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Azione per rimuovere ostacoli materiali all’accesso a luoghi di culto – Cassazione Civile Sentenza 21129/2012

L’azione diretta ad ottenere la rimozione delle opere materiali, che impediscono o rendono disagevole l’accesso ad un edificio destinato all’esercizio pubblico del culto (nella specie, la recinzione del fondo, tramite il quale si accedeva al luogo di culto, e la sua chiusura con cancello automatico), attiene alla tutela del diritto costituzionale di libertà religiosa, che si esprime anche nel diritto all’uso e alla frequenza degli edifici di culto, sia collettivamente, che individualmente.

Ne consegue che nel valutare se detto accesso sia, di fatto, ostacolato, il giudice del merito deve operare un bilanciamento tra le esigenze peculiari del fondo servente e quelle dei titolari del diritto di libertà religiosa, che si esprime con l’accesso, libero e comodo, al luogo di culto.

Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 21129 del 28/11/2012
(Presidente F. Felicetti, Relatore A. Giusti)

Aimon sms

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