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Ok alla norma tedesca sulla tassazione dei fondi pensione – Corte di Giustizia Ue Sentenza C-600/10/

La questione controversa riguarda il diverso trattamento fiscale riservato agli interessi e dividendi percepiti dai fondi pensione detenuti da soggetti residenti nel territorio tedesco rispetto a soggetti stabiliti in altri Stati membri. Il sistema di tassazione nazionale sui dividendi e interessi versati ai soggetti titolari di quote di fondi pensione, differente in base alla nazionalità del soggetto, come ribadito dalla Commissione europea al governo tedesco, si pone in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 63 TFUE. Alla stregua di questa considerazione la stessa Commissione inviava una lettera di diffida alla Repubblica federale di Germania. Le non esaustive risposte, da ultimo la lettera di diffida del novembre 2009, hanno portato la Commissione a emettere un parere motivato a cui il governo tedesco era tenuto a conformarsi entro due mesi, dal ricevimento. Proprio a seguito di una risposta non positiva e quindi nel mantenimento delle rispettive posizioni traeva origine la vicenda poi giunta sul tavolo degli eurogiudici.

Il ricorso della Commissione
Il ricorso presentato dalla Commissione si fonda su talune previsioni normative dell’ordinamento giuridico tedesco secondo cui i proventi, dividendi e interessi, derivanti da investimenti in fondi pensione discriminerebbero, attraverso un diverso trattamento fiscale, gli investitori esteri a favore degli investitori nazionali. La violazione di cui alla fattispecie in oggetto, riguarda il mancato rispetto del principio di libera circolazione dei capitali sancito dall’articolo 63 TFUE. La Commissione, nel presentare le proprie osservazioni in merito alla presunta violazione dell’articolo 63 TFUE, non avendo ricevuto una risposta esauriente dal governo tedesco, decideva di rivolgersi ai giudici della Corte di giustizia europea con il ricorso di cui al procedimento C-600/10.

Le valutazioni della Corte
Nel ricorso la Commissione sostiene che la normativa tedesca è discriminante e favorisce interessi e dividendi da fondi pensione prodotti in Germania rispetto agli stessi maturati fuori dai confini nazionali. Per i primi, inoltre, è possibile dedurre i costi operativi, strettamente connessi, sostenuti dai soggetti titolari dei fondi stessi. Su queste rimostranze, i giudici, innanzitutto, hanno sottolineato che, per confermare quanto asserito nel ricorso, occorre per prima cosa stabilire se effettivamente le situazioni trattate, almeno fino a questo momento soltanto in via presunta, diversamente siano considerabili equivalenti. Infatti, lo stesso TFUE stabilisce come non sia possibile la sussistenza di una norma discriminatoria, e in quanto tale di ostacolo alla libera circolazione di capitali, laddove le situazioni a cui la norma si applica non possano essere considerate similari. Quanto alla mancata deducibilità delle spese, operativamente connesse ai fondi, la Commissione è stata carente, nei confronti del governo tedesco, di esaustive informazioni sulla tipologia quindi non superando il mero carattere presuntivo dell’effetto distorsivo sulla libera circolazione dei capitali. Ecco quindi che, in linea generale, i giudici hanno sottolineato che, trattandosi di una procedura di infrazione, a cui la Commissione ha fatto ricorso in virtù dell’articolo 258, ai sensi della quale la parte ricorrente può agire sulla base di presunte violazioni, il fatto cruciale è costituito dalla circostanza che se tali presunzioni non sono supportate da prove e argomentazioni sufficientemente esaustive non possono trovare accoglimento da parte dell’organo giudicante. In questa prospettiva trova fondamento la decisione degli eurogiudici di non accogliere le richieste della parte ricorrente.

La pronuncia
L’articolo 63 TFUE, vieta tutti i provvedimenti che prevedano per i movimenti di capitali transfrontalieri un trattamento fiscale sfavorevole rispetto agli stessi movimenti di capitale ma entro i confini di uno Stato. Allo stesso modo, però, l’articolo 65, n. 3, TFUE, prevede che, nonostante tutto, le disposizioni contenute al precedente articolo 63 non devono essere interpretate nel senso che costituiscano una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali. Alla luce di tale argomentazione, i giudici hanno stabilito che la norma nazionale controversa sia da ritenere compatibile con il diritto dell’Unione. Resta valida, pertanto, la normativa tedesca sul trattamento tributario di dividendi e interessi da fondi pensione nazionali, in quanto non supera i ben noti limiti costituiti da quanto necessario per il perseguimento di fini di interesse generale.

Fonte: procedimento C-600/10

Andrea De Angelis – nuovofiscooggi.it

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