qualifica immediatamente superiore prevista nell’ordinamento del personale degli enti locali all’epoca vigente a decorrere dal 6.10.1976 con le conseguenze appena descritte;
Considerata l’opportunità di nominare nella veste di commissario ad acta il Prefetto di Caserta o funzionario dallo stesso delegato nel caso di persistente inottemperanza, rimanendo a carico del Comune di Napoli tanto le spese del presente giudizio, quanto il compenso da corrispondere al commissario che la Sezione determinerà con successivo provvedimento in caso di mancato accordo tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie il reclamo in epigrafe e, per gli effetti, ordina al Comune di Napoli di procedere all’inquadramento di Alfredo Milucci nella qualifica di assistente tecnico principale a far data dal 1.7.1970 ed in quella immediatamente superiore dal 6.10.1976, con tutte le conseguenze economiche (anche agli effetti contributivi, previdenziali e integrativi del trattamento di fine rapporto); con interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute, come per legge.
Ordina al Comune di Napoli l’esecuzione del presente provvedimento nel termine di sessanta giorni nominando, in caso di persistente inottemperanza, nella veste di commissario ad acta il Prefetto di Caserta o funzionario da costui delegato. Sul Comune di Napoli graverà l’obbligo di corrispondere il compenso allo stesso commissario.
Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in complessivi €. 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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