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Il consenso informato vale anche per il medico-paziente – Cassazione Civile Sentenza 20894/2012

Il consenso informato ad un intervento vale anche per il paziente medico. Lo ricorda la Cassazione, spiegando che “la finalita’ dell’informazione” su un intervento vale anche nei confronti del camice bianco “il quale sara’ libero di accettare o rifiutare la prestazione medica” con cognizione di causa. Tutt’al piu’, osserva ancora la Terza sezione civile, “la qualita’ del paziente potra’ incidere sulle modalita’ di informazione che si sostanzia in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e che, nel caso di paziente medico, potra’ essere parametrata alle sue conoscenze scientifiche”.

Applicando questo principio, la Suprema Corte – sentenza 20984 – ha accolto il ricorso di un radiologo piemontese, Giuseppe S., in servizio presso la struttura ospedaliera di Novara ‘Maggiore della Carita” che nella stessa struttura aveva subito un intervento in seguito al quale, a causa della terapia cortisonica somministratagli per curare una encefalite post influenzale, aveva riportato lesioni ossee da patologia articolare femorale. Da qui la richiesta di risarcimento danni alla struttura sanitaria sulla base del fatto che non era stato edotto dei rischi della terapia. Il risarcimento gli era stato negato dalla Corte d’appello di Torino (dicembre 2006) sulla base del fatto che il paziente era un medico “quindi aveva le cognizioni scientifiche per rendersi conto del trattamento cui veniva sottoposto”. Un ragionamento non condiviso da piazza Cavour che ha accolto il ricorso del medico, facendo notare che “i medici” al piu’ “hanno presunto che il paziente fosse d’accordo”.

In proposito, la Cassazione spiega che “il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza il consenso informato, l’intervento del medico e’ al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessita’ – sicuramente illecito, anche quando sia nell’interesse del paziente”. Quanto al risarcimento dei danni da lesione alla salute, la Suprema Corte spiega che “in assenza di un consenso consapevolmente prestato occorre l’accertamento che il paziente avrebbe rifiutato quel detrminato intervento o quella terapia se fosse stato adeguatamente informato”. Sara’ ora la Corte d’appello di Torino a rivedere il caso.

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