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Diniego di autotutela: lite ammessa solo sull’illegittimità del rifiuto – Cassazione Civile Sentenza 19740/2012

Con la sentenza 19740 dello scorso 13 novembre la Cassazione ha ribadito che contro il diniego dell’Amministrazione finanziaria di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre profili di illegittimità del diniego stesso e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria divenuta, tra l’altro, definitiva.

La vicenda processuale – La Ctr di Napoli, respingendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermava la decisione di primo grado della Ctp di Salerno che, in accoglimento del ricorso promosso dalla società contribuente e dai relativi soci, aveva annullato il diniego di autotutela emanato dall’ufficio.
I contribuenti, con l’istanza di autotutela, avevano chiesto l’annullamento degli atti di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione, con cui era stata contestata l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonché l’omessa registrazione di operazioni intercorse con soggetti residenti a San Marino.

Secondo la Ctr – che ha ritenuto il ricorso all’autotutela sempre ammissibile, anche nel caso di sentenza passata in giudicato, in quanto finalizzata alla corretta imposizione tributaria – nessuna censura poteva essere mossa all’operato dei giudici di primo grado che avevano annullato il diniego dell’Amministrazione a causa dell’intervenuta assoluzione penale nei confronti del rappresentante della società accertata.

Nonostante la doppia conferma, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, denunciando, tra l’altro, la violazione degli articoli 19 del Dlgs 546/1992 e 2-quater del Dl 564/1994, in riferimento all’articolo 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.
In particolare, l’Agenzia si doleva del fatto che con tale impugnazione (che si basava non su vizi propri dell’atto di diniego, ma su fatti sopravvenuti che avevano riflessi sull’accertamento ormai inoppugnabile) era stato surrettiziamente introdotto un nuovo sindacato giurisdizionale su un provvedimento divenuto ormai definitivo, sindacato inconciliabile sia con l’esigenza di evitare l’eccessiva proliferazione dei rimedi giurisdizionali, sia con il divieto per il giudice tributario di sostituirsi all’Amministrazione nell’adozione delle valutazioni discrezionali proprie dell’esercizio della potestà di autotutela.
Lamentava, inoltre, la violazione del suindicato articolo 2-quater, che non configura il potere di autotutela come mezzo sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti.

La pronuncia della Cassazione
La Corte suprema, con la sentenza in esame, ai sensi dell’articolo 375 cpc, ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia riconoscendone la manifesta fondatezza, condannando di conseguenza la controparte alla refusione delle spese di lite.
In particolare, riprendendo numerosi e autorevoli precedenti giurisprudenziali sul punto (cfr Cassazione, sezioni unite, sentenze 2870 e 3698 del 2009, nonché Cassazione, sentenza 11457/2010), i giudici di legittimità hanno delineato i corretti limiti del sindacato giurisdizionale in ordine ai provvedimenti di diniego di autotutela. Sul punto hanno ribadito che “il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza dì un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Ne consegue che contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria”.

Nel caso concreto, il giudice di merito aveva omesso di evidenziare le ragioni di illegittimità del diniego, entrando invece nel merito della pretesa impositiva e sottolineandone l’infondatezza alla luce delle risultanze del parallelo processo penale.

Inoltre, dagli atti di causa era emerso che l’istanza di autotutela della parte si basava sulla sola constatazione dell’avvenuta assoluzione nel processo penale dal reato di emissione di fatture fittizie, “senza che fosse stato addotto alcun (ulteriore e diverso) interesse pubblico all’annullamento, il quale non può farsi consistere…nel dovere dell’Ufficio di esaminare i fatti emersi in sede penale, appunto perché ciò attiene manifestamente alla questione della fondatezza del potere impositivo e non alla questione della illegittimità del rifiuto di autotutela”.

Ulteriori osservazioni
La sentenza in esame è tornata a occuparsi del tema dell’impugnabilità del diniego di autotutela e dei limiti del relativo sindacato giurisdizionale.
I numerosi e autorevoli precedenti sul punto (dal 2005 a oggi), con argomentazioni sempre più affinate e puntuali, hanno sancito i seguenti principi:
le controversie relative a provvedimenti di rigetto – espresso o tacito – di istanze di autotutela presentate dai contribuenti sono devolute alla cognizione del giudice tributario in virtù del carattere generale ratione materiae assunto dalla giurisdizione tributaria, a seguito della riforma operata dall’articolo 12 della legge 448/2001, laddove sia dedotto in giudizio un rapporto giuridico d’imposta (Cassazione, sezioni unite, sentenza 16776/2005, ripresa poi da pronunce successive)
avverso il provvedimento di diniego relativo a un atto impositivo divenuto definitivo non è esperibile un’autonoma e ulteriore tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria dell’autotutela, sia perché, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso a una controversia su un atto impositivo ormai definitivo. In altre parole, in questi casi, può esercitarsi un sindacato sulla legittimità del rifiuto (altrimenti la posizione giuridica del contribuente rimarrebbe priva di qualsivoglia tutela) e non sulla fondatezza della pretesa tributaria ormai cristallizzata (Cassazione, sezioni unite, sentenze 2870/2009 e 3698/2009)
il concreto ed effettivo esercizio, da parte dell’Amministrazione, del potere di annullamento d’ufficio e/o revoca dell’atto contestato non costituisce un mezzo di tutela del contribuente, sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti nei termini ordinari
la domanda con cui il contribuente, impugnando il diniego di autotutela, non si limiti a denunciare l’illegittimità di tale diniego ma invochi un provvedimento di annullamento di avvisi di accertamento non tempestivamente impugnati va considerata improponibile per “difetto di una posizione giuridica soggettiva tutelabile – in concreto – in capo al contribuente” (Cassazione, sezioni unite, sentenza 9669/2009). Ciò non toglie che il contribuente possa liberamente dedurre qualsiasi vizio relativo all’attività amministrativa sfociata nel provvedimento di diniego, nelle forme della violazione di legge o dell’eccesso di potere (trattandosi di attività discrezionale), essendogli preclusa unicamente la deducibilità di motivi che implichino un sindacato diretto del provvedimento impositivo sottostante.

Francesco Brandi – nuovofiscooggi.it

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