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No a eccezioni per esenzione Iva su prestazioni sanitarie a domicilio – Corte di Giustizia Ue Sentenza C-174/11

 

 

Il caso all’attenzione degli eurogiudici prende le mosse da una controversia insorta tra il Fisco tedesco e una infermiera professionale sulla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata in merito all’interpretazione dell’articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g) e paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio. In sostanza, il chiarimento chiesto dal giudice del rinvio riguarda le eccezioni apposte dalla normativa nazionale tedesca al beneficio di una esenzione dell’Iva su prestazioni e cure mediche rese a domicilio da un’infermiera.

La fattispecie principale
La vicenda è scaturita dal fatto che una infermiera, che lavorava quale responsabile in un servizio cure in un centro sociale, ha svolto, al contempo, prestazioni sanitarie di cura a persone presso il loro domicilio. Per tale attività la suddetta infermiera aveva aperto regolare partita Iva adempiendo agli obblighi di dichiarazione anche per l’Iva. Proprio nella dichiarazione Iva, relativa alle annualità 1993 e 1994, l’Amministrazione fiscale tedesca contestava l’indicazione dei redditi percepiti come esenti da Iva in conformità all’articolo 4, punto 16, lettera e), della normativa tedesca sull’Iva. Il diniego di esenzione veniva opposto, dall’amministrazione tedesca, in quanto, alla luce dell’articolo 4, tale beneficio è legato al verificarsi di talune condizioni oggettive e soggettive. Tra le prime si può annoverare la circostanza che le prestazioni di assistenza sanitaria debbano essere relative a trattamenti teraupetici di cura mentre, tra le seconde, occorre che la spesa per la prestazione sanitaria sia sostenuta in buona percentuale da istituti previdenziali e assistenziali giuridicamente riconosciuti per il loro ruolo sociale. Sul diniego di esenzione la parte convenuta proponeva reclamo senza esito positivo, impugnava la decisione innanzi al giudice di primo grado che, sostanzialmente, accoglieva il ricorso motivando che le prestazioni contestate risultassero essere prestazioni per fini terapeutici. L’Amministrazione tedesca proponeva un ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della precedente pronuncia e il rigetto del ricorso nella parte in cui sono state accolte le richieste dell’infermiera. Il giudice di cassazione, nutrendo dubbi sulle condizioni dettate dalla normativa nazionale per avere il beneficio dell’esenzione, decideva la sospensione del procedimento, riservandosi di esprimersi, per adire i giudici della Corte europea.

Le questioni pregiudiziali
In considerazione del carattere delle questioni sottoposte, i togati europei, hanno ritenuto di adottare un approccio congiunto. Pertanto, il dubbio sollevato dal giudice nazionale si sostanzia nel dover stabilire se l’articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g) e paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva, debba essere interpretato nel senso di non consentire l’esenzione da Iva delle cure mediche a domicilio, prestate da una infermiera professionista, laddove non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa nazionale di riferimento.

L’esame della Corte
Da un attento esame della decisione di rinvio, i togati europei, sottolineano come la motivazione dell’amministrazione tedesca si fonda sul richiamo che l’articolo 4 fa all’articolo 13, parte A), paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva Iva. In tale ottica, quindi, emerge come la norma comunitaria impone un interpretazione restrittiva per la concessione dell’esenzione Iva nonché nel rispetto del principio di neutralità fiscale su cui fa perno il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto. Ma, nel contesto di applicazione dell’articolo 13, gli Stati membri godono della possibilità di imporre condizioni supplementari per la concessione dell’esenzione Iva. Secondo gli eurogiudici tra il margine di azione degli Stati membri non rientra quello di intervenire sulle definizioni dei contenuti che danno diritto alle esenzioni. Altro aspetto contestato ai rilievi mossi dall’amministrazione fiscale tedesca, è il fatto che si debba fare riferimento al carattere sociale delle prestazioni, nella valutazione della concessione dell’esenzione, somministrate nell’anno precedente a quello in cui l’esenzione deve essere concessa. Su tale aspetto alla Corte Ue è sembrato doveroso, rimettere la valutazione al giudice del rinvio per decidere se il riferimento ai due anni precedenti comporti una automatica e inevitabile esclusione dell’esenzione.

La pronuncia
Secondo la Corte di giustizia quanto stabilito dalle disposizioni contenute nell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 2 deve essere interpretato nel senso di riconoscere il diritto di esenzione dall’Iva alle prestazioni di cura a domicilio da parte di un infermiera professionista. Non vengono ritenute ammissibili le condizioni, di cui alla fattispecie principale, dettate dalla normativa nazionale di settore, da rispettare per poter beneficiare dell’esenzione dall’imposta.

Fonte: procedimento C-174/11

Andrea De Angelis – Nuovofiscooggi.it

 

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