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Valida la notifica fuori residenza nelle mani della moglie convivente – Cassazione Civile Sentenza 15221/2012

Per il principio di prevalenza della residenza effettiva su quella anagrafica, è legittima la notifica eseguita a mani della moglie del contribuente che si dichiara convivente, anche se in un luogo diverso dalla residenza anagrafica (Cassazione, sentenza n. 15221/2012).

Con la sentenza in rassegna, i Supremi giudici hanno ribadito un principio già sancito dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la notifica presso un luogo diverso da quello risultante in anagrafe non è necessariamente invalida, in quanto le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (cfr Cassazione 16 novembre 2006, n. 24422; 22 dicembre 2009, n. 26985).

In particolare, nella specie, la notifica era stata effettuata ex articolo 139, comma 2, cpc presso la nuova residenza (effettiva) diversa da quella risultante in anagrafe e l’avviso di accertamento era stato consegnato a mani della moglie del contribuente dichiaratasi convivente. Ebbene, i giudici di legittimità hanno riformato la sentenza della Ctr che aveva riconosciuto invalida la notifica così effettuata, ritenendo che l’atto avrebbe dovuto essere notificato ex articolo 140 cpc e, quindi, nel rispetto delle prescrizioni previste (invio della raccomandata), senza considerare che la dichiarazione di convivenza resa nella relata dalla moglie del contribuente fa scattare la presunzione legale di conoscenza in capo al contribuente, in quanto – in base al principio di prevalenza della residenza effettiva rispetto a quella anagrafica – assume rilevanza il comportamento delle persone che accettano di ricevere l’atto per il destinatario, dichiarando di convivere con lui (in senso conforme, cfr anche Cassazione 3 aprile 2006, n. 7776; 13 giugno 2008, n. 15938).

a cura di “Giurisprudenza delle Imposte” edita da Assonime

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