Amministrativa

Domanda di riconoscimento della qualifica di centrale ibrida per l’impianto ibrido termoelettrico denominato “falconara” – Consiglio di Stato sentenza n. 5930/2012

sul ricorso numero di registro generale 7392 del 2011, proposto da:
Api Energia Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti, Francesco Scanzano e Carola Antonini, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Chiomenti in Roma, via Xxiv Maggio N. 43;
contro
Gestore dei Servizi Elettrici Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso Carlo Malinconico in Roma, viale Bruno Buozzi 109;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Autorita’ Garante per l’ Energia Elettrica ed il Gas Sede di Milano, Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, Autorita’ Garante per l’Energia Elettrica ed il Gas Sede di Roma, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III TER n. 4083/2011, resa tra le parti, concernente domanda di riconoscimento della qualifica di centrale ibrida per l’impianto ibrido termoelettrico denominato “falconara” – iafr 4383 sito nel comune di Falconara marittima – ris. danni

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 5920/2012 del 22.11. 2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Elettrici Spa e di Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’ Autorita’ Garante per l’ Energia elettrica ed il Gas sede di Milano e della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e dell’ Autorita’ Garante per l’Energia Elettrica ed il Gas sede di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2012 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Malinconico e l’avvocato dello Stato Ventrella;

Considerato che con memoria depositata nella segreteria della Sezione il 21 settembre 2012 il difensore della società appellante ha dichiarato che è sopravvenuto il difetto interesse a coltivare il presente giudizio di appello, per effetto di un nuovo accordo concluso con il Gestore dei servizi elettrici,;
considerato che, a fronte di tale sopravvenienza processuale, al Collegio non resta che dichiarare la improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione tra tutte le parti delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 7392/2011), come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese del presente grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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