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Valida la notifica postale in caso di firma illeggibile – Cassazione Civile Ordinanza 17939/2012

 

 

Se la persona che ritira l’atto è un addetto alla sede, la sua legittimazione alla ricezione si presume già solo per il fatto che è presente in azienda e ha accettato il plico

Con l’ordinanza 17939 del 19 ottobre, la Cassazione è ritornata sul tema delle notifiche degli atti di accertamento, ribadendo due importanti princìpi: 1) ai fini della notificazione a persona giuridica mediante consegna a un addetto alla sede, opera una presunzione in base alla quale la persona stessa deve ritenersi preposta alla ricezione degli atti; 2) nei casi di notifica a mezzo del servizio postale, è sufficiente che il consegnatario apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull’avviso di ricevimento, a nulla valendo che la firma sia illeggibile poiché la relazione tra il destinatario dell’atto e l’effettivo consegnatario costituisce accertamento proprio dell’ufficiale postale, effettuato attraverso l’avviso di ricevimento, atto pubblico facente fede, in base all’articolo 2700 del codice civile, fino a querela di falso.

La vicenda processuale
Il giudizio trae origine dal ricorso contro una cartella di pagamento emanata a seguito di accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione. Il ricorso per cassazione è stato proposto dalla società destinataria della cartella, contro la sentenza della Ctr Puglia che, rigettando l’appello proposto, aveva confermato la legittimità della cartella emessa nei suoi confronti per Irpeg e Ilor relativi all’anno 1997.
Il giudice a quo ha ritenuto che il prodromico avviso di accertamento fosse stato, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, validamente notificato a mezzo posta presso la sede della società, essendo stata la relativa raccomandata lì ricevuta, sia pure con firma illeggibile, da persona fisica incaricata al ritiro.

La pronuncia della Cassazione e ulteriori osservazioni
La Suprema corte con l’ordinanza in oggetto respinge il ricorso per manifesta infondatezza dello stesso, alla luce della consolidata giurisprudenza formatasi in tema di notifiche a persone giuridiche.
Infatti, ai fini della regolarità della notifica degli atti a tali soggetti mediante consegna a persona addetta alla sede (ex articolo 145 cpc cui fa rinvio, per gli atti di natura sostanziale, l’articolo 60 del Dpr 600/1973) “è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria, non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica”. La prova dell’insussistenza di un tale rapporto, nel caso in cui il consegnatario si sia qualificato addetto alla ricezione degli atti per la persona giuridica destinataria, dev’essere fornita da quest’ultima e il relativo onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra consegnatario ed ente destinatario della notifica, vista la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità (per i precedenti si vedano, ex multis, le sentenze 15798 e 21942 del 2010).

In sostanza, se dalla relata di notifica risulti che colui che ha ricevuto l’atto era persona “addetta alla sede”, opera una presunzione iuris tantum, in base alla quale, salvo prova contraria che incombe sul destinatario, il consegnatario deve ritenersi addetto alla ricezione e quindi abilitato a ricevere la corrispondenza diretta all’ente, ai sensi dell’articolo 145 cpc: la sua legittimazione alla ricezione si presume cioè per il solo fatto della presenza nella sede sociale e dell’avvenuta accettazione dell’atto (Cassazione, sentenze 22993/2010, 24622/2008 e 16102/2007).
In queste ipotesi vale il principio secondo cui non è necessario un rapporto lavorativo tra il consegnatario e la persona giuridica, ma un mandato, anche provvisorio, a ricevere la corrispondenza.

In merito all’eccezione relativa all’illeggibilità della firma apposta sull’avviso di ricevimento, la Corte ha precisato che “ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente”.

Da ciò i giudici ne hanno fatto discendere che se mancano nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l’atto è comunque valido, “poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata” (Cassazione, sentenze 270/2012, 11708/2011, 17598/2010, 21309/2010 e 25616/2010).

Francesco Brandi – Nuovofiscooggi.it

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