Amministrativa

Dismissione di immobile di proprieta’ Inail – Consiglio di Stato Sentenza n.5987/2012

sul ricorso numero di registro generale 10241 del 2008, proposto da:
Scip – Soc. per la Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.R.L, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Scanzano, Filippo Brunetti e Francesco Ago, con domicilio eletto presso Francesco Ago in Roma, via XXIV Maggio, 43;
contro
Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura e Turismo di Napoli, non costituita in questo grado di giudizio;
nei confronti di
Consorzio G6 Advisor, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Cianci e Filippo Donati, con domicilio eletto presso Piper Italy Studio Legale Dla Aly in Roma, via della Scrofa, 57;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Societa’ Romeo Gestioni S.p.A.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II n. 7617/2008, resa tra le parti, concernente dismissione di immobile di proprieta’ Inail

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n.5987/2012 del 27.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2012 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg;
nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.- La società di cartolarizzazione degli immobili pubblici SCIP srl impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 29 luglio 2008 n.7617 che, in accoglimento del ricorso proposto dalla Azienda autonoma di soggiorno, cura e turismo di Napoli, ha annullato gli atti della procedura di dismissione da parte di SCIP del lotto 136 relativo ad immobile di proprietà Inail sito in Napoli alla via Santa Lucia n. 107, comprensivo di unità immobiliari condotte in locazione dalla predetta azienda autonoma di Napoli.
A base della sentenza i giudici di primo grado hanno posto la questione della violazione del diritto di prelazione spettante alla azienda autonoma, nella qualità di conduttrice di unità immobiliari, in base all’art. 4, comma 1, del decreto 18 dicembre 2001 e all’allegato 3 dello stesso decreto, e ciò nonostante la determinazione della società di cartolarizzazione di vendita in blocco di un compendio di beni tra i quali erano ricompresi quelli condotti in locazione dalla originaria ricorrente.
Con l’appello in esame la società appellante rileva la erroneità della sentenza impugnata laddove non avrebbe sufficientemente apprezzato che, in base alla normativa applicabile alle procedure di dismissione del patrimonio pubblico, l’eventuale diritto di prelazione spetta ai conduttori solo in caso di vendita frazionata degli immobili e non già in caso di vendita in blocco.
Inoltre, l’appellante deduce che difetterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere di una controversia che involge la questione afferente il corretto esercizio del diritto di prelazione, sia pur nell’ambito di una procedura dismissiva del patrimonio pubblico e che, in ogni caso, l’azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Napoli non avrebbe titolo all’esercizio della prelazione, stante il divieto di acquisto imposto agli enti pubblici dall’art.3 comma 17 della legge n. 410 del 2001, di conversione del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001.
Conclude pertanto la società appellante per l’accoglimento dell’appello e per la reiezione del ricorso di primo grado, in riforma della impugnata sentenza.
Si è costituito in giudizio il Consorzio G6 Advisor, incaricato a suo tempo da SCIP srl di gestire la procedura di vendita, per chiedere, in adesione all’appello, il rigetto del ricorso di primo grado e, prima ancora, la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
In vista della udienza di discussione il Consorzio G6 Advisor ha prodotto memoria illustrativa.
All’udienza pubblica del 23 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta per la sentenza.
2.- L’appello è fondato e va accolto.
Ritiene il Collegio che sia assorbente l’esame del motivo afferente il difetto di legittimazione sostanziale della originaria ricorrente, quale soggetto pubblico cui è fatto espresso divieto di rendersi acquirente di immobili nell’ambito della procedura dismissiva in oggetto.
In tale prospettiva decisoria, peraltro, perde di consistenza giuridica anche la questione di giurisdizione, riproposta in questo grado di appello, atteso che la esclusione normativa – come subito si dirà – dell’originaria ricorrente dal novero dei possibili soggetti acquirenti di immobili pubblici, nell’ambito della procedura di cui al citato decreto legge n. 351 del 2001, esclude a fortiori che l’oggetto della presente controversia possa compendiarsi nell’esercizio del diritto di prelazione ( con conseguente possibile attrazione della causa nell’alveo cognitorio del giudice ordinario), posto che di prelazione può parlarsi soltanto con riguardo a soggetti legittimati in astratto all’acquisto dell’immobile.
3.- Venendo alla questione dirimente va osservato che ai sensi dell’art. 3, comma 17 della legge n. 410 del 2001 ( di conversione del d.l. n. 351 del 2001) le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili ricompresi nella procedura di cartolarizzazione di cui in oggetto.
Per espressa previsione di legge, il divieto peraltro non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti stessi.
Ora, è pacifico che l’originaria ricorrente, Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Napoli, ha natura di ente pubblico atteso che, in virtù dell’art. 4 del d.P.R. 27 agosto 1960 n. 1042, le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono qualificate come soggetti aventi personalità giuridica di diritto pubblico; la stessa rientra pertanto a pieno titolo tra i soggetti per i quali il già citato art. 3, comma 17, pone un generalizzato divieto di partecipazione alle aste relative alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.
Non convince sul punto la ricostruzione dei giudici di primo grado secondo cui le aziende autonome rientrerebbero nell’ipotesi derogatoria, dallo stesso testo di legge contemplata, degli enti territoriali che acquistino gli immobili con l’intento di destinarli a finalità istituzionali loro proprie.
Le aziende autonome non sono infatti enti territoriali, con tale espressione dovendosi intendere in senso tecnico ( e l’interpretazione rigorosa è imposta peraltro dal carattere eccezionale della disposizione normativa in esame) soltanto gli enti a finalità ( per lo più) generali, per i quali il territorio rappresenta una condizione essenziale per la loro giuridica esistenza; piuttosto, si tratta di enti pubblici non economici, a carattere strumentale in quanto destinati ad integrare, a livello locale, l’attività dello Stato e delle province nel particolare settore del turismo.
Tali soggetti pertanto non rientrano nel novero degli enti pubblici territoriali, in favore dei quali soltanto la disposizione dianzi citata ha inteso ammettere specifica deroga al divieto di acquisto, a fronte del soddisfacimento di preminenti esigenze logistiche istituzionali.
Appare pertanto fondato, alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo d’appello incentrato sulla carenza di legittimazione “ad causam” della originaria ricorrente, posto che non è dubbio che il legislatore abbia escluso la possibilità di acquisto degli immobili oggetto di procedura dismissiva da parte degli enti pubblici, con la sola eccezione di cui si è detto per gli enti pubblici territoriali
4.- Per completezza (e pur nella consapevolezza che si tratterebbe di censure il cui esame supporrebbe risolta in senso affermativo la questione della sussistenza della giurisdizione amministrativa nella materia) non appare inutile osservare che il ricorso risulterebbe fondato anche in ordine al motivo della carenza delle condizioni legali per l’esercizio della prelazione nella ipotesi, quale quella in esame, di vendita in blocco dei beni immobiliari.
La citata legge n. 410 del 2001 ha introdotto una nuova regolamentazione dei procedimenti di dismissione dei patrimoni immobiliari pubblici, applicabile anche agli enti previdenziali pubblici ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legge n. 351 del 2001, art. 3, commi 10 e 11, tesa a rendere più celere il procedimento di alienazione del patrimonio immobiliare attraverso la limitazione del diritto di prelazione di cui alla legge n. 392 del 1978, art. 38, alle sole ipotesi di vendita frazionata; con la conseguente possibilità, per la società incaricata della procedura dismissiva, di vendita cumulativa delle unità immobiliari ad uso non abitativo presenti all’interno dello stabile, senza il preventivo avviso ai singoli conduttori.
D’altra parte, con l’espressione “vendita frazionata” il legislatore ha previsto una disciplina diversa da quella di cui alla legge n. 392 del 1978, art. 38, limitando l’esercizio della prelazione alla sola ipotesi di alienazione delle singole unità immobiliari, come risulta dal decreto legge n. 63 del 2002, art. 9, comma 4 bis, convertito nella legge n. 112 del 2002, modificativo del decreto legge n. 351 del 2001, art. 3, comma 5, nel quale si chiarisce che “la vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna unità immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificamente riferite a tale unità”.
In definitiva, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza ed assorbiti i restanti motivi, va respinto il ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura della controversia e del suo epilogo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello ( RG n. 10241/08), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado proposto dalla Azienda autonoma di soggiorno, cura e turismo di Napoli.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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